Nessuna preclusione documentale nel processo tributario - Cassazione sentenza n. 17008 del 2013La Corte di Cassazione sez. Tributaria con l’ordinanza n. 17008 depositata il 09 luglio 2013 interviene in tema processuale stabilendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, come pure la chiusura del fallimento, priva la società stessa o il curatore della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. (V. pure Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013).

Gli Ermellini, inoltre, confermava anche un altro importante principio di diritto: “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2 D.Lgs. 546/1992 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma c.p.c. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69) non trova applicazione, essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2 del citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”.

In tal senso, traspare tutta la natura eminentemente documentale propria del giudizio tributario: la documentazione, sebbene nella disponibilità della parte, non depositata in primo grado, può legittimamente essere prodotta in appello e costituire il fondamento del pronunciamento della Commissione tributaria regionale.

Infatti nel caso di specie, la Ctp adita aveva prescritto una produzione documentale (di un processo verbale di verifica) che era stata, però, posta in essere solo in appello.

In conclusione, dunque, con tale ordinanza, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio già espresso in precedenza dalla quinta sezione della Suprema Corte, cosentenza n.16959 pronunziata in data 05/1/2012, secondo cui nel processo tributario è ammissibile la produzione di documenti nuovi per la prima volta in appello, senza alcuna sanzione per l’omessa produzione nel procedimento di primo grado.