CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 settembre 2013, n. 20601
Lavoro – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Trasferimento del ramo d’azienda – Esternalizzazione dei servizi – Riorganizzazione dell’intero gruppo imprenditoriale
Svolgimento del processo
M.R. con ricorso al Tribunale del lavoro di Napoli esponeva di essere stata assunta il 20.11.2000 dalla Società sportiva calcio Napoli spa con qualifica di segretaria amministrativa e di essere stata addetta alla complessa attività che veniva descritta in ricorso (tra cui addetta alla segreteria della Direzione commerciale); di aver proseguito il rapporto senza soluzione di continuità con la curatela fallimentare e dal 10.9.2004 con la S.S. Calcio Napoli spa; di essere stata licenziata da quest’ultima per giustificato motivo oggettivo. Chiedeva annullarsi il detto licenziamento per violazione dell’art. 2112 c.c. e l’inesistenza del dedotto giustificato motivo oggettivo, con reintegrazione nel posto di lavoro. Si costituiva la società contestando la fondatezza del ricorso. Il Tribunale di Napoli con sentenza dell’11.2.2008 dichiarava illegittimo il recesso in quanto non provato il dedotto giustificato motivo oggettivo e disponeva la reintegrazione della M. nel posto di lavoro con il pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal dì del recesso a quello di effettiva reintegrazione. Il Tribunale in particolare osservava che, posto che si versava in un caso di applicabilità dell’art. 2112 c.c., ma non poteva dirsi verificata la circostanza addotta nella lettera di recesso del 18.11.2004 ” la posizione di addetto al marketing non è mai venuta ad esistenza” in quanto nella precedente lettera del 10.9.2004 era stata riconosciuta l’iscrizione della lavoratrice nel libro matricola della società. Dalla prova per testi era emerso che le citate mansioni erano state effettivamente svolte ed il teste C… aveva affermato un motivo diverso per giustificare il recesso che non poteva operare stante il principio di immutabilità della causa di licenziamento.
La Corte di appello di Napoli con s. 20.4.2010 accoglieva l’appello della datrice di lavoro e riteneva giustificato il licenziamento. La Corte territoriale rammentava che la lettera di recesso univa l’espressione “pur con attente verifiche” con l’affermazione per cui la posizione di segretaria addetta ai marketing non era mai venuta ad esistenza. Era emerso che gran parte dell’attività della società cessionaria era stata demandata ad altri soggetti operativi residenti a Roma e che quindi la stessa società fosse stata costretta ad esaminare la situazione operando alle necessarie razionalizzazioni organizzative e produttive. La missiva di settembre attribuiva alla M. la mansione di segreteria marketing, ma avvertiva che la collocazione geografica era in corso di definizione; quindi la posizione in questione effettivamente non era mai venuta ad esistenza considerando un brevissimo lasso di tempo per la definizione dell’organizzazione della società cessionaria; la M. certamente non aveva mai svolto le mansioni di segreteria addetta al marketing, posto che in precedenza vi era un responsabile ufficio marketing- dopo la cessione- venuto a mancare; se qualche compito di segreteria era stato in concreto svolto si trattava di una breve fase di start-up della società pendente il processo rio-organizzativo. Era comunque emerso dalla dichiarazione del C. che, dopo l’acquisizione del ramo d’azienda della Napoli Soccer, i settori amministrativo, contabile, finanziario e gestionale del personale erano stati esternalizzati in Roma presso altre società del gruppo. Il 29.8.2994 era stato stipulato dall’appellante un contratto con una società di servizi amministrativi e contabili (A. csr) della quale si avvaleva la F. ( controllante al 90% il Napoli soccer spa) per il settore amministrativo, contabile e finanziario, mentre con la C. srl era stato stipulato un contratto per l’attività di gestione del personale con un costo annuale non oneroso per la Napoli Soccer (rispettivamente 12.000 e 6.000 euro). Pertanto le mansioni della M. non erano disponibili essendo tutta l’attività di marketing trasferita a Roma e non vi erano altri posti disponibili.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la M. con sei motivi; resiste controparte con controricorso, che ha prodotto anche memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si allega il carattere illogico, contradditorio ed insufficiente della motivazione della sentenza impugnata circa un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla sussistenza o meno nella vicenda di cui è processo del giustificato motivo oggettivo di licenziamento addotto dal datore di lavoro e per errata o comunque insufficiente valutazione degli atti e delle risultanze di causa (lettera di licenziamento e memoria di costituzione in primo grado della datrice di lavoro). Nella motivazione si era parlato dei contratti di esternalizzazione, ma non era questo il motivo del recesso della lettera di licenziamento in cui invece si è affermato che la posizione di ” segreteria marketing” non era venuta ad esistenza, questo specifico motivo è stato in realtà integrato dalla Corte territoriale. La memoria di costituzione parlava invece di concentrazione nelle mani del Presidente della attività connesse al marketing.
