Il 31 luglio 2017 è stato siglato tra la CNA Federmoda, la CONFARTIGIANATO MODA, la CASARTIGIANI, la CLAAI e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL, il verbale integrativo del CCNL per i lavoratori addetti alla Piccola e Media Industria del settore Tessile – Abbigliamento – Moda – Calzature – Pelli e cuoio – Occhiali – Giocattoli – Penne, spazzole e pennelli del 25/7/2014.
Tale accordo prevede ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo appartenenti ad aziende prive di contrattazione aziendale o che non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in forza dell’applicazione del predetto CCNL, viene riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva” (EGR) pari a 220 euro lordi da erogare con le seguenti modalità:
-110,00 euro lordi con la mensilità di ottobre 2017;
-110,00 euro lordi con la mensilità di febbraio 2018.
L’importo sarà riproporzionato nei casi di part-time e apprendistato.
L’EGR è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta o differita, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Esso è escluso dalla base di calcolo del t.f.r.