Modello 770: reato di omesso versamento delle ritenute sanabile entro il 20 settembreL’invio del modello 770/2013 è stato prorogato al 20 settembre 2013 con il decreto del presidente del consiglio del 24 luglio 2013 . Con la proroga del modello 770/2013 slitta anche la scadenza entro cui è possibile sanare il reato di omesso versamento di ritenute che si concretizza qualora il debito complessivo per anno d’imposta sia superiore a 50.000 euro. Il reato si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

La normativa di riferimento che disciplina gli obblighi dei sostituti d’imposta è quella contenuta nell’art. 23, D.P.R. 600/1973. Il comma 1 dell’art. 23 identifica i soggetti che assumono tale figura tra i quali sono ricompresi coloro che esercitano un’attività di lavoro autonomo o d’impresa. Tali contribuenti, in base all’art. 23 e segg. del richiamato decreto, quando corrispondono redditi soggetti a ritenuta assumono lo status di sostituti obbligati ad operare una ritenuta al momento del pagamento e versarla all’Erario.

Le violazioni di natura formali, sono sottoposte alla norma di cui all’art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997 che punisce con la sanzione da Euro 258 ad Euro 2.065, l’ipotesi di omissione, incompletezza o non veridicità degli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria, quindi non scaturenti da autonome richieste da parte dell’Ufficio o della Guardia di Finanza. La Circolare Ministeriale n. 23 del 25 gennaio 1999 chiarisce in modo dettagliato al punto 4.2 che sono sanzionabili, ai sensi della disposizione in commento, anche le violazioni concernenti la mancata o tardiva consegna delle certificazioni dei sostituti d’imposta, ovvero il rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri da parte dei predetti soggetti obbligati all’effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti.

Per quel che concerne, invece, violazioni sostanziali, l’art. 14 del D.Lgs. 471/1997 prevede, a carico del sostituto d’imposta che non opera in tutto o in parte ritenute alla fonte, l’applicazione della sanzione in misura del 20% dell’ammontare non trattenuto. Un’ulteriore sanzione più grave è prevista in via del tutto autonoma dal precedente art. 13, D.Lgs. 471/1997, costituita dal 30% dell’importo non versato. Per cui nei casi di ritenute non operate e non versate andranno applicate entrambe le sanzioni, atteso che l’art. 14 appena nominato fa salva l’applicazione del precedente art. 13, in caso di omesso versamento di ritenute all’Erario.

La violazione contemplata dall’art. 10 bis del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 è quella fattispecie delittuosa consistente nell’ omesso versamento di ritenute certificate, punita con la reclusione da sei mesi a due anni per i sostituti d’imposta che, entro il termine di presentazione del Mod. 770, non versano le ritenute certificate per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000 per ciascun periodo d’imposta. L’ipotesi di reato in parola si concretizza, quindi, soltanto al superamento dei predetti limiti, allo spirare del temine di presentazione della dichiarazione annuale ed è circoscritta al solo caso di ritenute risultanti da certificazioni rilasciate ai sostituiti (i quali in buona fede le utilizzano nelle proprie dichiarazioni dei redditi). Risultano del tutto escluse da tale fattispecie le ritenute non operate, non versate e non certificate anche se di importo molto più elevato rispetto alla soglia di Euro 50.000.