Consiglio di Stato sez. IV sentenza n. 4207 del 21 agosto 2013
LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – PROCEDIMENTO: (SPESE DEL GIUDIZIO) – COMPENSARE LE SPESE DEL GIUDIZIO – RICORSO COLLETTIVO PER COMPUTO ORE SETTIMANALI DI SERVIZIO OBBLIGATORIO AI FINI DELLA TREDICESIMA MENSILITA’
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza nella parte in cui il TAR ha ritenuto di dover compensare le spese del giudizio.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, il quale con memoria ha rilevato come, nella specie, la compensazione era stata giustificata dal fatto che nella specie si trattava di un ricorso collettivo di ben trecento agenti PolPen.
Il solo ricorrente si duole oggi dell’illegittimità della predetta statuizione, che, a suo dire, avrebbe erroneamente ed iniquamente compensato le spese nei suoi confronti: il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente motivato il potere discrezionale esercitato e tale decisione sarebbe ictu oculi irragionevole in relazione alla risalenza al 19 dicembre 2008 della sentenza e dal fatto che il ricorrente aveva dovuto attendere lungo tempo e sopportare le spese per ottenere l’esecuzione del ricorso.
Nel caso sarebbe mancata ogni profilo di reciproca soccombenza o di difficoltà dell’esecuzione che potesse giustificare la compensazione.
L’assunto va respinto.
In tema di spese di giudizio equitativamente compensate o liquidate, il giudice di primo grado è titolare del potere di valutare ogni elemento al fine di emettere la statuizione relativa, senza peraltro che debba essere tenuto a indicarne le specifiche ragioni (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 828). Tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, tenendo conto sia degli elementi della vicenda rilevanti in punto di fatto, che delle circostanze emergenti dal giudizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5253).
Nel caso, il quadro complessivo della vicenda fa escludere l’irragionevolezza della statuizione impugnata in relazione alla ricorrenza nel caso di specie rispettivamente:
– di una questione di natura assolutamente controversa;
– del fatto che l’altra pretesa, quella relativa all’inserimento nella 13^ mensilità, era stato respinta (cfr. punto 3) e, nel caso, la decisione aveva fatto luogo all’accoglimento solo parziale della domanda dei ricorrenti, in quanto l’inserimento nella buonuscita era stato limitato a far tempo dal 31.12.1995;
— della presenza di indubbie difficoltà, sul piano finanziario ed operativo, per porre in esecuzione una decisione concernente ben 300 dipendenti, come esattamente ricordato dalla Difesa erariale.
In conclusione nel caso in esame apparivano sussistenti non solo le ragioni di soccombenza parziale, ma anche i “gravi motivi” di cui all’art. 91 c.p.c., connessi con l’alto numero di soggetti interessati, che comunque giustificavano la compensazione delle spese.
La sentenza appare dunque esente dalle dedotte mende e deve essere integralmente compensata.
L’appello va dunque respinto.
Ciò nonostante, in considerazione della situazione personale del ricorrente, da tempo pensionato, le spese del presente giudizio possono essere equitativamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):
Respinge l’appello come in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.