Infortunio sul lavoro: responsabile il datore di lavoro a causa di prassi aziendale scorretta - Cassazione sentenza n. 36394 del 2013La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 36394 del 05 settembre 2013 intervenendo in tema di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito la responsabilità del datore di lavoro per l’incidente occorso al lavoratore per avuto una condotto omissiva delle dovute misure di protezione, nel caso in cui il macchinario funzioni secondo una prassi aziendale scorretta, dal momento che lo stesso risulta sfornito di idonee protezioni. Per cui colpevole per la violazione delle disposizioni antinfortunistiche che hanno cagionato le gravi lesioni al lavoratore. Al riguardo, si legge in sentenza che «la violazione della specifica regola cautelare dettata dall’art. 68 d.P.R. 547/55 che impone, di segregare, di proteggere o comunque di dotare di dispositivi di sicurezza i macchinari i cui “organi lavoratori ” possano costituire pericolo per l’incolumità degli addetti».

Nel caso di specie la Corte ha precisato che la condotta negligente dell’imprenditore, il quale non ha dato effettiva attuazione alle disposizioni antinfortunistiche, scagiona l’ipotesi di una condotta imprevedibile o anomala dell’operaio. Pertanto il datore è responsabile per l’infortunio dell’operaio se la macchina funziona con una scorretta e pericolosa prassi aziendale.

Per i giudici del Palazzaccio il datore, per assicurare una concreta ed effettiva attuazione della prescrizione antinfortunistica (soprattutto nel caso di macchinario “vecchio”,  avrebbe dovuto provvedere, facendo luogo all’adozione dei più moderni ed efficaci accorgimenti e ritrovati suggeriti dalla tecnica e dalla tecnologia applicata.

Insomma, la Suprema Corte addebita all’imputato di aver cagionato con azioni omissive («ovvero non impedito») l’evento lesivo subito dalla dipendente essendo il macchinario sfornito di idonee protezioni atte a impedire che il lavoratore potesse inserire le mani nello spazio dei rulli: al momento del sinistro, la macchina funzionava «per una scorretta e pericolosa prassi aziendale, priva della protezione di segregazione degli organi interni in movimento (infatti dopo l’accaduto l’imputato provvide ad assicurarne il necessario adeguamento antinfortunistico mediante installazione di un dispositivo di blocco in caso di mancanza del riparo nell’apposito alloggiamento)». Pertanto, l’inosservanza del disposto dell’art. 2087 Cc e dell’art. 68 d.P.R. n. 547 del 1955, integrano la contestata omissione dell’imputato dovuta a colpa specifica e a generica negligenza, scagionando l’ipotesi di una condotta imprevedibile o anomala dell’operaia.