CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 settembre 2013, n. 20496
Tributi – Accertamento – Accertamenti bancari – Accertamento parziale Irpef – Assoluzione in sede penale – Autonomia del giudizio tributario – Sussiste
Svolgimento del processo
G.Z. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento parziale ai fini dell’IRPEF per il 1993. Con tale atto, sulla base di segnalazione della Guardia di finanza, la quale, nel corso di indagini bancarie svolte in sede penale nei confronti del contribuente per i reati di estorsione e usura impropria, aveva verificato i conti correnti a lui intestati, erano stati ritenuti i versamenti solo in parte giustificati dai redditi dichiarati, rilevandosi una differenza configurante redditi di capitali, come tali imponibili ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Il giudice d’appello, con riguardo alla assoluzione in sede penale del contribuente, osservava che quel che rileva ai fini tributari è se le movimentazioni caratterizzatesi sul conto corrente del contribuente costituiscano prove sufficienti ai fini dell’accertamento dell’imponibile non dichiarato. Ed in proposito riteneva “le prove acquisite in sede di accertamento tributario, in particolare per quanto riguarda gli accertamenti bancari, non contraddette da specifiche prove contrarie da parte dell’appellante, sufficienti in relazione anche alla qualificazione e quantificazione extra reddituale dell’imponibile accertato”. Quanto alla riqualificazione della tipologia dell’accertamento sostenuta dal contribuente in ordine alla dicotomia tra disciplina dell’art. 41 bis e art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la considerava arbitraria, in quanto secondo la prima disposizione è sufficiente che dalla segnalazione risultino elementi che consentano di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, sicché non è richiesto che dalla segnalazione debba emergere la prova certa dell’imponibile accertato, ma che da essa risultino elementi propedeutici a stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato,
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevato che la produzione documentale effettuata dal contribuente in udienza non attiene al giudizio.
Con il primo motivo il ricorrente assume che l’ufficio non avrebbe dimostrato la fondatezza della pretesa risultante dall’avviso, ”in difetto della produzione di qualsiasi elemento probatorio”; con il secondo, lamenta l’omessa pronuncia sul rilievo, formulato in appello, con il quale si era doluto della modifica del fondamento della pretesa tributaria rispetto all’avviso, a seguito dell’assoluzione del contribuente; con il terzo assume che la disciplina di cui all’art. 32, n. 2 e n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 non sarebbe applicabile per accertare i redditi da capitale; con il quarto lamenta vizio di motivazione in ordine alla dedotta vendita di due immobili in Roma nel 1991 e nel 1993.
I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Nel processo tributario, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dall’art. 7, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario” (ex multis, Cass. n. 8129 del 2012); si è perciò precisato che “il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi presuntivi, con una sua autonoma valutazione rispetto a quella del giudice penale; ne discende la legittimità della tassazione dei proventi di attività illecite anche quando dalla sentenza penale di condanna non è emerso in modo certo che il denaro in questione sia entrato nella disponibilità dell’interessato” (Cass. n. 12141 del 2008).
A norma dell’art. 41 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, senza pregiudizio dell’ulteriore attività accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche, nonché dalle segnalazioni effettuate da altri uffici finanziari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, “risultino elementi che consentano di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile..”, con l’accertamento parziale “possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il redito o il maggior reddito imponibili”.
L’accertamento parziale non è dunque circoscritto all’accertamento del reddito d’impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui all’art. 6 del tuir, né, del resto, è richiesto all’ufficio di fornire la “prova certa” del maggior reddito, prova che può invece essere raggiunta anche con le presunzioni di cui alla fonte legale (qualora “risultino elementi che consentano di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarata., gli uffici possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile”), fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di fornire specifica prova contraria, che il giudice d’appello ha accertato non essere stata offerta (“prove acquisite in sede di accertamento tributario, e in particolare per quanto riguarda gli accertamenti bancari, peraltro non contraddette da specifiche prove contrarie da parte dell’appellante..”) .
Il quarto motivo si rivela inammissibile, in quanto non corredato del momento di sintesi prescritto per la denuncia del vizio di motivazione dall’art. 366 bis cod. proc. civ.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 11.000, oltre alle spese prenotate a debito.