CCNL Enti lirici: accordo di rinnovo del 22 novembre 2012
ACCR 22-11-2012
Parte 1
Costituzione delle parti
Il 22 novembre 2012
tra:
– ANFOLS;
e
– UILCOM – UIL;
– FISTEL – CISL;
– SLC – CGIL;
– FIALS – CISAL;
è stato sottoscritta l’ipotesi di rinnovo CCNL Fondazioni liriche.
Parte 2
Contrattazione Aziendale (art. 47)
– Visto quanto disposto dalla L. 100/2010 in materia di contrattazione per le fondazioni lirico sinfoniche;
– Preso atto di quanto indicato nell’atto di indirizzo ministeriale per il rinnovo del C.C.N.L. con particolare riferimento a: relazioni sindacali, trattamento economico, incarichi e attività extra-istituzionali, politiche di incentivazione della produttività, orari di lavoro (multiperiodalità ecc.);
– Considerato che con il presente accordo di rinnovo contrattuale le Parti hanno normativamente ed economicamente inteso dare coerenti e adeguate risposte all’atto di indirizzo stesso;
– Premesso e richiamato i contenuti dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011;
le parti convengono che:
A):
1 – restano in vigore le disposizioni aziendali pre-esistenti concordate con le R.S.U./OO.SS.
2 – La contrattazione aziendale ha durata triennale e non è sovrapponibile, per il principio della autonomia dei cicli negoziali, con la contrattazione nazionale;
3 – Le eventuali erogazioni di carattere economico dovranno essere strettamente connesse ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obbiettivo incrementi di produttività, di competitività e di qualità, nonché di ampliamento, ulteriore qualificazione e possibile diversificazione dell’attività produttiva. Ai fini dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obbiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni del Teatro e del lavoro, le prospettive di sviluppo, tenuto conto dell’andamento, delle prospettive di competitività e delle risorse reali da destinare al riguardo che dovranno essere preventivamente individuate in un contesto di tenuta del bilancio della Fondazione;
4 – Le eventuali erogazioni di carattere economico saranno variabili e non predeterminabili, non saranno utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale e avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dalle norme di legge;
5 – I contenuti della contrattazione aziendale confluiranno in una banca dati in capo all’Osservatorio Nazionale costituito pariteticamente tra i firmatari del C.C.N.L. con sede presso la presidenza ANFOLS;
B):
Nel ribadire che il C.C.N.L. ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale;
Considerate le particolari condizioni di difficoltà che, in maniera articolata, caratterizzano il settore;
Preso atto che la recente L. 29.6.2010 n. 100 ha previsto che, a fronte del raggiungimento e del mantenimento di parametri e condizioni definite, alle singole Fondazioni possano, essere riconosciute come “forme organizzative speciali”;
Visto il citato accordo interconfederale del 28 giugno 2011 con particolare riferimento al comma 7 dello stesso;
si concorda che
1 – i contratti collettivi aziendali, al fine di gestire eventuali situazioni di crisi e garantire la stabilità occupazionale, possono attivare strumenti di articolazione mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi e pertanto le rappresentanze sindacali aziendali operanti in azienda, d’intesa con le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, possono definire, anche in via sperimentale o temporanea, accordi modificativi con riferimento agli istituti del C.C.N.L. che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e più in generale l’organizzazione del lavoro nei suoi vari aspetti;
2 – Limitatamente alle Fondazioni Lirico Sinfoniche, che applicano il presente C.C.N.L., alle quali sia riconosciuta o possa in futuro essere riconosciuta la “forma organizzativa speciale”, in presenza di investimenti significativi ovvero di progetti tesi a favorire lo sviluppo economico e produttivo (sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo) e/o a valorizzare le qualità professionali e occupazionali dell’impresa, è altresì consentito tra la direzione della Fondazione e rappresentanze sindacali operanti a livello aziendale d’intesa con le OO.SS. territoriali firmatarie del presente C.C.N.L. e preventivamente sentite le OO.SS. nazionali, la possibilità di stipulare, anche in via sperimentale o temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nel presente C.C.N.L. integralmente recepito. Tali intese potranno essere oggetto di valutazione per un loro eventuale recepimento nell’ambito dei successivi rinnovi del C.C.N.L.;
C):
1 – le Parti, nel ribadire che il C.C.N.L. ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale, concordano che, entro 6 mesi dalla firma del presente accordo per il rinnovo del C.C.N.L., previo accurato monitoraggio delle realtà presenti nelle singole Fondazioni relativamente alla contrattazione integrativa, provvederanno alla individuazione e definizione delle parti economiche degli integrativi aziendali, immediatamente recepibili nel nuovo C.C.N.L., da prevedersi quali elemento della retribuzione e ad indicarne le conseguenti modalità attuative.
2 – i contenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del C.C.N.L., al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro;
D):
Come parte vincolante dell’intera ipotesi di accordo le parti concordano, al fine di accompagnare l’iter previsto dalla legge 100 del 2010 relativamente alla contrattazione di secondo livello, che la parte normativa ed economica degli integrativi in essere rimane in vigore anche se gli istituti contrattuali ad essa riferiti vengono superati e/o modificati.
A questo scopo, al fine di permettere un approfondimento legislativo le parti si riservano una successiva riscrittura per meglio definire la declaratoria del comma d del presente articolo entro 15 giorni dalla firma del presente accordo.
Parte 3
Orari Di Lavoro. Cambiamenti Orari E Riposi Settimanali
Cambiamenti orari:
1) possibili senza limiti entro le 13.00 del giorno precedente se si varia la tipologia della/e prove mantenendo l’orario d’impegno lavorativo;
2) con tempi congrui (?) di anticipo cambiamenti in virtù di variazioni di programma (inserimento o cancellazione titoli) e variazioni di esigenze tecniche e/o amministrative;
3) per cause di forza maggiore, entro le 13.00 del giorno precedente, da motivare previo confronto con le R.S.U./R.S.A.;
4) ulteriori modifiche di orario per motivi di produzione possono comunque variare le durate predeterminate nel multiperiodale per un massimo di 6 variazioni a bimestre per ogni categoria. Quanto previsto si potrà modificare con accordo a livello aziendale.
Riposi settimanali
Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale da godersi secondo le modalità stabilite dal comma 1 art. 9 del D.Lgs. 66 del 2003.
Parte 4
Orchestra E Coro. Orario Di Lavoro Del Professore D’orchestra (art. 64)
L’orario di lavoro del Professore d’orchestra può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B), C).
Le giornate a due prestazioni devono essere programmate sulla base di 5/6 ore.
Da inserire gli orari A) e B) attualmente in vigore
C) Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Professore d’orchestra percepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 31 ore settimanali sono rispettivamente elevate a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 33 ore settimanali.
Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al comma 28 del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di prova acustica-sound check-prova d’assestamento, le cui modalità di attuazione saranno definite in sede aziendale.
Il professore d’orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Il professore d’orchestra è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo.
L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Durante ciascuna prova il professore d’orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti nel caso in cui la prova duri oltre, da computarsi nell’orario di lavoro.
La durata della prova a sezione, è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo oppure in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale la durata della prova a sezione resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione, non potrà essere programmata un’ulteriore prestazione.
La prova unica giornaliera, qualora programmata, ha durata:
– di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro;
– di 4 ore con 30 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, assorbe convenzionalmente 6 ore di lavoro.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore.
