CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2013, n. 17062

Tributi – Imposta sulle successioni – Base imponibile – Azioni non quotate in borsa – Determinazione del valore – Riferimento alla base imponibile del patrimonio netto della società – Incremento o riduzione risultante dall’ultimo bilancio in base ai mutamenti successivi – Rilevanza – Condizioni

Fatto

La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 82/12/06, depositata il 20.1.2007 confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 51/20/2005 che annullava l’avviso di liquidazione, a seguito di imposta dovuta su una donazione stipulata il 20/3/2001 avente ad oggetto 46.000 azioni del valore nominale di l. 1000 cadauna pari al 5,298% del capitale sociale della società S. s.p.a donate a S.M.A.. Mentre la contribuente aveva calcolato l’imposta sulla base del patrimonio netto della società, risultante dal bilancio chiuso al 30 giugno 2000, l’ufficio rideterminava l’imposta sulla base del patrimonio netto risultante dal bilancio al 31/12/2000.

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a un unico motivo con cui deduce violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 56, comma quattro e dell’art. 16, comma uno, lett. b) D.lgs 346/1990 ritenendo legittima l’utilizzazione delle risultanze del bilancio approvato in epoca successiva alla donazione, ai fini della determinazione della base imponibile.

L’intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 30.5.2013, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’art. 56 T.U 31.10.1990, n. 346 recita: “Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell’articolo 34, commi 3, 4 e 5” (norme queste ultime riferibili alle imposte di successione)

L’art. 16, comma 1 lettera b) D.lgs 346/1990 stabilisce che “per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell’art. 12”.

Nella fattispecie, l’Ufficio non contesta il calcolo dell’imposta da parte della contribuente sulla base del patrimonio netto della società di £ 8.261.006.000 risultante dal bilancio chiuso al 30 giugno 2000, ma rileva l’illegittimo diniego della CTR di tener conto dei mutamenti sopravvenuti rappresentati dal bilancio nella stessa società riferito al 31/12/2000, ancorché non ancora approvato alla data della donazione.

L’amministrazione, legittimamente, ai sensi dell’art. 16, comma 1 lettera b) D.lgs 346/1990 poteva tener conto dei “mutamenti sopravvenuti” che potevano incidere sulla base imponibile rappresentati dalle risultanze dell’ultimo bilancio.

Va pertanto, formulato il seguente principio di diritto “ai fini della determinazione della base imponibile relativa a un atto di donazione di azioni di una società non quotata in borsa, il valore del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio può essere incrementato, o ridotto, in ragione di mutamenti sopravvenuti tra la data di chiusura dell’esercizio al quale il bilancio si riferisce e la data della donazione, potendosi anche utilizzare le risultanze di un successivo bilancio, antecedente alla data della donazione, ancorché approvato in epoca successiva”.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., non essendo contestata nel “quantum”, la rideterminazione dell’imposta sulla base del patrimonio netto risultante dal bilancio riferito al 31.12.2000, va rigettato l’originario ricorso introduttivo.

La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.