La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18427 del 01 agosto 2013 intervenendo in tema di notifiche ha statuito che l’errore sulle generalità del convenuto o dell’appellato, contenuto nella citazione del giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell’atto che la notificazione è avvenuta appunto all’effettivo destinatario, può escludersi l’esistenza di un’incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici.
La vicenda ha avuto origine dalla controversia in merito ad un contratto di appalto. Infatti con atto di citazione, notificato il 22 aprile 1994, la sig.ra N.R. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale, il sig. M.S. , perché fosse dichiarato risolto il contratto di appalto stipulato tra le parti, per colpa ed in danno dello stesso M. , a causa dei vizi delle opere da costui eseguite relative ad un immobile in costruzione, di proprietà della stessa, sito alla contrada, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni, con l’eliminazione dei difetti, il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea e dichiarando risolto il contratto tra le parti e condannando il convenuto al risarcimento del danno. Avverso la decisione del Tribunale fù proposto dalla parte soccombente ricorso alla corte di Appello. La Corte Territoriale in parziale accoglimento dell’appello, rigettava la domanda di risoluzione del contratto di appalto, e per l’effetto, condannava il M. a corrispondere una minore somma a titolo di risarcimento.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione N.R. , sulla base di tre motivi. M.S. ha resistito con controricorso.
Gli Ermellini nella sentenza in esame si soffermano sulla validità ed efficacia della notificazione di un atto di impugnazione effettuata presso il procuratore costituito e domicilitario nel caso in cui la relazione di notificazione sia affetta da errori materiali tali da ingenerare incertezza sulla persona del destinatario effettivo dell’atto di impugnazione.
In merito la Corte Suprema ribadisce che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l’identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l’avviso; pertanto, esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 890 del 1982, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza (cfr. Cass. n. 8500 del 2005; Cass. n. 24852 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 4193 del 2010).