In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove di regia con pianoforte, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione degli atti, previa verifica con la RSU/RSA. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad esclusione delle prove generali.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione e il numero delle prove antegenerali nonché circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in scena dello spettacolo.
I professori d’orchestra non impegnati nelle produzioni restano a disposizione per le sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i professori d’orchestra sostituti ai quali non sia esplicitamente richiesta la disponibilità anche per la eventuale prova straordinaria, non hanno diritto al relativo compenso della prova straordinaria fermo restando gli obblighi per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario giornaliero.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore d’orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, in prova generale o antegenerale, possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla successiva norma transitoria.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad un’ora. Nel caso sia programmata una terza prestazione e una seconda prestazione domenicale, in base a quanto previsto al precedente comma 7, l’intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30. Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le prove antegenerali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00.
Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.
L’affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale, nell’ambito di quanto previsto al precedente comma.
Specifici accordi definiti a livello aziendale fra Direzione e RSU, potranno prevedere che le eventuali variazioni dell’ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell’ultima prestazione e/o mediante l’utilizzo di tecnologie quali: e-mail, sms etc.
Il professore d’orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai Tini del computo dell’orario, corrisponde all’orario programmato nel settore di appartenenza.
Norma transitorie:
Ai professori d’orchestra in servizio alla data del 31 agosto 1976 a tempo indeterminato con o senza sosta stagionale verrà mantenuto ad personam e congelato nel suo ammontare il compenso forfetario mensile già percepito alla stessa data del 31 agosto 1976 ai sensi della dichiarazione a verbale annessa all’art. 25 del C.C.N.L. 4 ottobre 1971 e soppressa dal 1° settembre 1976. Detto compenso – da valere quale elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti della 13° e 14° mensilità, delle ferie e del trattamento di fine rapporto – calcolato per 14 mensilità assorbe, fino a concorrenza, i compensi per il lavoro straordinario connesso agli spettacoli di durata superiore a 3 ore effettuati nel corso dell’intero anno solare, compensi determinati sulla base dell’art. 65.
A tal fine, al 1° gennaio di ogni anno sarà calcolato a quante ore di prolungamento dello spettacolo oltre le 3 ore – il cui compenso sarà determinato sulla base delle retribuzioni in atto al 1° gennaio dello stesso anno – corrisponde il compenso congelato di cui sopra calcolato, per 14 mensilità. Esaurito tale plafond di ore i prolungamenti dello spettacolo oltre le 3 ore verranno retribuiti secondo i criteri di cui all’art. 65.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o perfezionamento professionale.
Parte 5
Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo Del Professore D’orchestra (art. 65)
Il professore d’orchestra, è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui al 1° e 5° comma dall’art. 64, sarà compensato come segue:
1) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d’ora: non deve essere programmato ed è compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
2) prolungamento e/o eccedenza di mezz’ora: deve essere programmato ed è compensato con il 25% della retribuzione giornaliera;
3) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz’ora: deve essere programmato per frazioni non inferiori alla mezz’ora e compensato per ogni mezz’ora con il 25% della retribuzione giornaliera;
4) nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata con il 12% della retribuzione giornaliera;
5) ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata con il 25% della retribuzione giornaliera.
6) il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 per l’attività lirica (ore 0,30 per le antiprove generali e ore 1,30 per l’attività lirica all’aperto, salve le consuetudini locali) o le ore 24 per l’attività sinfonica e le ore 8, sarà compensato, indipendentemente dal compimento dell’orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai precedenti punti ma in misura raddoppiata.
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al professore d’orchestra un compenso globale pari all’80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta ivi compreso la prova acustica-sound check- o assestamento.
La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d’ora delle prove straordinarie con la corresponsione al professore d’orchestra di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati ai professore d’orchestra con l’ordine del giorno settimanale ovvero con la programmazione multiperiodale. Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente e, in caso di regime di orario multiperiodale, con le modalità previste al comma 25 dell’art. 64 del presente C.C.N.L..
Qualora il professore d’orchestra sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all’art. 66 avrà diritto ad un compenso pari all’80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non superano le 2 ore. In caso di spettacolo, antiprova generale o prova generale, avrà diritto ad un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.
Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all’art. 64 che potrà essere richiesta al professore d’orchestra da parte della Fondazione.
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Parte 6
Comparsata, Trucco E Vestizione Dell’artista Del Coro (art. 75)
L’artista dei coro impegnato musicalmente in un’opera, anche in modo parziale, potrà essere utilizzato, a giudizio del regista, in prestazioni qualsiasi di comparsata ed in genere per i movimenti scenici e coreografici connessi al personaggio interpretato unicamente a richiesta nell’atto in cui è già impegnato da partitura.
L’artista del coro è tenuto ad indossare il costume per un massimo di tre prove a produzione nonché per tutti gli spettacoli. Tali prove, quando si tratta di spettacoli in più atti, possono non seguire la successione degli atti. L’artista del coro ha l’obbligo del trucco e parrucco nella prova antegenerale, generale, sia al piano che con orchestra, e negli spettacoli. Eventuali richieste di vestizione supplementari dovranno essere concordate al livello aziendale.
Le prove dei costumi, delle calzature e delle parrucche devono avvenire senza incidere sul normale svolgimento delle prestazioni giornaliere e pertanto fuori dell’orario di lavoro. L’artista del coro è peraltro libero di scegliere l’orario di effettuazione di tali prove, nelle giornate lavorative in cui le stesse sono previste su indicazioni della direzione, nell’ambito dell’orario in cui agiscono i rispettivi reparti.
Alle prestazioni di cui ai precedenti commi ed in genere a tutte le prestazioni inerenti alla sua professionalità l’artista del coro è tenuto senza per questo maturare il diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
Parte 7
Orario Di Lavoro Dell’artista Del Coro (art. 77)
L’orario di lavoro dell’artista del coro può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B), C).
Le giornate a due prestazioni devono essere programmate sulla base di 5/6 ore.
Da inserire gli orari A) e B) attualmente in vigore
C) Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l’Artista del coro percepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 31 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 33 ore settimanali.
Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinarie. Norma da richiamare nella parte comune a valere per tutti.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al 28° comma del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di prova acustica, sound check o assestamento le cui modalità di attuazione saranno definite in sede aziendale.
L’artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
L’artista del coro è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova antegenerale, generale e spettacolo. Norma da richiamare nella parte comune a valere per tutti.
La durata di ciascuna prova a sezione, o a raggruppamento di più sezioni, è fissata in 1 ora senza riposo oppure 1 ora e 15 minuti senza riposo.
In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le 2 prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni assorbono l’intero orario giornaliero rispettivamente di 5 e 6 ore.
Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale, la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione o a raggruppamento di più sezioni non potrà essere programmata per tale sezione o raggruppamento di più sezioni un’ulteriore prestazione.
Le prove anche di soli uomini e di sole donne non sono prova raggruppamento di più sezioni.
La durata delle prove dosala è fissata in 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, 2 ore e 10 minuti con un riposo di 10 minuti, 3 ore prova unica con un riposo di 20 minuti. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale la durata della prova di sala resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore, in 2 ore e 30 minuti, e 5 ore.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata un’ulteriore prestazione.
L’effettiva durata delle prove di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e di sole donne, è fissata in un massimo di 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti. Tali prove potranno essere programmate per un massimo di 10 ore per ciascuna produzione e non hanno valore convenzionale. Tali prove potranno essere programmate unicamente in giornate di 5 ore ovvero entrambe nella stessa giornata, anche su titoli diversi, o una di queste con altra prova di sala di 1 ora e 45 minuti o di insieme di 2 ore e 30 minuti.
