CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 agosto 2013, n. 20013
Tributi – IRPEF – Accertamento induttivo – Utilizzo di prove raccolte per un’altra imposta – Legittimità – Valore di avviamento accertato ai fini dell’imposta di registro
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n.10406/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.241/02/2010, pronunziata dalla Commissione Tributaria Centrale di Genova, Sezione n. 02, del 27.11.2009, DEPOSITATA il 23 marzo 2010.
Con tale decisione, la C.T.C, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di secondo grado, che aveva ritenuto e dichiarato infondata la pretesa fiscale.
2- Il ricorso, che attiene ad impugnazione di accertamento, con il quale sulla base del valore di avviamento, già accertato ai fini dell’imposta di Registro, viene recuperata a tassazione, ai fini Irpef ed Ilor per l’anno 1985, la plusvalenza derivante dalla cessione di una rivendita di giornali e cartoleria, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 39 dpr n.600/1973 e 2697 del codice civile.
3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in questa sede.
4- I Giudici di merito hanno annullato l’avviso di accertamento, ritenendolo illegittimo ed erroneo, per avere determinato il valore della plusvalenza tassata, in base all’accertamento definitivo del valore fissato ai fini dell’imposta di Registro.
4 bis – La questione posta dal ricorso va esaminata alla luce del principio secondo cui “I principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell’imposta che si deve applicare, sicchè quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell’ambito di un impresa occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione. Ciò premesso (anche considerando che, in tema di accertamento, ai fini Irpef, delle plusvalenze realizzate a seguito di trasferimento di azienda, il valore dell’avviamento resosi definitivo ai fini dell’imposta di registro, assume carattere vincolante per l’amministrazione finanziaria), l’indicazione, nel bilancio di una società, di un’entrata derivante dalla vendita di un bene, inferiore rispetto a quella accertata ai fini dell’imposta di registro, legittima di per sé l’amministrazione a procedere ad accertamento induttivo mediante integrazione o correzione della relativa imposizione, mentre spetta al contribuente che deduca l’inesattezza di una tale correzione di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato, dimostrando (anche con il ricorso ad elementi indiziari) di avere in concreto venduto proprio al prezzo (inferiore) indicato in bilancio.
Peraltro l’Ufficio, abilitato dalla legge ad avvalersi di presunzioni, può anche utilizzare una seconda volta gli stessi elementi probatori già utilizzati in precedenza e idonei secondo l’ordinamento a provare il fatto posto a base dell’accertamento” (Cass. n.19548/2005, n. 21055/2005).
5 – Si propone, alla stregua del richiamato principio, di trattare la causa in camera di consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore A.D.B..
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte e dei principi richiamati in relazione, che il Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, procederà al riesame e, applicando i richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla CTR della Liguria.