MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 10 giugno 2013
Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2013 nel settore agricoltura
Art. 1
A norma dell’articolo 234 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall’articolo 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2013, in euro 24.122,02.
A norma dell’articolo 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all’ articolo 205, comma 1, lettera b), del citato testo unico, è fissata dal 1° luglio 2013 in euro 15.983,10 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
Art. 2
A norma dell’articolo 218 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982. n. 251, ed ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2013, è fissato in euro 526,26:
Art. 3
A norma dell’articolo 233 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’articolo 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2013, è fissato in euro 2.108,62.
Art. 4
A norma dell’art. 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 235 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite. Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0302 si ottengono i seguenti importi:
Inabilità | Importi dall’1/07/2013 |
| Dal 50 al 59% | 369,89 |
| Dal 60 al 79% | 516,16 |
| Dall’80 all’89% | 886,12 |
| Dal 90 al 100% | 1.256,07 |
| 100% + a.p.c. | 1.782,33 |
Art. 5
A norma dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.