Le prove di palcoscenico con pianoforte e di regia eventualmente effettuate oltre i limiti sopra indicati, avranno una durata di 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, di 2 ore e 10 minuti, con un riposo di 10 minuti. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale, la durata di queste prove aggiuntive resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore.
La prova unica giornaliera di regia, anche di soli uomini o di sole donne, qualora programmata, ha una durata di 3 ore o di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 o 6 ore.
La prova unica giornaliera con orchestra anche di soli uomini o di sole donne, qualora programmata, ha durala di 3 ore e 30 minuti o 4 ore con rispettivamente 20 minuti e 30 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica con orchestra assorbe, convenzionalmente rispettivamente 5 ore e 6 ore di lavoro.
Gli artisti del coro sono convocati nelle prove con orchestra negli atti in cui il coro è presente in partitura. Le prove di palcoscenico in orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d’orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con l’orchestra.
In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove di regia con pianoforte, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione degli atti, previa verifica con la R.S.U./R.S.A.. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad esclusione delle prove generali.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove di regia con pianoforte prove antegenerali nonché circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in scena dello spettacolo.
Gli organici degli artisti del coro previsti per una data produzione che non impegni tutto il complesso corale, possono essere integrati per la sostituzione di colleghi.
Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, gli artisti del coro non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario in caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario giornaliero.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l’artista del coro usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla successiva norma transitoria.
Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata.
L’artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. È pertanto consentita l’effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia.
È altresì consentiva l’effettuazione di prove miste di sala, palcoscenico con pianoforte, regia ed insieme con l’orchestra, rispettandosi peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per ciascun tipo di prova.
L’artista del coro che non ha parte nell’esecuzione dello spettacolo è esentato dall’obbligo della firma e delle presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l’artista del coro esentato dallo spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto a compenso straordinario, in quanto la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria giornaliera.
Ove nella stessa giornata l’artista del coro incluso nell’organico definitivo di uno spettacolo in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad entrambe le prove.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad 1 ora. Nel caso in cui sia programmata, in base a quanto previsto al precedente comma 7 una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, l’intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30. Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00.
Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la R.S.U./R.S.A., provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui calendario è riferito.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale nell’ambito di quanto previsto al precedente comma.
Specifici accordi definiti a livello aziendale tra Direzione e R.S.U./R.S.A. potranno prevedere che le eventuali variazioni dell’ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell’ultima prestazione e/o mediante l’utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc.
L’artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario, corrisponde all’orario programmato nel settore di appartenenza.
Norma transitoria
Agli artisti del coro in servizio alla data del 31 agosto 1976 a tempo indeterminato con o senza sosta stagionale verrà mantenuto ad personam e congelato nel suo ammontare il compenso forfetario mensile già percepito alla stessa data del 31 agosto 1976 ai sensi della dichiarazione a verbale annessa all’art. 25 del C.C.N.L. 4 ottobre 1971 e soppressa dal 1° settembre 1976. Detto compenso – da valere quale elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli effetti della 13° e 14° mensilità, delle ferie e del trattamento di fine rapporto – calcolato per 14 mensilità assorbe, fino a concorrenza, i compensi per lavoro straordinario connesso agli spettacoli di durata superiore a 3 ore effettuati nel corso dell’intero anno solare, compensi determinati sulla base dell’art. 78.
A tal fine al 1° gennaio di ogni anno, sarà calcolato a quante ore di prolungamento dello spettacolo oltre le 3 ore – il cui compenso sarà determinato sulla base delle retribuzioni in atto al 1° gennaio dello stesso anno – corrisponde il compenso congelato di cui sopra calcolato per 14 mensilità. Esaurito tale plafond di ore i prolungamenti dello spettacolo oltre le 3 ore verranno retribuiti secondo i criteri di cui all’art. 78.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o perfezionamento professionale.
Parte 8
Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo Dell’artista Del Coro (art. 78)
L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.
L’artista del coro è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiute oltre l’orario normale di cui all’art. 77 comma 1 e 5, salvo quanto previsto dall’articolo medesimo circa le eccedenze d’orario per gli spettacoli, sarà compensato, come segue:
1) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d’ora: non deve essere programmato ed è compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
2) prolungamento e/o eccedenza di mezz’ora: deve essere programmato ed è compensato con il 25% della retribuzione giornaliera;
3) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz’ora: deve essere programmato per frazioni non inferiori alla mezz’ora e compensato per ogni mezz’ora con il 25% della retribuzione giornaliera;
4) nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata con il 12% della retribuzione giornaliera; ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata con il 25% della retribuzione giornaliera;
5) Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 per l’attività lirica (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1,30 per l’attività lirica all’aperto, salve le consuetudini locali) o le ore 24 per l’attività sinfonica e le ore 8, sarà compensato, indipendentemente dal compimento dell’orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai precedenti punti ma in misura raddoppiata.
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto all’artista del coro un compenso globale pari all’80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta, ivi compreso il sound check/prova acustica/prova d’assestamento.
La durata delle prove straordinarie, escluse quelle a sezione o a raggruppamento di più sezioni, è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d’ora delle prove straordinarie con la corresponsione all’artista del coro di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati all’artista del coro con l’ordine del giorno bimestrale/settimanale. Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove (straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente.
Qualora l’artista del coro sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all’art. 79 avrà diritto ad un compenso pari all’80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non superano le 2 ore. In caso di spettacolo, anteprova generale o prova generale, avrà diritto ad un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.
Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all’art. 77 che potrà essere richiesta all’artista del coro da parte della Fondazione.
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Parte 9
Maestri Collaboratori. Prestazioni Speciali (art. 51)
I maestri collaboratori hanno l’obbligo di eseguire tutte le prestazioni speciali che, inerenti alle rispettive mansioni e necessarie per il normale svolgimento degli spettacoli, fossero loro affidate dalla Direzione.
Sono tuttavia escluse da tale obbligo le prestazioni strumentali in orchestra e le esecuzioni solistiche di rilievo in palcoscenico. Al maestro che accetta di svolgere tali prestazioni spetta uno speciale compenso da pattuirsi di volta in volta.
Parte 10
Orario Di Lavoro (art. 53)
L’orario di lavoro del Maestro collaboratore può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B).
Due prestazioni giornaliere assorbono comunque le 7/8 ore programmate.
Da inserire l’orario
A) attualmente in vigore
B) Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario individuale normale di lavoro, potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Maestro collaboratore percepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 42 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 44 ore settimanali.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al comma 28 del presente articolo) prevedendo, quando convocati, orari giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 2 ore, effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Il maestro collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo.
L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero ovvero oltre l’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da computarsi nell’orario di lavoro con cadenza oraria compatibilmente con le esigenze lavorative.
In caso di spettacolo o anteprova generale o prova generale, l’orario normale di lavoro del maestro collaboratore è così suddiviso:
a) una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa;
b) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una anteprova generale o viceversa;
c) una prestazione ordinaria di 3 ore e una prova generale o viceversa.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima al pianoforte in 4 ore elevabile a 5 nel caso di prestazione non al pianoforte.
La prova unica giornaliera al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 5 ore con venti minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e plurimensile, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 7 ore di lavoro.
