CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTT COMM E ESP CON – Nota 03 settembre 2013, n. 7

Tirocinio – Nota del Ministero dell’Università ai Rettori

Il Ministero dell’Università lo scorso 8 agosto ha inviato ai Rettori delle Università indicazioni relative allo svolgimento del tirocinio alla luce del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Quanto espresso dal Ministero è il frutto degli incontri tenutisi con il Consiglio Nazionale negli ultimi mesi e chiarisce innanzitutto la questione della sopravvivenza delle vecchie convenzioni tra Ordini ed Università (stipulate in attuazione della convenzione quadro dell’ottobre 2010) nelle more della stipula della nuova convenzione quadro di cui all’articolo 6, comma 4, del D.P.R. citato. In particolare, al fine di non pregiudicare i diritti dei tirocinanti che hanno iniziato il tirocinio a partire dal 24 gennaio 2012, si è ritenuto che nelle more della stipula delle nuove convenzioni tra Ordini ed Università che verranno siglate in conformità della convenzione quadro tra Ministero della Giustizia, MIUR e Consiglio Nazionale prevista dal D.P.R. 137/12 e, comunque, non oltre l’anno accademico 2014-2015, a tutti coloro che a partire dal 24 gennaio 2012 sono stati iscritti nella sezione “tirocinanti commercialisti” in virtù delle vecchie convenzioni verrà riconosciuto un semestre di tirocinio purché abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale.

Importanti indicazioni vengono fornite anche relativamente alla sospensione del tirocinio in attesa del conseguimento della laurea specialistica o magistrale ed all’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato. Con riferimento alla sospensione si chiarisce che essa può essere richiesta dal tirocinante al compimento del semestre e delle 250 ore di tirocinio e che non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata legale del corso.

Per quanto infine concerne l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato viene chiarito che esso viene concesso solamente a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all’esito di un corso in convenzione e si ribadisce che sono esentati dalla prima prova scritta dell’esame da dottore commercialista anche coloro che provengono dalla sezione B dell’albo.

 

Allegato

Tirocinio – Nota del Ministero dell’Università