Accertamento e limiti all'imputabilità del reddito per le società che svolgono attività in violazione di leggi - Cassazione sentenza n. 20262 del 2013La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 20262 del 04 settembre 2013 intervenendo in materia di accertamento fiscale ha affermato che il reddito di una società che svolge un’attività in violazione della legge non è imputabile in parti uguali ai singoli professionisti che lavorano in una sua struttura.

Gli Ermellini hanno annullato l’avviso di accertamento impugnato dal contribuente  decidendo la causa nel merito. L’atto impositivo era stato emesso dall’Ufficio finanziario, sul presupposto che il contribuente aveva effettuato alcune prestazioni regolarmente fatturate per conto di una società in accomandata semplice, che svolgeva attività odontoiatrica nonostante il divieto imposto dalla legge (L. n. 1815 del 1993), imputava il reddito percepito dall’ente a tutti i sanitari operanti nella struttura, ritenendo che le prestazioni ai pazienti andassero ricondotte ai singoli professionisti che le avevano fatturate.

Per i giudici della Corte Suprema l’Agenzia delle Entrate non può far discendere dall’accertata illegittimità dell’attività svolta da una società l’imputazione di tutti i redditi di essa in parti uguali ai medici professionisti. La nullità del rapporto intercorso tra l’ente e il paziente, avente a oggetto un’attività professionale “protetta”, rappresenta un vizio genetico del rapporto stesso dal quale il professionista rimane estraneo (siccome prestatore d’opera in favore dell’impresa); sicché non può farsi discendere quale automatica conseguenza l’imputazione del reddito conseguito dalla società al medico-libero professionista. In altre parole, “il reddito invalidamente conseguito da una società per svolgimento di attività professionale ‘protetta’ non può imputarsi, solo ed esclusivamente a causa della nullità del rapporto contrattuale ed in mancanza di ulteriori e diversi elementi che tale imputazione legittimino, al professionista che ha svolto detta attività fatturata in favore della società”.

La Corte Suprema evidenzia l’errata la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che dall’illegittimità dell’attività svolta dalla società e dal riconoscimento del carattere strettamente personale della prestazione medico-cliente ha tratto, “sic et simpliciter”, la legittimità dell’imputazione dei redditi societari al medico. Non si può sostenere, come fatto dalla sentenza gravata, che il medico “deve rispondere in modo fiscalmente autonomo non potendo la società sostituirsi al medico libero professionista nel percepire gli onorari dovuti dai pazienti e pagare contributi fiscali dovuti per il solo fatto che il medico, libero professionista, esercita in una sua struttura”.