La prova unica giornaliera non al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 6 ore con trenta minuti di riposo anche frazionati. La durata della prova unica assorbe convenzionalmente 8 ore.
Lo svolgimento delle prove antepiano, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione degli atti. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad esclusione delle prove generali aperte al pubblico.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione e il numero delle prove antegenerali nonché circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in scena dello spettacolo.
Il maestro collaboratore non impegnato nelle produzioni resta a disposizione per le sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i maestri collaboratori, non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario giornaliero.
Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora il maestro collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 4 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale, possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 4 ore, deve essere retribuita in regime straordinario.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata in un minimo di 2 ore e 30 minuti. Tale intervallo in relazione alle condizioni ambientali, potrà essere ulteriormente ridotto dagli accordi aziendali.
Le prestazioni antimeridiane potranno iniziare normalmente negli orari di seguito indicati:
a) alle ore 8.30 per prove luci e fonica;
b) alle ore 9.00 per audizioni;
c) alle ore 9.30 per la lezione al ballo nel caso di spettacolo in cui sia previsto l’impiego di tersicorei;
d) alle ore 9.30 per l’attività ordinaria.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00.30. Per l’attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 24.00.
Per l’attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove antepiano, antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.
L’affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale, nell’ambito di quanto previsto al precedente comma, e comunicato alla RSU.
Parte 11
Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo (art. 54)
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, il maestro collaboratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli venga richiesto.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui al primo o, in caso di multiperiodalità, al sesto comma dell’art.53, se effettivamente espletato, sarà compensato per ogni mezz’ora di prolungamento o frazione di mezz’ora con la retribuzione spettante per mezz’ora di prestazione maggiorata dei 75%.
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al maestro collaboratore un compenso globale pari al 60% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta. La durata delle prestazioni straordinarie sarà di due ore. É consentito un prolungamento di 15 minuti che sarà retribuito con una maggiorazione del 20% sulla retribuzione giornaliera.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello compiuto oltre le ore 24 per le prove ordinarie e straordinarie, oltre le ore 0.30 per le prove antigenerali, oltre le ore 1 per gli spettacoli e le prove generali e oltre le ore 1.30 per l’attività all’aperto, verrà compensato per ogni mezz’ora di prolungamento o frazione di mezz’ora con la retribuzione spettante per mezz’ora di retribuzione maggiorata del 100%.
Qualora il maestro collaboratore sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all’art.55 avrà diritto ad un compenso pari al 60% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non superano le due ore. In caso di spettacolo, antiprova o prova generale, avrà diritto ad un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Parte 12
Tersicorei. Comparsata, Trucco E Vestizione (art. 88)
Il solista e mimo con obbligo di fila, il tersicoreo di fila con obbligo di solista ed il tersicoreo di fila sono tenuti a fornire le prestazioni di comparsa richieste dal regista, percependo per tali prestazioni un compenso pari a quello corrisposto dalla Fondazione alle comparse.
Il tersicoreo, qualunque sia il livello di Inquadramento, è tenuto senza diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione, ad effettuare tutte le prestazioni che richiedono speciali attitudini artistico-coreografiche e che in quanto tali non rientrano nelle mansioni proprie delle comparse.
Il tersicoreo è tenuto ad indossare il costume per un massimo di tre prove a produzione nonché per tutti gli spettacoli. Tali prove, quando si tratta di spettacoli in più atti, possono non seguire la successione degli atti. Eventuali richieste di vestizione supplementari dovranno essere concordate a livello aziendale.
Il tersicoreo ha l’obbligo del trucco e parrucco per una prova ante generale e una generale, sia al piano che con orchestra e negli spettacoli. Eventuali richieste di truccatura supplementari dovranno essere concordate a livello-aziendale.
Le prove dei costumi, delle calzature e delle parrucche devono avvenire senza incidere sul normale svolgimento delle prestazioni giornaliere e pertanto fuori dell’orario di lavoro. Il tersicoreo è peraltro libere di scegliere l’orario di effettuazione di tali prove, nelle giornate lavorative in cui le stesse sono previste, su indicazioni della direzione, nell’ambito dell’orario in cui agiscono i rispettivi reparti.
Il tersi coreo è tenuto altresì alla truccatura, anche completa, del corpo senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo nella prova ante generale, generale, sia al piano che con orchestra, e negli spettacoli. Il fabbisogno per la truccatura e la struccatura sono a carico della Fondazione.
Compatibilmente con le possibilità organizzative, i Primi ballerini ed i solisti potranno indossare il costume anche nell’ambito delle prove in sala, scena e d’assieme.
Parte 13
Orario Di Lavoro (art. 90)
L’orario di lavoro del tersicoreo può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B), C).
Due prestazioni giornaliere assorbono comunque le 5 o 6 ore programmate.
Da inserire gli orari A) e B) attualmente in vigore
C) Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 30 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Tersicoreo percepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 30 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 31 ore settimanali.
Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario. Per tutti in parte comune.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al comma 28 del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di prova acustica, sound check o assestamento le cui modalità di attuazione saranno definite in sede aziendale.
L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.
Il tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Il tersicoreo è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo. Per tutti in parte comune.
La durata delle prove di sala e di palcoscenico con pianoforte è fissata in 2 ore con un riposo di 10 minuti, 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti la cui durata convenzionale è pari a 3 ore, di 3 ore con un riposo di 20 minuti frazionati in 10 minuti, a cadenza oraria, la cui durata convenzionale è pari a 4 ore.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata un’ulteriore prestazione.
Le prove giornaliere con orchestra possono essere articolate in una prova di 2 ore e una prova di 3 ore che assorbono 5 ore.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore.
Il tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a lezioni di danza della durata di 1 ora per un minimo di 3 giorni alla settimana diversamente distribuibili in sede aziendale.
La prova unica giornaliera, al piano, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e mezza con 30 minuti di riposo frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro.
La prova unica giornaliera con orchestra, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e mezza con 30 minuti di riposo frazionati oppure ha una durata di 4 ore con trenta minuti di riposo frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, assorbono convenzionalmente 5 e 6 ore.
In giornata di spettacolo, prova generale o antigenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antigenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro giornaliero.
Le prove di spettacoli di balletto con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d’orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con l’orchestra. I tersicorei sono inoltre convocati nelle prove con orchestra negli atti in cui il ballo è presente in scena.
Lo svolgimento delle prove con pianoforte, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione degli atti. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad esclusione delle prove generali aperte al pubblico.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonché circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in scena dello spettacolo.
Qualora nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i tersicorei non convocati, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario giornaliero.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla successiva norma transitoria.
Il tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata per ciascun tipo di prova. É pertanto consentita l’effettuazione di prove miste di sala e di palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può avere durata inferiore a 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata in relazione alle condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili dagli accordi aziendali fino ad 1 ora nell’attività di palcoscenico e fino a 30 minuti nell’attività di sala. Nel caso in cui sia programmata, in base a quanto previsto al precedente comma 6 una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, l’intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane per prove ordinarie, antegenerale, generale e spettacolo, non potranno avere inizio prima delle ore 10.00.
Le prestazioni serali, per l’attività lirica e di balletto, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00.30.
Nel caso di attività per le scuole la convocazione può essere anticipata alle ore 09.30 per la lezione.
Per l’attività lirica e di balletto all’aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove antegenerali e generali e per la spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la R.S.U./R.S.A., provvederanno alla predisposizione del calendario di attività muitiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale nell’ambito di quanto previsto al precedente comma, previa consultazione delle R.S.U./R.S.A..
