Allegato XV.2.

 

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL’ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI CANTIERE, DI CUI AL PUNTO 2.2.1.

 

1.

Falde;

fossati;

alvei fluviali;

banchine portuali;

alberi;

manufatti interferenti o sui quali intervenire;infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti;

edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni;

linee aeree e condutture sotterranee di servizi;

altri cantieri o insediamenti produttivi;

viabilita’;

rumore;

polveri;

fibre;

fumi;

vapori;

gas;

odori o altri inquinanti aerodispersi;

caduta di materiali dall’alto.

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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 1 ottobre 2012, n. 177, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che “Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l’attivita’ le imprese gia’ operanti ai sensi delle medesime disposizioni.”