MINISTERO POLITICHE AGRICOLE – Decreto ministeriale 13 giugno 2017
Modifica del decreto 18 novembre 2014, recante: «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»
Art. 1
Modifica del decreto ministeriale 18 novembre 2014
All’art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole «, ad eccezione di quelle che operano nelle zone di montagna e svantaggiate»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non si applica ai soggetti che operano prevalentemente in zone montane e svantaggiate e che forniscono prove verificabili di avere un livello minimo di occupati iscritti alla sezione agricoltura dell’INPS per almeno 816 giornate annue complessive.».
Art. 2
Abrogazioni
L’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2015 è abrogato.
Allegato
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252
Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014
Oneri eliminati
Denominazione dell’onere: il presente provvedimento non elimina oneri.
Oneri introdotti
Denominazione dell’onere: documentazione.
Le aziende che operano in montagna, al fine di poter essere escluse dalla lista negativa di agricoltori in attività di cui all’art. 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dovranno fornire apposita documentazione che dimostri che l’azienda stessa occupi in agricoltura almeno 816 giornate lavorative complessive annue.
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