Il Tersicoreo è tenuto a presentarsi al lavoro in tempo utile secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno con modalità da concordare preventivamente in azienda.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario, corrisponde all’orario programmato nel settore di appartenenza.
Norma transitoria
Ai tersicorei dipendenti a tempo indeterminato dagli Enti alla data del 30 giugno 1979 ed inquadrati, dal 1° luglio 1979, come tersicorei di fila senza obbligo di solista non avendo superato la specifica prova di idoneità artistica, è dovuta una indennità forfetaria di 7,74 euro, non computabile a nessun effetto nella retribuzione, nei giorni in cui partecipino, in spettacoli di solo ballo, ad almeno due balletti ovvero due o tre atti di uno stesso balletto che esaurisca l’intero spettacolo.
L’indennità forfetario di 7,74 euro è dovuta anche nel caso che venga eseguito più di un balletto in completamento di spettacolo.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d’anno finalizzata all’aggiornamento o perfezionamento professionale.
Parte 14
Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo (art. 91)
Il tersicoreo è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie, ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui all’art. 90 comma 1° e 5°, sarà compensalo come segue:
6) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d’ora: non deve essere programmato ed è compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
7) prolungamento e/o eccedenza di mezz’ora: deve essere programmato ed è compensato con il 25% della retribuzione giornaliera;
8) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz’ora: deve essere programmato per frazioni non inferiori alla mezz’ora e compensato per ogni mezz’ora con il 25% della retribuzione giornaliera;
9) nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata con il 12% della retribuzione giornaliera; ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata con il 25% della retribuzione giornaliera;
10) Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto per l’attività lirica e o di balletto tra le ore 1 (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1 e 30 per l’attività lirica all’aperto, salve le consuetudini locali) e le ore 8, sarà compensato, indipendentemente dal compimento dell’orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai precedenti punti ma in misura raddoppiata.
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al tersicoreo un compenso globale pari all’80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta, ivi compreso il sound check-prova per verifica spazi-assestamento.
La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. É consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d’ora delle prove straordinarie con la corresponsione al tersicoreo di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera.
Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie.
Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati al tersicoreo con l’ordine del giorno settimanale, ovvero con la programmazione multiperiodale. Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente e, in caso di regime di orario multiperiodale, con le modalità previste al comma 32 dell’art. 90 del presente C.C.N.L..
Qualora il tersicoreo sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all’art. 92 avrà diritto ad un compenso pari all’80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non superano le 2 ore. In caso di spettacolo, antiprova generale o prova generale, avrà diritto ad un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera. Il lavoro straordinario festivo sarà retribuito con un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera per ciascuna delle prestazioni ordinarie di cui all’art. 90 che potrà essere richiesta al tersicoreo da parte della Fondazione.
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Parte 15
Vestiario E Scarpine (art. 94)
Ai tersicorei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la Fondazione garantirà la fornitura di un abito di lavoro.
La Fondazione garantirà altresì ai tersicorei la fornitura delle scarpine da ballo necessarie per gli spettacoli e per l’attività preparatoria (prove e lezioni di ballo).
I criteri e le modalità di fornitura saranno stabiliti in sede aziendale.
Parte 16
Impiegati. Orario Di Lavoro (art. 101)
L’orario di lavoro dell’impiegato può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B).
Da inserire l’orario A) attualmente in vigore
B) Con programmazione bimestrale, comunque per un periodo non superiore a 2 mesi, l’orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali elevabili, previo accordo aziendale, fino a 44 ore. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 6 giorni della settimana prevedendo orari giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 3 ore. Possono essere previste giornate a zero ore.
Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l’impiegato percepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore sarà effettuato in due prestazioni ciascuna delle quali di durata non inferiore a 3 ore.
La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6 ore.
L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
L’orario di lavoro in regime ordinario potrà avere inizio normalmente a partire dalle ore 08.30 e non oltre le ore 10.00. In sede di contrattazione aziendale tali orari potranno essere meglio specificati o modificati.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività l’impiegato osserverà un orario di lavoro settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell’inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell’inizio delle tournées all’estero.
Peraltro, in relazione all’esigenze connesse con l’attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto o più esteso rispetto a quello sopra indicato.
Nell’orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto a quelli in cui ha sede la Fondazione.
L’orario giornaliero di lavoro degli impiegati che per l’espletamento delle proprie mansioni seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel limite delle 7 ore giornaliere, ovvero nei limiti e con le modalità di cui al 2° comma del presente articolo.
Lavoro a turni
L’orario di lavoro degli impiegati può essere articolato a turni nei seguenti termini:
1) Impiegati addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tali attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
– Mattina e pomeriggio
– Pomeriggio e sera
– Mattina e sera
2) Impiegati addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
– Mattina e pomeriggio
– Pomeriggio e sera
– Mattina e sera.
Agli impiegati addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale, economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale maggiorazione spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell’arco della settimana, escluso quello di riposo nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta, per la sola durata della stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici la maggiorazione spetta unicamente agli impiegati addetti ai turni per tale attività.
La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il personale che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l’assenza sia dovuta ad infortunio sul lavoro. All’impiegato che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è mantenuta la maggiorazione del 12%.
La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli impiegati con orario di lavoro giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l’altra alla sera in quanto collegata all’esecuzione dello spettacolo, prova antigenerale e generale. Tale maggiorazione spetta esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui sopra escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli impiegati effettuino un’unica prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l’orario di lavoro è ripartito in due prestazioni di cui una al mattino e l’altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova antigenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l’una al pomeriggio e l’altra alla sera.
La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle tre ore.
Per gli impiegati di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è forfetizzata, qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
Per gli impiegati di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l’inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfetizzata qualunque ne sia la effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno Bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U./RSA.
Gli accordi aziendali potranno prevedere che le eventuali variazioni dell’ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell’ultima prestazione e/o mediante l’utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc.
L’impiegato dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie prestazioni e per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle prove generali, antigenerali e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
L’orario di inizio del turno antimeridiano è fissato come norma, per l’impiegato amministrativo tra le ore 8,30 e le ore 10, mentre l’orario di termine dell’ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24.00 per l’attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 01.00 per le prove antigenerali, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l’attività all’aperto.
L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del turno antimeridiano prima delle ore 08.30 oppure oltre le ore 10.00 sarà concordata in sede aziendale.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino a una durata massima di 5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di antiprova generale o prova generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere prolungate fino ad un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora, con un massimo di 2.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Per gli impiegati addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antimerdiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere aumentata qualora nel secondo turno sia programmato une spettacolo, una prova generale o antigenerale.
Nel caso in cui, per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due ore, l’impiegato, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989 è fissato in Euro 3,50.
A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario di cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell’84% della”variazione intervenuta nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’ISTAT
A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi con l’indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100.
Sulla misura risultante dall’aumento sarà operato l’arrotondamento per eccesso alla decina di centesimi.
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali e imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello a cui si riferisce la variazione.
Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’impiegato è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, prova antegenerale, generale o ordinaria ed il connesso montaggio e/o smontaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’impiegato dovesse essere esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dalla Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere, fermo restando il non superamento del limite delle 10 ore complessive.
Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli, nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato al lavoro di laboratorio.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora, salvo diverso accordo aziendale. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario, corrisponde all’orario programmato e/o previsto.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d’anno, finalizzata all’aggiornamento professionale.
