CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2013, n. 20211

Tributi – Riscossione – Cartella esattoriale – Motivazione – Esclusiva indicazione dell’omesso versamento dell’imposta – Nullità

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. L’agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Latina n. 808/40/09 del 28 dicembre 2009 che accoglieva l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado dichiarando la nullità di cartella esattoriale relativa ai redditi IRPEF 2001.

2. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Secondo il relatore “il ricorso deve essere rigettato in quanto la sentenza di merito contiene l’accertamento in fatto relativo alla carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale, accertamento che doveva se mai essere contestato con il mezzo revocatorio”.

4. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore in quanto l’indicazione di un “omesso o carente versamento” non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale. E l’affermazione del giudice di merito secondo cui la cartella non contiene ulteriori dati idonei a sorreggere le ragioni della Amministrazione poteva se mai essere contestata con il mezzo revocatorio.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.