COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BRESCIA – Sentenza 17 giugno 2013, n. 43

Tributi – Termine per la presentazione della dichiarazione – Rimborsi

Fatto

Il ricorso riguarda una richiesta di rimborso per euro 4.143,00 relativa all’anno 2006 per contributi versati, ma non indicati in dichiarazione dei redditi 2007 che però risulterebbe omessa perché tardiva in quanto presentata in data 24/06/2008

Conclusione delle parti

L’ufficio rileva che la richiesta di rimborso sarebbe pienamente legittima in quanto presentata entro il termine decadenziale di 48 mesi, ma la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre i termini previsti dall’articolo 2 comma 7 DPR 322/1998 e pertanto da una lettura superficiale della norma è da ritenersi omessa.

La parte osserva che in ogni caso la dichiarazione di un contribuente è sempre dichiarazione di scienza e quindi valida sia a favore che a sfavore della parte.

Motivazioni

Va qui citato l’articolo 2 comma 7 DPR 322/1998 che testualmente dice “le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”.

In proposito questo collegio deve osservare che se il ritardo di presentazione della dichiarazione costituisce comunque titolo per la riscossione per un principio di equità e di diritto sancito dalla costituzione e ripreso dallo statuto dei diritti del contribuente lo stesso deve valere per un credito non contestato e quindi spettante al contribuente.

In queste fattispecie sarà onere della PA applicare la relativa e dovuta sanzione formale, prorogando, se del caso, il periodo di tempo concesso agli uffici per gli eventuali controlli di legge.

E’ ampiamente affermato e innumerevoli volte ribadito che le dichiarazioni fiscali e in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali e dispositivi, né costituiscono titolo della obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza e come tali vanno trattate.

Ne deriva che proprio in funzione e in applicazione dell’articolo 2 comma 7 del DPR 322/1998 come superficialmente letto e dell’articolo 53 della Costituzione il sistema tributario vedrebbe applicata in maniera iniqua una norma che anziché porre le parti (PA e contribuente) alla pari di fronte allo stato garantirebbe una sorta di vantaggio alla parte che nella fattispecie sarebbe più forte e cioè a quell’ufficio che non consente a un ricorrente di vedere riconosciuto un credito che da una lettura dell’articolo 2 comma 7 citato vedrebbe precluse le legittime aspettative di parte che sono assicurate anche dall’articolo 3 della costituzione che sancisce i diritti e i doveri dei cittadini ponendoli uguali davanti alla legge e con pari dignità sociale.

Per tutti questi motivi questa Commissione nella fattispecie, ritiene legittimo accogliere il ricorso di parte, ma proprio per la particolarità della questione compensa le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Spese compensate.