Parte 17
Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo (art. 102)
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, l’impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli venga richiesto, fermo restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 10 ore.
Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui al comma 1 ovvero, in caso di multiperiodalità, al comma 2 dell’art. 101.
Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora con un massimo di due.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Si considera lavoro notturno quello del turno serale, compreso nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 08.00, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all’art. 101. Comma: vedi termine prove e spettacoli serali.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle festività di cui all’art. 103. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all’orario normale di lavoro.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali appresso stabilite:
| – lavoro straordinario diurno | 50%; |
| – lavoro notturno | 70%; |
| – lavoro straordinario notturno | 100%; |
| – lavoro festivo | 60%; |
| – lavoro straordinario festivo | 100%. |
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Parte 18
Operai Tecnici. Orario Di Lavoro (art. 108)
L’orario di lavoro dell’operaio può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B).
Da inserire l’orario
A) attualmente in vigore
B) Con programmazione plurisettimanale, comunque non superiore a 2 mesi, l’orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato dalla direzione aziendale in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali elevabili, previo accordo aziendale, fino a 44 ore. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 6 giorni della settimana prevedendo orari giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 3 ore. Possono essere previste giornate a zero ore.
Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l’operaio percepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore sarà effettuato in due prestazioni ciascuna delle quali di durata non inferiore a 3 ore.
L’orario di lavoro qualora la prestazione sia continuata, è fissato in 36 ore settimanali, con un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti.
Fatti salvi diversi accordi aziendali, nei giorni di domenica l’orario ordinario di lavoro non potrà superare le 4 ore. La relativa prestazione potrà essere dalla Fondazione richiesta per esigenze di lavoro in regime antimeridiano, pomeridiano o serale.
L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
Durante ciascuna delle prestazioni l’operaio ha diritto ad una sosta di 10 minuti.
Per i portieri e guardiani con alloggio l’orario di lavoro sarà quello consuetudinario.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività l’operaio osserverà un orario di lavoro settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell’inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell’inizio delle tournées all’estero.
Peraltro, in relazione all’esigenze connesse con l’attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale orario di lavoro-settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto ed esteso rispetto a quello sopra indicato.
Nell’orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto a quelli in cui ha sede la Fondazione.
Norma transitoria
A decorrere dal 1° gennaio 1980 è abolita, per le nuove assunzioni, la figura dell’operaio addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1980 i lavoratori dipendenti alla data del 4 agosto 1979 quali operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia sono tenuti ad osservare il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore.
Ai lavoratori qualora addetti stabilmente e senza interruzioni a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, il compenso mensile relativo alle ore di lavoro settimanale effettivamente prestate oltre la quarantesima e fino alla cinquantesima viene mantenuto ad personam e congelato nel suo ammontare alla data del 31 dicembre 1979.
Tale importo, calcolato per 14 mensilità, assorbe, fino a concorrenza, i compensi per lavoro straordinario e l’eventuale maggiorazione del 12% per lavoro a turni.
Lavoro a turni
L’orario di lavoro degli operai può essere articolato a turni nei seguenti termini:
1) Operai addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tali attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
– Mattina e pomeriggio
– Pomeriggio e sera
– Mattina e sera
2) Operai addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
– Mattina e pomeriggio
– Pomeriggio e sera
– Mattina e sera
Agli operai addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale, economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale maggiorazione spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell’arco della settimana, escluso quello di riposo nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta, per la sola durata della stagione lirica e ballettistica. Durante il periodo dei concerti sinfonici la maggiorazione spetta unicamente agli operai addetti ai turni per tale attività.
La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il personale che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l’assenza sia dovuta ad infortunio sul lavoro. All’operaio che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è mantenuta la maggiorazione del 12%.
La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli operai con orario di lavoro giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l’altra alla sera in quanto collegata all’esecuzione dello spettacolo, prova antigenerale e generale. Tale maggiorazione spetta esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito nei termini di cui sopra escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli operai effettuino un’unica prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l’orario di lavoro è ripartito in due prestazioni di cui una al mattino e l’altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova antigenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l’una al pomeriggio e l’altra alla sera.
La durata minima delle prestazioni giornaliera non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.
Per gli operai di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è forfetizzata, qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
Per gli operai di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antigenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l’inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antigenerale, è forfetizzata, qualunque ne sia la durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della R.S.U./RSA.
Gli accordi aziendali potranno prevedere che le eventuali variazioni dell’ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessita, entro il termine dell’ultima prestazione e/o mediante l’utilizzo di tecnologie quali e-mails, sms, etc.
L’operaio dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie prestazioni per e verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle prove generali, antigenerali e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
L’orario di inizio del turno antimeridiano è fissato come norma tra le ore 08.30 e le ore 10.00, mentre l’orario di termine dell’ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l’attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 01.00 per le prove antigenerali, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l’attività all’aperto.
L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del turno antimeridiano prima delle ore 08.30 oppure oltre le ore 10,00 sarà concordata in sede aziendale.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino a una durata massima di 5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere prolungato fino a un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora, con un massimo di 2.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Per gli operai addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antimerdiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o antegenerale.
Nel caso in cui, per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due ore, l’operaio, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989 è fissato in Euro 3,50.
A decorrere dal 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese forfettario di cui al precedente comma sarà rideterminato sulla base dell’84% della variazione intervenuta nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’ISTAT.
A tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno dal 1989 in poi con l’indice del mese di dicembre 1988 che sarà fatto uguale a 100.
Sulla misura risultante dall’aumento sarà operato l’arrotondamento per eccesso alla decina di centesimi. La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali e imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello a cui si riferisce la variazione.
La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno bimestrale, attuando nei limiti del possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.
Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’operaio è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, prova antegenerale, generale o ordinaria ed il connesso montaggio e/o smontaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’operaio dovesse essere esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dalla Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere, fermo restando il non superamento del limite delle 10 ore complessive.
Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli, nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato al lavoro di laboratorio.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto ai bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora, salvo diverso accordo aziendale. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d’anno, finalizzata all’aggiornamento professionale.
Parte 19
Lavoro Notturno Dei Guardiani E Fuochisti (art. 109)
Per i guardiani e per i fuochisti che prestano la loro opera abitualmente di notte la retribuzione globale sarà maggiorata rispettivamente del 15% e del 25%.
Parte 20
Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo (art. 110)
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, l’operaio è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, che gli venga richiesto, fermo restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 10 ore.
Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui al comma 1 o, in caso di multiperiodalità al comma 2 dell’art. 108.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora con un massimo di due.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
Si considera lavoro notturno quello del turno serale, compreso nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 08.00, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all’art. 108.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle festività di cui all’art. 111 straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all’orario ordinario di lavoro.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali appresso stabilite:
| – lavoro straordinario diurno | 50%; |
| – lavoro notturno | 70%; |
| – lavoro straordinario notturno | 100%; |
| – lavoro festivo | 60%; |
| – lavoro straordinario festivo | 100%. |
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore
Parte 21
Riposi. Riposi Compensativi (art. 18 Bis)
Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 66/2003 la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di sei mesi elevabili, a livello aziendale, fino a un massimo di 12 mesi.
Ai fini di quanto sopra, per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi ovvero a periodi diversi concordati a livello aziendale, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all’intera durata del rapporto.
Le Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
In riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto allo spettacolo, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente, fatta eccezione per i tersicorei.
