CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20505

Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza – Vizio di motivazione – Mancato esame della documentazione medica circa lo stato di salute dell’imprenditore a giustificazione dello scostamento dagli standard degli studi di settore

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;

che V.S. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di maggiori ricavi, ai fini IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2004;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come, dopo aver instaurato il regolare contraddittorio con la S., l’Ufficio avesse riscontrato uno scostamento di € 104.882,00, ripetuto anche nel 2005 e 2006 per importi rilevanti e con un reddito dichiaratamente incongruo, in rapporto alle spese sostenute per lavoratori dipendenti;

Considerato

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con la prima doglianza, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 42 DPR n. 600/1973 e dell’art. 56 DPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.;

che, a fronte dell’applicazione degli studi di settore, la contribuente aveva prodotto una memoria con l’allegazione di numerosi documenti, di cui però l’Ufficio non aveva tenuto conto: la CTR si sarebbe limitata a dare atto della regolare instaurazione del contraddittorio, senza rilevare che le ragioni addotte e la documentazione prodotta non erano state minimamente considerate dall’Ufficio. Da ciò la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione; che, col secondo rilievo, la S. deduce violazione del combinato disposto degli artt. 39 comma 1° lett. d) DPR n. 600/1973, dell’art. 55 DPR n. 633/1972, dell’art. 62 sexies comma 3° D.L. n. 331/1993, dell’art. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: ella avrebbe assolto l’onere della prova circa la sussistenza di condizioni idonee a giustificare l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti a cui applicare gli standard, ma tali ragioni sarebbero state ignorate dai giudici di merito. Insomma, l’accertamento dell’Ufficio sarebbe stato illegittimo, sia per aver operato un accertamento presuntivo basato esclusivamente su valutazioni reddituali standardizzate, sia per aver tenuto conto della valenza probatoria di meri indizi o di presunzioni semplici; che, con l’ultimo mezzo, la ricorrente invoca l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.: la CTR avrebbe illegittimamente ignorato le motivazioni della contribuente per giustificare i risultati economici e reddituali negativi dell’attività da ella svolta, nell’anno oggetto di accertamento; che l’intimata si è costituita senza controricorso; che la prima doglianza è inammissibile, per carenza di autosufficienza: manca infatti la trascrizione dell’avviso, affetto – in tesi – da vizio di motivazione;

che il secondo mezzo è infondato, giacché dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la CTR ha esaminato gli elementi addotti dalla contribuente, ritenendoli però irrilevanti rispetto allo scostamento accertato; che il terzo motivo è invece fondato;

che la contribuente lamenta, in sostanza, la mancata considerazione dei documenti e delle circostanze portate a prova contraria rispetto alla procedura adottata dall’Ufficio per la determinazione del reddito presunto;

che la sentenza della CTR – dopo una serie di enunciazioni di principio, tratte dalle massime di questa Suprema Corte – non ha minimamente affrontato la questione, sollevata fin dal primo grado dalla contribuente, circa il peso da attribuire alla documentazione medica (ritualmente prodotta), inerente i problemi di salute della ricorrente e dei suoi più stretti congiunti, che ne avrebbero, in tesi, compromesso la reddittività, e circa il fatto che l’avviso di accertamento non avesse fatto menzione di tali allegazioni; che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il primo ed il secondo motivo, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.