CCNL Giornalisti (emittenza locale): indennita’ di vacanza contrattualle

ACC 13-03-2013

Il 13 marzo 2013, in Roma tra:

– l’Aeranti-Corallo;

e

– la FNSI

è stato sottoscritto il seguente Verbale di accordo sindacale.

Il coordinamento AERANTI-CORALLO, l’AERANTI, l’Associazione CORALLO e la FNSI, tenuto conto che il Contratto Collettivo 27 gennaio 2010 per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro syndications e agenzie di informazione radiofonica, è scaduto per la parte retributiva il 31/12/2011 e che, alla data odierna, non è stato ancora rinnovato, concordano che le aziende che applicano il predetto contratto collettivo corrisponderanno, con decorrenza dalla busta paga di marzo 2013, ai propri dipendenti giornalisti l’indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal richiamato protocollo.

L’importo di tale indennità mensile sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali di cui all’Allegato A) del contratto collettivo. Il tasso di inflazione programmato previsto per l’anno 2013 è pari all’1,5% secondo quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza dell’aprile 2012.

Conseguentemente la suddetta indennità mensile sarà pari a 0,75% (50% di 1,5%) del minimo di appartenenza a partire dalla retribuzione afferente il mese di marzo 2013. Per quanto sopra, gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale saranno i seguenti:

 

QualificheMinimi
stipendio
Ind. vac. contr. 50%
da giugno 2012
Ind. vac. contr. 50%
da marzo 2013
Totale ind. vac. contr. 50%
da marzo 2013
Tele-radiogiornalista TV
con oltre 24 mesi
1.887,2514,1514,1528,3
Tele-radiogiornalista Radio
con oltre 24 mesi
1.463,13111122
Tele-radiogiornalista
con meno di 24 mesi
1.301,069,769,7619,52

 

 

I suddetti importi corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale verranno ovviamente riassorbiti dagli importi che risulteranno dovuti in sede di rinnovo della parte economica del CCNL.