La possibilità di cui al comma precedente è subordinata a uno specifico accordo tra la direzione aziendale ed la RSU e, in mancanza di quest’ultima, alle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., nel quale vengono definite le modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero provvedendo comunque a garantire un intervallo di almeno 8 continuative di riposo in caso di spettacolo, prova generale e antigenerale e di almeno 9 ore continuative di riposo nel caso di prova ordinaria intercorrente tra il termine del turno di lavoro giornaliero e l’inizio del turno di lavoro inerente il giorno successivo.
In caso di impossibilità di assicurare le 11 ore giornaliere, nemmeno frazionate, la direzione aziendale e la RSU e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 66/2003.
Il ricorso al lavoro straordinario è consentito per le motivazioni di cui al comma 4 dell’art. 5 del D.Lgs. 66/2003 ovvero per ulteriori ragioni e oltre i limiti dell’art. 5 del D.Lgs. 66/2003 nella misura definita aziendalmente tenuto conto delle singole specificità.
La Direzione aziendale e la RSU possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa e in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell’orario di lavoro di cui all’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 66/2003.
Parte 22
Permessi. Malattia. Assunzione. Diritto Di Precedenza Distacchi. Assunzione (art. 1)
Per l’assunzione dei lavoratori le Fondazioni si atterranno alle disposizioni legislative vigenti nonché a quelle previste dal presente contratto.
Le assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico avvengono di norma per concorso pubblico, fatta salva peraltro la possibilità per le Fondazioni di ricorrere a chiamate dirette per figure di vertice dell’organizzazione aziendale. Può altresì avvenire per chiamata diretta l’assunzione di figure artistiche di alto valore professionale, sentita preventivamente la RSU/RSA.
Nei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, l’aver acquisito il diritto di precedenza di cui al comma successivo e, nel caso di ulteriore parità, l’anzianità maturata presso la Fondazione.
Per le assunzioni a termine di personale artistico – tranne che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste – le Fondazioni procedono ad una selezione annuale prima dell’inizio della stagione formulando apposita graduatoria degli idonei, ferma restando, una volta esaurita tale graduatoria, la possibilità di ricorrere a chiamate dirette. Il personale artistico che per un triennio consecutivo abbia partecipato alle selezioni annuali e, risultato idoneo, sia stato assunto a termine (la cui durata minima viene rinviata in sede aziendale) in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio, a partire dalla stagione successiva al triennio ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali – senza quindi dover partecipare alle selezioni annuali indette dalla Fondazione – purché non sia incorso in contestazioni artistico-professionali, accertate nella loro corrispondenza, o sanzioni disciplinari.
Essendo l’istituto del diritto di precedenza, di norma, articolato sul doppio requisito delle idoneità e delle assunzioni a termine consecutive nel triennio, la mancata indizione da parte della Fondazione di regolari selezioni annuali non impedisce la maturazione del diritto di precedenza anche per quei professori d’orchestra, artisti del coro e tersicorei, maestri collaboratori, che la Fondazione abbia assunto con contratto a termine per tre stagioni consecutive, senza aver indetto con regolarità le audizioni annuali, purché beninteso il lavoratore abbia partecipato, acquisendo l’idoneità, ad almeno una selezione annuale nel triennio.
Resta fermo che in presenza di regolari indizioni annuali di selezioni, qualora il lavoratore non partecipi alle selezioni annuali, vengono meno i requisiti per la maturazione del diritto di precedenza.
Salvo particolari esigenze di ordine artistico comunicate alle RSU/RSA, le Fondazioni per le assunzioni a termine attingono alle graduatoria degli idonei di cui al presente articolo. È altresì previsto che, una volta esaurita la graduatoria degli idonei, le Fondazioni possano ricorrere a chiamate dirette.
La mancata accettazione da parte del lavoratore dell’assunzione a termine proposta in forma scritta determina la perdita del diritto di precedenza già acquisito oppure impedisce la maturazione del diritto di precedenza in corso secondo le regole generali (idoneità e assunzioni a termine consecutive nel triennio).
Tali conseguenze sono peraltro escluse ove la rinuncia all’assunzione a termine derivi non da una generica volontà del lavoratore ma da situazioni meritevoli di particolare considerazione e debitamente accettate dalla Direzione aziendale.
Resta altresì confermato in tema di assunzioni a termine quanto disposta dall’articolo 3 comma 4 del presente contratto.
Le Fondazioni lirico-sinfoniche dichiarano che le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sono nominate con provvedimento del Sovrintendente e sono costituite da esperti nelle materie oggetto del concorso e della selezione.
Il numero dei componenti la Commissione è di norma fissato in 5, compreso il presidente.
Le prove tecniche ed artistiche dei concorsi e delle selezioni devono svolgersi in ambienti aperti al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Per le assunzioni a termine per esigenze stagionali di personale amministrativo e tecnico, salvo che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste, le Fondazioni si avvarranno del parere della RSU/RSA, fermo restando il diritto di precedenza per il personale amministrativo e tecnico che sia stato assunto nella stagione precedente che conservi i requisiti per l’espletamento della specifica mansione e che non abbia dato luogo a sanzioni disciplinari.
L’assunzione viene comunicata direttamente al lavoratore per lettera, nella quale devono essere specificati:
1) la data di assunzione;
2) il livello cui il lavoratore viene assegnato;
3) la durata del periodo di prova;
4) il trattamento economico iniziale;
5) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare la documentazione richiesta dalla Fondazione o prevista per legge.
La Fondazione potrà richiedere al lavoratore eventuali titoli professionali e gli attestati di lavoro per le occupazioni precedenti. Al maestro collaboratore la Fondazione potrà richiedere il diploma di composizione o di direzione d’orchestra o altro diploma di magistero conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale parificato. Al professore d’orchestra la Fondazione richiederà il diploma di magistero conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale parificato per gli strumenti per i quali è previsto.
A richiesta della Fondazione il lavoratore ha l’obbligo di munirsi del passaporto. La Fondazione rimborserà le spese dell’eventuale bollo annuale.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla Fondazione il suo domicilio che deve essere fissato nella città ove ha sede la Fondazione, salvo diversi accordi aziendali, e a notificarne tempestivamente i cambiamenti ed a consegnare dopo l’assunzione lo stato di famiglia nonché gli altri documenti necessari per beneficiare dell’assegno per il nucleo familiare.
La Fondazione rilascerà al lavoratore una tessera di riconoscimento.
Non è previsto alcun criterio per stabilire l’ordine di priorità nelle chiamate degli aventi diritto, si tratti di lavoratori per i quali sia maturato il diritto di precedenza ovvero di lavoratori che abbiano ottenuto l’idoneità ma non possano ancora contare su un diritto di precedenza.
Sia per l’ipotesi in cui le Fondazioni abbiano predisposto un unico elenco comprendente lavoratori con diritto di precedenza e lavoratori idonei alle selezioni, che nell’ipotesi in cui sia previsto un doppio elenco – uno per i lavoratori con diritto di precedenza e uno per i lavoratori idonei – l’ordine di priorità nella chiamata dei lavoratori potrà avvenire secondo appesiti criteri.
