CCNL dei Giornalisti Accordo di rinnovo biennale sottoscritto il 13 luglio 2011 del contratto nazionale di lavoro
ACCR 13-07-2011
premessa
Giornalisti – Personale Dipendente – Accr – Costituzione Delle Parti – Ambito Di Validità – Introduzione
Il giorno 13 luglio 2011, in Roma tra la Fieg e la Fnsi si è proceduto al rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro giornalistico sulla base dei seguenti contenuti per il biennio 1° aprile 2011 – 31 marzo 2013.
PREMESSO CHE
Le parti si sono date reciprocamente atto che i processi e i meccanismi della negoziazione contrattuale definiti dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993, cui Fieg e Fnsi avevano aderito con il CNLG 1995, sono in via di esaurimento per effetto dei mutamenti intervenuti con riferimento a nuove intese interconfederaii nazionali e nuovi indirizzi comunitari;
SI È CONVENUTO
sin da ora che la rinnovazione del CNLG avverrà, salvo diverse intese, secondo cadenza triennale.
Contestualmente le parti, convinte della necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali atto a creare condizioni di competitività, produttività e miglioramento degli standard del giornalismo negli, ambiti dell’industria dell’informazione, che tengano presenti le specificità aziendali e favoriscano l’occupazione e la qualificazione delle professionalità, si danno atto che, in questa prospettiva, si avvieni un lavoro comune perché, con il rinnovo del contratto, si renda più efficace lo sperimentato strumento della contrattazione aziendale di secondo livello. Allo scopo le parti dovranno anche individuare specifiche materie delegabili, da regolamentare secondo le specificità dei contesti produttivi aziendali.
Per quanto concerne le dinamiche retributive le parti riconoscono che in sede di rinnovo del CNLG, la nuova scala retributiva dovrà tener conto anche dei valori delle retribuzioni di fatto.
A tal fine le parti procederanno entro il mese di settembre 2011 alla costituzione di una specifica commissione, che avrà anche il compito di approfondire le incidenze dei processi innovativi e delle trasformazioni tecnologiche sui profili professionali e sull’organizzazione del lavoro giornalistico.
art. 1
Incremento Dei Minimi
1. Incremento dei minimi
I minimi tabellari previsti dal CNLG 23 marzo 2009 vengono incrementati come di seguito precisati con le relative decorrenze:
Tabella dei minimi di stipendio | Minimo | Minimo | Minimo |
Caporedattore | 2.563,26 | 2.613,26 | 2.668,26 |
Vicecaporedattore | 2.373,63 | 2.423,63 | 2.483,63 |
Caposervizio/Redattore senior | 2.274,51 | 2.324,51 | 2.379,51 |
Vicecaposervizio/Redattore esperto | 2.137,90 | 2.187,90 | 2.242,90 |
Redattore con oltre 30 mesi | 2.017,84 | 2.067,84 | 2.122,84 |
Redattore con meno 30 mesi | 1.471,61 | 1.511,61 | 1.551,61 |
Praticanti | |||
Praticante dopo 12 mesi di servizio | 1.174,38 | 1.209,38 | 1.244,3 |
Praticante con meno di 12 mesi di servizio | 723,38 | 743,8 | 763,8 |
Il valore dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2), per i corrispondenti (art. 12) e per i pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza (art. 36) in atto al 31 marzo 2011 è incrementato a regime secondo i valori conseguenti all’applicazione dell’aliquota percentuale di incremento del minimo previsto per il redattore ordinario con oltre 30 mesi di servizio, Tale incremento è corrisposto con la medesima decorrenza e con il medesimo frazionamento percentuale.
Tabella dei minimi di retribuzione | Minimo | Minimo | Minimo | |||
almeno 2 collaborazioni al mese | 112,47 | 116,47 | 120,47 | |||
almeno 4 collaborazioni al mese | 228,08 | 235,08 | 242,08 | |||
almeno 8 collaborazioni al mese | 454,93 | 457,93 | 480,93 | |||
Tabella dei minimi | ||||||
A) | 681,79 | 700,79 | 719,79 | |||
B) | 454,93 | 467,93 | 480,93 | |||
C) | 374,64 | 385,64 | 396,64 | |||
D) | 205,57 | 212,57 | 219,57 |
Tabella pubblicisti redazioni decentrate | 1.223,21 | 1.258,21 | 1.293,21 |
2. Contribuzione Casagit
A decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo che le aziende versano alla Casagit, attualmente fissato allo 0,95% della retribuzione imponibile per ogni giornalista professionista dipendente ex art. 1, 2 e 12 del Cnlg nonché per ogni praticante, è incrementato dello 0,05% per il perseguimento di finalità sociali.
3. Ente paritetico per la formazione
Le parti, al fine di fornire risposte adeguate alle mutate esigenze dell’informazione e delle professionalità dei giornalisti che in esse operano, concordando sulla necessità di individuare percorsi formativi e di aggiornamento in un’ottica di competitività delle imprese e di occupabilità dei giornalisti, anche in relazione a quanto previsto dati art. 45 del Cnlg e dal punto 2) della seconda nota a verbale dell’art. 4 del Cnlg (situazione occupazionale) decidono di costituire un ente paritetico per la formazione.
A tal fine verrà nominata, una commissione bilaterale con il compito di approfondire e definire le modalità istitutive di un ente paritetico per la formazione dei giornalisti ai sensi dell’art. 118 della legge n. 388 del 2000.
4. Lavoro autonomo
Le parti convengono di istituire una commissione paritetica al fino di approfondire il fenomeno, la diffusione e le modalità applicative del lavoro autonomo nel settore giornalistico.
I risultati dei lavori della commissione verranno trasferiti entro il 30 giugno 2012 alle Parti firmatarie della presente intesa per le conseguenti valutazioni.
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