AGENZIA DELLE DOGANE – Comunicato 22 Agosto 2017
Art. 89.3 del Reg. UE 952/2013 (CDU) – Autorizzazione per la costituzione di una Garanzia Globale a favore di persona diversa da quella a cui è richiesta. Precisazioni
L’art.89.3 CDU esplicitamente prevede che l’autorità doganale può “permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa da quella a cui è richiesta”- cioè da una “persona terza”. Nulla osta pertanto, in via di principio, alla accettazione da parte degli Uffici delle Dogane di domande di autorizzazione alla garanzia globale da parte di una “persona terza”.
In tale circostanza, premesso che la posizione doganale/funzione della “persona diversa da quella a cui è richiesta” la garanzia non va confusa con quella del “rappresentante” in dogana (NOTA 1), si evidenzia che nella domanda di autorizzazione alla garanzia globale presentata dalla “persona terza”:
– deve essere dichiarato (NOTA 2) che la stessa viene presentata da “persona diversa dalla persona a cui è richiesta” la garanzia;
– deve essere allegato un documento che attesti l’accordo a tale interposizione da parte dei soggetti titolari delle autorizzazioni ai regimi/procedure interessate (debitori doganali) ;
– devono essere chiaramente indicati i regimi/procedure interessati da tale particolare autorizzazione ed i corrispondenti importi di riferimento (NOTA 3).
Accertata la presenza degli elementi di cui sopra, l’Ufficio delle dogane competente in relazione alla “persona terza”, procederà nei confronti del richiedente l’autorizzazione alla garanzia globale – quindi della “persona terza”- all’analisi dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione alla garanzia globale (NOTA 4).
Appare opportuno sottolineare che la “persona terza” pur non essendo il “debitore” ai sensi degli articoli 77.3 e 81.3 del CDU, dal momento in cui acquisisce la titolarità dell’autorizzazione alla garanzia globale diviene finanziariamente obbligato nei confronti dell’autorità doganale al pagamento del debito doganale del “debitore” nei limiti dell’importo di riferimento definito nell’autorizzazione.
Conseguentemente, qualora sorga il debito doganale, il pagamento dello stesso va contemporaneamente chiesto al titolare dell’autorizzazione al regime/procedura (NOTA 5) in quanto debitore, alla “persona terza” in quanto finanziariamente obbligata nei confronti dell’autorità doganale a seguito dell’autorizzazione alla garanzia globale e all’ente garante in quanto fideiussore; in presenza di debito il cui importo superi l’importo oggetto della fideiussione (NOTA 6) la richiesta di pagamento sarà effettuata nei confronti del debitore e del terzo per l’intero ammontare e nei confronti del garante fino a concorrenza della fideiussione/cauzione.
Si evidenzia, da ultimo, che a fronte di autorizzazioni a “persone terze” all’utilizzo di garanzie globali per obbligazioni potenziali la responsabilità del monitoraggio dell’importo di riferimento rimane in capo al titolare dell’autorizzazione al regime/procedura in quanto “persona tenuta a fornire la garanzia”, così come disposto dall’art.156 del Regolamento di esecuzione (Reg. UE 2447/2015); fermi restando i prescritti audit appropriati e regolari. nei confronti di tali operatori economici da parte dei competenti Uffici delle dogane.
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Note
(1) Le due funzioni, pur potendo coesistere nella medesima persona, comportano ruoli, obblighi e diritti diversi.
(2) Mancando un campo ad hoc tali informazioni possono essere riportate nel campo “altre informazioni”.
(3) Poiché la domanda può essere relativa anche ad autorizzazioni a procedure e/o regimi di cui la “persona terza” è titolare in proprio è necessario che vengano chiaramente evidenziate le procedure/regimi interessate da tale particolarità.
(4) Anche quindi delle condizioni per l’applicazione di riduzioni od esoneri dal prestare garanzia a fronte dell’importo di riferimento da garantire.
(5) Ed eventualmente anche al suo rappresentante indiretto.
(6) Nel caso siano state autorizzate riduzioni