Tali criteri – da rinviare in sede aziendale, per la concreta individuazione ed articolazione – dovranno basarsi, tra gli altri, su:
– la posizione del lavoratore nella graduatoria delle audizioni;
– l’anzianità di servizio;
– la data di maturazione del diritto di precedenza;
– la rotazione dei lavoratori.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente contratto verrà attivato un tavolo paritetico allo scopo d’esaminare gli accordi aziendali raggiunti per la gestione delle graduatorie, al fine di individuare quello più corrispondente alle necessità dei Teatri, che verrà adottato come normativa nazionale nel nuovo CCNL.
Norma aggiuntiva
Il maestro collaboratore, il professore d’orchestra e l’artista del coro docenti di Conservatorio che prestino la propria opera in seno alla Fondazione nell’ambito di un contratto di lavoro subordinato, di un contratto di collaborazione o di un contratto di scrittura professionale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sono tenuti a garantire l’effettuazione di tutte le prestazioni loro richieste dalla Fondazione stessa.
Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. dichiarano, e l’ANFOLS ne prende atto, che alle prove dei concorsi e delle selezioni aperte al pubblico assisterà una rappresentanza dei lavoratori.
Parte 23
Visita Medica (art. 2)
Prima dell’assunzione in servizio il lavoratore può essere sottoposto a visita medica presso i dipartimenti di prevenzione delle Asl o dal Medico competente.
Parte 24
Trattamento In Caso Di Malattia E Di Infortunio Non Sul Lavoro (art. 21)
L’assenza per malattia od infortunio non sul lavoro deve essere immediatamente comunicata, salvo caso di impedimento, e giustificata entro le 48 ore successive con certificato medico o mediante comunicazione del numero di protocollo dell’attestato di malattia telematico.
(Il decreto Balduzzi, Legge 158/2012 è legge dal 30 ottobre 2012 e all’articolo 1, lettera b bis) prevede ambulatori che coprano tutto l’arco della giornata per tutta la settimana).
La Fondazione può effettuare il controllo delle assenze per malattia od infortunio non sul lavoro del lavoratore nel rispetto dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300. La Fondazione ha inoltre facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore assente per malattia od infortunio non sul lavoro è tenuto, fin dal primo giorno e per l’intero periodo di assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato alla Fondazione dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per consentire il controllo dell’incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale.
Il lavoratore che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro ai sensi della legge 11 novembre 1983 n. 638. Il lavoratore non presente all’atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 4° comma, il lavoratore il quale ha notificato la propria assenza per malattia od infortunio non sul lavoro non può lasciare il proprio domicilio senza averne data preventiva comunicazione alla Fondazione.
Qualora si verifichi una interruzione di servizio dovuta a malattia continuativa, la Fondazione conserverà al lavoratore assunto a tempo indeterminato il posto secondo lo schema seguente (comporto secco):
| Anzianità di servizio | Malattia continuativa |
| anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti | 8 mesi di malattia |
| anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni compiuti | 10 mesi di malattia |
| anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti | 12 mesi di malattia |
Qualora si verifichi una serie di interruzioni di servizio dovuta a una serie di eventi di malattia, la Fondazione conserverà al lavoratore assunto a tempo indeterminato il posto secondo lo schema seguente (comporto per sommatoria).
| Anzianità di servizio | Malattia continuativa |
| anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti | 244 gg. di calendario di malattia frazionata su un arco di 24 mesi |
| anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni compiuti | 305 giorni di calendario di malattia frazionata su un arco di 30 mesi |
| anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti | 365 giorni di calendario di malattia frazionata su un arco di 36 mesi |
Tuttavia il periodo di comporto per sommatoria ricomincerà ad essere calcolato dall’inizio qualora il secondo certificate medico, e uno qualsiasi degli altri certificati medici seguenti prevedano una prognosi unica superiore a 30 giorni.
Nei casi di malattie gravi invalidanti quali, per esempio malattia oncologica, sclerosi multipla, distrofia muscolare, sindrome da immuno-deficienza acquisita, trapianto di organi vitali, malattie cardio vascolari gravissime riconosciute da un centro di diagnosi specializzato, i suddetti periodi di comporto si considerano raddoppiati e quindi (comporto secco):
| Anzianità di servizio | Malattia continuativa |
| anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti | 16 mesi di malattia continuata |
| anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni compiuti | 20 mesi di malattia continuata |
| anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti | 24 mesi di malattia continuata |
Comporto per sommatoria:
| Anzianità di servizio | Malattia continuativa (o con intervalli inferiori a 30 gg.) |
| anzianità di servizio non superiore a 5 anni compiuti | 488 gg. di calendario di malattia frazionata su un arco di 24 mesi |
| anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni compiuti | 610 giorni di calendario di malattia frazionata su un arco di 30 mesi |
| anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti | 730 giorni di calendario di malattia frazionata su un arco di 36 mesi |
Durante il periodo di malattia la Fondazione corrisponderà al lavoratore l’intera retribuzione per la prima metà del periodo di conservazione del posto e metà retribuzione per il rimanente periodo.
Qualora l’assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi suindicati la Fondazione ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso potrà chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, alla indennità sostitutiva del preavviso. Ove ciò non avvenga e la Fondazione non proceda al licenziamento del lavoratore il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
Scaduti i termini massimi indicati al 6° comma potrà essere concessa al lavoratore ammalato la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di dodici mesi. In tale caso questo ulteriore periodo di assenza non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di fine rapporto né ad alcun effetto contrattuale.
La malattia che abbia inizio nel periodo di preavviso dà diritto al relativo trattamento fino alla scadenza del preavviso stesso.
Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato il trattamento di malattia sarà applicato al massimo fino alla scadenza del contratto.
In caso d’assenza per infortunio non sul lavoro il lavoratore avrà diritto al trattamento di malattia. Tuttavia il trattamento economico di cui all’8° comma del presente articolo sarà rimborsato alla Fondazione dal lavoratore qualora quanto abbia diritto ad essere risarcito da un terzo o dal relativo Istituto assicuratore per danni subiti.
Parte 25
Permessi (art. 24)
Al lavoratore che ne faccia domanda la Fondazione può accordare permessi di breve, durata per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.
Tali permessi non sono computabili in conto dell’annuale periodo di ferie.
In caso di grave lutto di famiglia – per decesso dei genitori, figli, fratelli, sorelle e coniuge – il lavoratore avrà diritto ad un permesso retribuito di tre giorni oltre ai giorni eventualmente necessari per il viaggio.
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato spettano nel corso di un anno solare cinque giorni di permesso retribuito (fruibili a prestazione/mezza-giornata) da concedersi compatibilmente con le esigenze aziendali. A livello aziendale sarà altresì concordato la quantificazione e le modalità di maturazione per il personale assunto a termine.
I permessi possono essere fruiti anche per mezza giornata. Peraltro quando sia prevista un’unica prestazione giornaliera, il permesso si intende riferito per l’intera giornata.
La eventuale concessione di permessi per visite mediche verrà regolata a livello di contrattazione aziendale.
Parte 26
Distacco
A decorrere (…)
Il presente contratto dispone la fruizione di un distacco % (…) di 1.600 ore/anno per OO.SS. firmatarie.
Le segreterie nazionali avranno cura di segnalare all’ANFOLS entro il 31 agosto i dirigenti sindacali nazionali e territoriali che usufruiranno del distacco totale per l’anno % delle frazioni delle 1.600 ore spettanti.
La fruizione di tali agibilità è conseguita con la preventiva richiesta alla Fondazione interessata ad inizio programmazione, che ne confermerà la ricezione entro 15 gg. ed avrà comunque carattere di completa sospensione delle attività.