CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 agosto 2017, n. 20476
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Termini – Sospensione ex art. 39, co. 12, lett. c), D.L. n. 98/2011
Rilevato che
Con sentenza in data 14 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Liguria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 121/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva parzialmente accolto il ricorso di D. G. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che, essendo la sentenza appellata stata depositata il 13 ottobre 2011 e, non essendo stata notificata, risultando perciò appellabile nel termine c.d. “lungo” semestrale previsto dall’art. 327, cod. proc. civ., il gravame agenziale notificato il 15 maggio 2012 doveva considerarsi tardivo. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che
Con l’unico mezzo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 327, cod. proc. civ., 38, comma 3, d.lgs. 546/1992, 39, comma 12, lett. c), d.l. 98/2011, poiché la CTR non ha considerato il periodo di sospensione previsto, anche ai fini delle impugnazioni, dall’ultima disposizione legislativa evocata.
La censura è fondata.
Non è infatti dubbio che la disposizione condonistica di cui all’art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 debba essere applicata al caso di specie, trattandosi pacificamente di lite pendente al 31 dicembre 2011 (termine originario 1 maggio 2011) di valore inferiore a 20.000 euro (17.389 euro), essendone stato notificato il ricorso introduttivo il 23 ottobre 2010.
Ne consegue de plano che la trattazione della lite medesima sia stata sospesa fino al 30 giugno 2012 ed in particolare che fino a tale data siano stati ex lege sospesi i termini per proporre le impugnazioni ordinarie, quale quella di che si tratta (art. 39, comma 12, lett. c), d.l. 98/2011).
La violazione di legge denunciata dalla ricorrente è dunque palese, non avendo la CTR assolutamente considerato tale specifica disposizione legislativa, come era suo obbligo fare d’ufficio in base al principio jitra novit curia con specifico riguardo all’eccezione di tardività del gravame sollevata dalla parte contribuente appellata.
Se infatti ne avesse tenuto conto il giudice tributario di appello sarebbe giunto alla opposta conclusione che l’appello, in quanto proposto il 15 maggio 2012 ossia addirittura prima che scadesse il termine finale della sospensione de qua, era del tutto tempestivo.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo proposto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.