AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 09 agosto 2017, n. 157040
Ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle disposizioni emanate in seguito all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa nell’isola di Lampedusa – Articolo 21-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46
Dispone:
- Ambito soggettivo di efficacia
1.1 Il presente provvedimento si applica nei confronti:
- a) delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta;
- b) dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d’imposta,
individuati dall’articolo 3, commi 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011, aventi alla data del 12 febbraio 2011 il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e di Linosa, che hanno usufruito della sospensione dei termini degli adempimenti tributari previsti dai provvedimenti indicati nella normativa di riferimento nel periodo compreso tra il 16 giugno 2011 e il 15 dicembre 2017.
- Modalità di effettuazione degli adempimenti
2.1 Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e da quelli indicati nel punto successivo, per i quali i termini di effettuazione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono eseguiti con le modalità ordinariamente previste per i singoli adempimenti entro la data del 31 gennaio 2018.
2.2 I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione, assolvono tali adempimenti entro la data del 31 gennaio 2018.
2.3 Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione sono trasmesse in via telematica, direttamente o tramite i soggetti indicati nell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, utilizzando i modelli relativi al periodo d’imposta cui si riferiscono, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. I predetti modelli sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico, e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Nella casella “Eventi eccezionali” deve essere indicato il codice ” 9″ per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2010 e il codice “3” per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta dal 2011 al 2016.
Motivazioni
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011, è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione alle eccezionali afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
L’articolo 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011 ha stabilito, tra l’altro, la sospensione, fino al 16 dicembre 2011, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari per far fronte alle problematiche conseguenti della crisi dell’economia turistica delle isole di Lampedusa e di Linosa, che si è determinata nel 2011 a seguito dell’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, a favore delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta (comma 3), nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d’imposta (comma 4), aventi alla data del 12 febbraio 2011 il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e di Linosa.
Il suddetto termine del 16 dicembre 2011, è stato successivamente fissato:
– al 30 giugno 2012 dall’articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
– al 1° dicembre 2012, dall’articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
– al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 612, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
– al 31 dicembre 2014 dall’articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
– al 15 dicembre 2015 dall’articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;
– al 15 dicembre 2016 dall’articolo 1, comma 599, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
– al 15 dicembre 2017 dall’articolo 21-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
Il citato articolo 21-bis del decreto-legge n. 13 del 2017 prevede che gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il presente provvedimento è diretto a definire le modalità ed i termini di ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, con riferimento ai contribuenti domiciliati o con sede operativa nel comune di Lampedusa e di Linosa.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011 n. 3947;
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11
Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;
Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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