Con la risoluzione n. 114/E del 31 agosto 2017 l’Agenzia delle Entrate ha precisato il trattamento fiscale applicabile all’ipotesi di confisca di di beni, aziende o partecipazioni sequestrati‎ in base al Codice antimafia (articolo 45 del Dlgs 159/2011).  L’Amministrazione ha affermato che in relazione alle dichiarazioni presentate per i periodi interessati dall’amministrazione giudiziaria, nell’ipotesi di confisca definitiva di beni sequestrati, si estinguono per confusione solo i debiti erariali Irpef e Ires. Questo perché lo Stato, soggetto che acquisisce i beni, non è identificabile con una persona fisica né è un soggetto passivo in base a quanto previsto dall’articolo 74 del Tuir. Non si estinguono, invece, i crediti Iva, Irap o quelli relativi alle ritenute per i quali, viceversa, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.

In particolare, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Codice delle leggi antimafia, “nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile”. Affinché si verifichi è necessario che la confisca:

  • sia definitiva;
  • determini il venir meno della dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio, con conseguente riunione della qualità di debitore e di creditore nello stesso soggetto (lo Stato-Erario).

L’istituto della confusione di cui all’articolo 50, comma 2, del Codice delle leggi antimafia si applica, per espressa previsione normativa, ai soli crediti aventi natura “erariale”. Si tratta, quindi

  • dei crediti relativi all’IRPEF, all’IRES, all’IVA,
  • alle ritenute alla fonte,
  • all’imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale.

Attenzione: restano, invece, esclusi dall’effetto estintivo, ad esempio, i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali e ai diritti camerali.

La vicenda ha riguardato un contribuente aveva subito il sequestro della propria attività commerciale, cui aveva fatto seguito la sua confisca. L’amministratore giudiziario chiedeva un chiarimento all’Agenzia concernente la corretta interpretazione dell’articolo 50 del Codice delle leggi antimafia (Dlgs 159/2011), in particolare gli ambiti soggettivo e temporale di applicazione della norma, considerato che:

  • solo nel corso dell’amministrazione giudiziaria si sono formati debiti relativi a Iva, Irpef, Inail, ritenute Irpef e verso la Camera di commercio
  • l’istante ha presentato le dichiarazioni Unico e Iva per conto dell’indiziato esclusivamente in riferimento ai redditi prodotti dai beni sequestrati.

Secondo la generica formulazione dell’articolo 50 del Codice antimafia, l’istante riteneva che i suddetti debiti avrebbero dovuto estinguersi per confusione. La norma, infatti, stabilisce che in caso di confisca di beni, aziende e partecipazioni sequestrate alla criminalità organizzata “i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 c.c.”.

Sulla base di tali premesse, l’Agenzia arriva alla conclusione che:

  • da un punto di vista oggettivo, si estinguono per confusione – secondo le leggi antimafia – solo i crediti aventi natura erariale, mentre sono esclusi dall’effetto estintivo i contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e diritti camerali;
  • da un punto di vista temporale, si estinguono per confusione tutti i debiti erariali maturati fino all’adozione del provvedimento di sequestro; mentre per i crediti erariali sorti in precedenza, l’estinzione per confusione si può avere solo nel caso in cui venga meno il presupposto soggettivo, quindi per i soli crediti Ires e Irpef e non per quelli ai fini Iva, delle ritenute e Irap per i quali, invece, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.

Si ricorda che, nel periodo del sequestro l’amministratore giudiziario rappresenta e opera per un soggetto passivo ancora da definire che, a seconda di come si concluderà la vicenda, potrà essere l’indiziato o lo Stato e, fino ad allora, egli dovrà:

  • presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il termine di presentazione alla data di consegna dei beni
  • calcolare il reddito provvisorio dei beni sequestrati in base al titolo I, sezione I, del Tuir (con esclusione del reddito dei beni immobili che va determinato secondo le regole dell’articolo 51, comma 3-bis, del Codice antimafia). Al riguardo, devono essere presentate, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta di competenza dell’amministrazione giudiziaria (escluso il periodo d’imposta nel quale cessa la gestione) e versate le relative imposte.
In conclusione, per tale periodo “transitorio”, l’amministrazione finanziaria ritiene che “si estinguano per confusione solo i crediti Irpef/Ires mancando, con riferimento a detti tributi, il presupposto soggettivo per l’imposizione (lo Stato non è, infatti, identificabile con una persona fisica né è un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 74 del TUIR). Restano, invece, esclusi dall’effetto estintivo i crediti Irap, Iva o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio”.