Reati tributari e doppio binario tra giudizio penale ed amministrativo - Cassazione sentenza n. 35846 del 2013La Corte di Cassazione sez. penale feriale con la sentenza n. 35846 del 02 settembre 2013 intervenendo in tema di reati tributari ha statuito che il contribuente può rispondere del reato di omessa dichiarazione anche quando la Commissione tributaria ha annullato l’accertamento e le sanzioni. 

La vicenda ha riguardato un piccolo imprenditore accusato, in qualità di agente di rappresentanza di un consorzio agrario, di aver determinato una deficienza di 26.467 kg di gasolio denaturato agricolo e di 227 kg sulla benzina, pertanto in misura superiore del 10% il calo consentito. L’Amministrazione Finanziaria provvedeva al  recupero a tassazione le maggiori imposte, emettendo anche una sanzione salata a carico del contribuente. Avverso l’atto impositivo l’imprenditore provvedeva a depositare il ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
Nel contempo la Procura della Repubblica ha avviato un’inchiesta penale a suo carico per violazione dell’art. 47 comma 1 in rel. art. 40 comma 2 e 3/b d.lgs 504/95. Il predetto procedimento  si concludeva con una sentenza di condanna. L’imputato avverso la decisione proponeva ricorso alla Corte di Appello che confermava la decisione dei giudici di prime cure. Pertanto il ricorrente soccombente proponeva ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di merito basandolo su 10 motivazioni.
Gli Ermellini hanno puntualizzato l’assoluta indipendenza tra il giudizio penale e quello amministrativo, per cui si è sostenuto (v. Cass., sentenza 26/02/2008) che, ai fini dell’individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, “spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi e anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario”. 

In ogni caso, fermo restando l’autonomia tra i due giudizi, non deve escludersi tuttavia, che nella formazione del proprio libero convincimento il giudice penale possa tener conto delle presunzioni tributarie alla stregua di elementi indiziari, fermo restando l’obbligo di dare conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Per cui il giudice penale può avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione però che gli stessi siano assunti non con l’efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori, in quanto, ai fini penali, le presunzioni tributarie hanno il valore di un indizio (Cass., tra le altre, sentenze n. 7078/13 e n. 19709/13). Pertanto nel giudizio penale le presunzioni tributarie, seppure idonee a integrare la notizia di reato, non hanno valore di prova. Si deve quindi escludere che la responsabilità penale di un contribuente – per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 – possa essere affermata sulla base delle presunzioni tributarie che hanno condotto alla rettifica del reddito, a meno che queste non siano corroborate da altri e più consistenti elementi di riscontro.

Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sostenuto (da ultimo: sentenza n. 15190/13) che la sentenza penale passata in giudicato non ha efficacia vincolate nel processo tributario. L’accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento può però costituire una prova presuntiva laddove il giudice tributario compia un’autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale. In altre parole, la Commissione non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendo automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice dell’Amministrazione Finanziaria.