La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata denunciato per il reato di cui all’art. 10-ter del D.L.gs n. 74 del 2000, il quale veniva condannato sia dal tribunale che dalla Corte di Appello.
Avverso la decisione dei giudici di appello, l’imputato, proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare, deducendo la erroneità della sentenza impugnata in ragione sia di una lettura non corretta dei bilanci sia della sottovalutazione di fattori quali il venir meno del più importante cliente, facendo leva sull’indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è punibile l’imputato che dimostri che la crisi di liquidità, intervenuta al momento della scadenza del termine per la dichiarazione annuale relativa all’esercizio procedente, non fosse a lui imputabile e non potesse essere fronteggiata con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale. In altri termini l’imputato sosteneva che la società per fattori del tutto imprevedibili, si era trovata priva di introiti e costretta a farsi carico di rilevanti importi per Tfr e ferie non godute.
Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’imputato precisando che “al di là della correttezza o meno della lettura dei bilanci, ciò che rileva è che la Corte territoriale ha ritenuto che la crisi non sia stata improvvisa e imprevedibile e, sul punto, il ricorrente non ha dedotto alcun argomento decisivo a confutazione del giudizio. La Corte d’Appello ha spiegato che l’IVA è un’imposta percepita da terzi, ma da versare all’Erario, sicché è dovere dell’imprenditore operare la scelta del rinvio del versamento in un quadro di ragionevolezza economica che, salvo eventi imprevedibili, sia tale da far ordinariamente presumere che il versamento, con l’aggiunta dei previsti interessi, possa sempre posticipatamente avvenire.”
Per cui proseguono i giudici del palazzaccio che “Laddove tale ragionevolezza sia esclusa, l’imprenditore assume coscientemente (e dolosamente) il rischio di non adempiere al versamento del dovuto. Nel sanzionare penalmente l’omesso versamento dell’IVA a debito, se di importo superiore alla soglia di legge (attualmente 250.000 euro), il Legislatore ha inteso anteporre il versamento stesso a qualsiasi altra scelta imprenditoriale – pagamento di stipendi, fornitori e debiti pregressi – privilegiando quindi il pagamento dell’IVA.”