Confprofessioni: accordo territoriale regionale Campania in materia di detassazione

TESTO DELL’ACCORDO

ACCORDO TERRITORIALE

Il giorno 31 del mese di luglio dell’anno 2013 presso CONFPROFESSIONI Campania si sono riuniti:

CONFPROFESSIONI delegazione Regionale Campania Rappresentata dal Presidente e dal Segretario

E

FILCAMS CGIL Regionale

FISASCAT CISL Regionale

UILTUCS UIL Regionale

PREMESSO

– che l’art. 1, c. 481 e 482, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dispone la proroga, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall’art. 2, c. 1 lett. c) del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in l. n. 24 luglio 2008, n. 126;

– che il DPCM 22 gennaio 2013 prevede che per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;

VISTE

Le circolari applicative emanate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 15 del 3 aprile 2013 e dell’Agenzia delle Entrate, n. 11/E del 30 aprile 2013

CONVENGONO

Che a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo i datori di lavoro della Regione Campania che adottano il CCNL degli studi professionali sottoscritto in data 29 novembre 2011 all’interno delle proprie strutture applicheranno la citata normativa di agevolazione fiscale ai lavoratori per le voci retributive corrisposte nell’anno 2013 in relazione ad incrementi di competitività e di produttività delle singole strutture;

Le ipotesi elencate di seguito, a scopo esemplificativo e non tassativo, possono costituire indicatori di maggiore produttività:

– premi di rendimento o produttività anche incerti nel loro ammontare erogati una tantum al lavoratore;

– retribuzioni e maggiorazioni corrisposte in funzione dell’adozione di sistemi di gestione dell’orario di lavoro che siano utili ad incrementi di produttività e di competitività:

a) sistemi di “banca delle ore”;

b) clausole flessibili o elastiche del lavoro part-time;

c) lavoro notturno;

d) lavoro festivo.

Tali voci dovranno essere evidenziate in busta paga e l’imposta sostitutiva del 10% troverà applicazione nel limite di 2.500 euro lordi per l’anno 2013.

L’imposta sostitutiva trova applicazione solo per i lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2012, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 126.

Il presente accordo sarà depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione alla DTL di Napoli (capoluogo di Regione) a cura di una delle parti firmatarie.

Le parti stipulanti dichiarano che il presente accordo è totalmente conforme alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell’art. 2 del DPCM del 22/01/2013.

Data, 31 luglio 2013

AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Le parti firmatarie dell’accordo territoriale per l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 del DPCM del 22/01/2013

DICHIARANO

di aver individuato le voci retributive assoggettabili al regime agevolato, conformemente a quanto disposto nel citato DPCM all’art. 2.

Data, 31 luglio 2013