La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18821 depositata il 28 luglio 2017 intervenendo in tema di ICI ha statuito che non trova applicazione l’esenzione dal versamento dell’Ici per gli immobili, di proprietà di un ente religioso, che vengano utilizzati come “casa per ferie” per otto mesi l’anno.

La vicenda ha riguardato una Congregazione a cui il Comune notificava quattro avvisi di accertamento ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili. Avverso tali atti impositivi l’Istituto Religioso proponeva quattro distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale assumendo di non essere tenuta al pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. I, del d.lgs. n. 504 del 1992. I giudici di prime cure, previa riunione, respingevano i ricorsi dellEnte. L’Istituto Religioso impugnava la sentenza della CTP proponendo ricorso alla  Commissione Tributaria Regionale, i cui giudici confermarono la sentenza impugnata.

Avverso la decisione dei giudici di appello il contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

Gli Ermellini rigettano il ricorso precisando che  “il beneficio dell’esenzione dall’imposta non spetta in relazione agli immobili appartenenti ad un ente ecclesiastico che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali”, mentre “l’esenzione è limitata all’ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate” dalla legge, e pertanto “non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività recettiva, non rilevando in contrario né la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venire meno il carattere commerciale dell’attività, né il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico”.

Inoltre per i giudici di legittimità ricordano che è onere del contribuente “dimostrare l’esistenza in concreto dei requisiti di esenzione a mezzo della prova che le attività cui l’immobile è destinato non sia svolta con le modalità di attività commerciale”. Su questo fronte “il requisito di una attività commerciale corrisponde ad un dato oggettivo, e va riferito a specifiche modalità di esercizio, tali, da un lato, da escludere gli elementi tipici dell’economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza) e da affermare presenti, invece, dall’altro, le finalità solidaristiche insite nella ratio della fattispecie di esenzione. In questo senso la combinazione del requisito oggettivo e soggettivo comporta che le attività svolte negli immobili siano di fatto sottratte, anche in base al reimpiego dei proventi, alla logica pura di realizzazione del profitto che è propria del mercato, e siano svolte, quindi, per rispondere ai bisogni socialmente rilevanti non sempre suscettibili di essere soddisfatti dalle strutture pubbliche”.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte Suprema è irrilevante sia “la natura stagionale dell’attività svolta” che “il carattere esclusivo o prevalente, o invece secondario o occasionale, delle attività svolte negli immobili”.  La Corte ha ritenuto analogamente alle doglianze precedenti ugualmente irrilevante le “perdite di gestione, laddove ogni attività commerciale può subire, in astratto, perdite”.
In conclusione, con riferimento alla attività alberghiera o ad assistenza di pellegrini, va esclusa “l’esenzione”, anche perché “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è prevista a condizione che gli immobili, appartenenti ai soggetti di cui all’art. 87 (ora 73), comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività ivi contemplate, tra le quali quelle indicate nel richiamato art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto, cioè dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana) e, pertanto, non spetta in relazione ad un immobile, appartenente ad un ente religioso, destinato ad attività alberghiera o ad assistenza di pellegrini”.