Risoluzione n. 111/E del 11 agosto 2017 – Agenzia delle Entrate
Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicabilità della lettera a-ter), dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 all’attività di verifica degli impianti di messa a terra presso attività pubbliche o private da parte di soggetti abilitati dal Ministero delle attività produttive ai sensi del d.p.r. n. 462 del 2001
Sintesi:
La risoluzione chiarisce che all’attività di verifica degli impianti di messa a terra, da parte di un organismo abilitato dal Ministero delle attività produttive ai sensi del d.p.r. n. 462 del 2001, che attesta la conformità alla normativa degli impianti elettrici realizzati da ditte di manutenzione/installazione, non trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del d.p.r. n. 633 del 1972, ma il metodo ordinario di adempimento dell’imposta, nella misura in cui l’attività svolta dallo stesso si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici in oggetto alla specifica normativa di settore e prescinde dall’effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti stessi.
Testo:
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione della lettera a-ter), dell’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Pertanto, riferisce di utilizzare il codice attività 71.20.21 ATECO 2007 (“Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi”), codice diverso da quello relativo all’attività di manutenzione.
Per tali prestazioni, l’istante dichiara che verrà emessa fattura con la seguente dicitura: “Verifica periodica impianti di messa a terra su incarico del datore di lavoro ai sensi del d.p.r. 462 del 2001”.
Ciò posto, chiede il parere della scrivente in merito alla correttezza degli adempimenti posti in essere.
Pertanto, l’istante, considerato che il collaudo è una prestazione soggetta IVA e che la prestazione offerta dall’istante, se pur di verifica, è un “collaudo programmato”, ritiene che la stessa debba essere fatturata secondo le modalità ordinarie.
In merito all’estensione del meccanismo del reverse charge a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile e dei settori connessi sono stati forniti chiarimenti con le circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 37/E del 22 dicembre 2015.
Con la circolare n. 14 del 2015 è stato precisato, in particolare, che l’inversione contabile si applica a condizione che le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento siano “relative ad edifici” come definiti all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
La medesima circolare n. 14/E del 2015 ha precisato, altresì, che, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, ai fini dell’individuazione di dette prestazioni debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007″, espressamente richiamati dalla circolare stessa. Occorre comunque tener presente che i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.
Tuttavia, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, con l’obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all’adeguamento del codice ATECO (cfr. circolare n. 14/E del 2015 e risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007).
Con riferimento al caso di specie si osserva che il decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001 sancisce, tra l’altro, l’obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.
Detti organismi di ispezione, al fine di garantire l’obiettività delle verifiche effettuate, devono essere indipendenti da qualsiasi vincolo con installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica.
Tali verifiche si sostanziano in atti di accertamento tecnico che devono essere effettuati periodicamente e consistono in un complesso di operazioni materiali che hanno lo scopo di accertare che l’impianto sia conforme a determinati requisiti tecnici.
In tal senso depone, altresì, il codice 71.20.21 ATECO 2007 utilizzato dall’istante (“Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi” – non ricompreso nell’elenco di cui alla più volte citata circolare n. 14/E del 2015), che risulta riferibile ad un’attività di certificazione prodotti, processi e sistemi.
Tutto ciò considerato, è parere della scrivente che la soluzione proposta dall’istante sia condivisibile nella misura in cui l’attività svolta dallo stesso si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici in oggetto alla specifica normativa di settore e prescinde dall’effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti stessi.
Conseguentemente, per il caso di specie non trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del d.p.r. n. 633 del 1972, ma il metodo ordinario di adempimento dell’imposta.
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