La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20006 depositata l’11 agosto 2017 intervenendo in tema di cessata materia del contendere ha affermato che con la firma del verbale di conciliazione viene a cessare la materia del contendere, sconfessando, qualora presente, anche una eventuale sentenza emessa in data precedente al verbale stesso.

La vicenda ha riguardato un dipendente di una società che aveva licenziato un proprio dipendente ed il quale aveva impugnato il provvedimento. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, il quale dichiarava l’illegittimità del licenziamento, in quanto privo di giusta causa sotto il profilo della proporzionalità. risultando più equa e proporzionale la sanzione della mancata retribuzione dalla data del licenziamento ad oggi. La sentenza del giudice di prime cure veniva impugnata dal lavoratore, il datore di lavoro proponeva appello incidentale. Nelle more dopo la sentenza di primo grado era stato sottoscritto tra il lavoratore ed il datore di lavoro un verbale di conciliazione in sede sindacale. Per cui la società subentrante chiedeva la cessata materia del contendere. I giudici di appello affermavano che alla stregua di quanto emergente dal verbale di conciliazione sindacale con il quale accettava un incentivo all’esodo e rinunciava ad impugnare il recesso, andava senza dubbio dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, considerato il tenore delle espressioni impiegate, di modo che tale effetto si estendeva anche alla sentenza appellata.

Il dipendente avverso la decisione della Corte di Appello proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini rigettano il ricorso del dipendente ed evidenziano come gli impegni presi con il verbale di conciliazione avevano fatto sì che la sentenza di primo grado dovesse considerarsi completamente superata dal nuovo e definitivo assetto di interessi che le parti avevano scelto di dare alla controversia.