La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20579 depositata il 30 agosto 2017 intervenendo in tema notifiche mediante pec nel processo telematico ha statuito che nel giudizio di legittimità, l’avviso di fissazione d’udienza deve considerarsi regolarmente comunicato alle parti con il deposito in cancelleria tutte le volte in cui la notifica all’indirizzo PEC non sia andata a buon fine per causa imputabile al destinatario.

La vicenda esaminata dalla sentenza in commento ha riguardato una controversia relativa ad una richiesta di risarcimento avanzata da un cittadino rimasto coinvolto in un sinistro stradale.

Il giudizio – che è stato instaurato nei confronti dell’automobilista indisciplinato e della sua compagnia assicurativa – non ha avuto esito positivo nei gradi di merito. Perciò il caso è stato portato all’attenzione dei Giudici di legittimità.

Per la parte della sentenza che qui interessa, i giudici di legittimità hanno evidenziato che nei riguardi dell’avvocato della compagnia assicurativa la notifica telematica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non è andata a buon fine. Infatti presso il gestore ricevente si è verificato un errore che ha impedito la consegna del messaggio, che pertanto è stato rifiutato.

Di conseguenza la notifica dell’avviso di fissazione d’udienza è stata eseguita mediante deposito in cancelleria. Il che ha permesso al Supremo Collegio di considerare regolarmente avvenuta la comunicazione, in virtù di quanto stabilisce l’articolo 16, comma 6, del Decreto Legge n. 179 del 2012.

La disposizione citata recita: “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di un indirizzo di posta elettronica, che non hanno provveduto a istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

L’Ordinanza n. 20579/17 afferma che “Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per causa imputabile al destinatario.”