Il motivo appare infondato. La motivazione della sentenza impugnata parte correttamente dall’esame della lettera di recesso nel testo completo di cui alla comunicazione del 18.11.2004, nella quale, dopo aver ricordato che il ramo di azienda connesso allo svolgimento dell’attività sportiva del Napoli calcio era stato acquistato dalla società Napoli Soccer spa con trasferimento del personale allo stesso addetto, si rileva che la società Napoli Soccer spa -di cui la F. era titolare al 90%- aveva avuto obiettivamente anche la possibilità di utilizzare solo parte delle risorse. Pertanto ” pur con attente verifiche non è emersa alcuna possibilità di utilizzazione in quanto la relativa attività è svolta a monte a Roma dalla società madre che, a titolo di service e senza contropartite, svolge tutte le attività di natura contabile, amministrativo e commerciale necessarie al decollo della nuova struttura. La posizione di segretaria addetta a! marketing della società non è quindi mai venuta ad esistenza, con l’impossibilità per la società di assicurare la mansione da Lei precedentemente svolta o di reperire per la Sua persona altra posizione un ruolo equivalente”. Correttamente la Corte territoriale ha quindi posto in connessione due frasi ” pur con attente verifiche” e ” la posizione di segretaria non è mai venuta ad esistenza” ponendole in correlazione con la complessiva vicenda del passaggio del ramo d’azienda di cui si è parlato e della necessaria riorganizzazione aziendale posto che la nuova compagine societaria posseduta al 90% dalla società F., poteva contare su una serie di servizi svolti da quest’ultima società in Roma in favore del ” gruppo” di cui anche la Napoli soccer faceva parte. Questa verifica risulta effettuata in due mesi dalla cessione ricordata e quindi correttamente la Corte di appello ha osservato che, pendente la verifica, era privo di significato l’iscrizione della ricorrente nel libro matricola della Napoli soccer (atto peraltro dovuto posto che comunque vi era stata una cessione di ramo d’azienda) ed anche le saltuarie mansioni di segreteria svolte dalla stessa ricorrente nel brevissimo periodo dello start up della nuova compagine giudiziaria. Tale attività risulta anche vagliata dalla Corte territoriale che ha osservato che in questo breve lasso di tempo la M. abbia solo avviato contatti via email poco significativi o attività di supporto organizzativo alle attività domenicali, ma certamente non una autentica attività di segreteria del marketing. La prova espletata ha consentito di accertare che i compiti relativi al marketing era gestiti nella loro globalità (pag. 11 della sentenza impugnata) da altri soggetti giuridici a Roma come dichiarato univocamente dal teste C.; infine il 28.9.2004 ed il 30.9.2004 risultano essere stati firmati contratti con società di cui si serviva la F. molto vantaggiosi economicamente per la gestione dei servizi amministrativi e contabili. Pertanto la motivazione della decisione appare congrua e logicamente coerente e strettamente ancorata a dati probatori specifici e determinanti che assegnano alla frase ” la posizione di segretaria addetta al marketing., non è quindi mai venuta ad esistenza” un significato concreto all’interno della vicenda prima descritta. Si è accertato sulla base delle risultanze probatorie descritte in sentenza che tale posizione alla data del recesso non esisteva ed anche che la M. non l’aveva in realtà esercitata nella sua pienezza nei due messi precedenti al recesso; il riferimento ai due contratti di “esternalizzazione” appare del tutto giustificato in quanto l’affidamento di tali servizi a soggetti terzi precede la data del recesso e rientra indubbiamente in qual processo di riorganizzazione aziendale, anche di ” gruppo” cui fa riferimento la lettera di recesso e quindi si tratta di elementi che rientrano nel thema decidendum e cioè l’accertamento dell’esistenza della mansioni svolte dalla M. prima della cessione del ramo d’azienda o di altre equivalenti.
Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 5 L. n. 604/1966: la legittimità del recesso alla luce della giurisprudenza di legittimità andava valutata con riferimento ai soli motivi addotti dall’atto di recesso che erano immutabili.
Per quanto detto sopra la Corte territoriale ha compiuto l’accertamento dell’insussistenza della posizione di lavoro precedentemente svolta dalla M. o di altre equivalenti in relazione alla complessa riorganizzazione della società datoriale parte di un ” gruppo” e quindi destinataria di servizi resi in Roma a costi vantaggiosi. Il motivo del recesso è peraltro quello dell’inesistenza della posizione di segretaria addetta al marketing, che la Corte territoriale ha accertato la M. non aver mai effettivamente svolto dalla cessione ai recesso. Non sono stati quindi esaminati profili diversi da quelli attestati nella lettera posto che, come detto, l’accertamento dovuto consisteva nella impossibilità di adibire la M. in posizioni di lavoro compatibili con l’inquadramento (ed ovviamente in primis in quella precentemente occupata), accertamento devoluto al Giudice di merito e che la Corte ha congruamente e logicamente motivato con riferimenti puntuali alle risultanze probatorie.
Con il terzo motivo si allega la contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla sussistenza o meno di un reale ed effettivo giustificativo motivo oggettivo di licenziamento; nonché l’erronea e insufficiente valutazione degli atti di causa relativamente ai contratti del 29.8.2004 stipulato tra il Napoli soccer spa e la A. e di quello del 30.9.2004 tra la Napoli Soccer e la C. in ordine alla valutazione sia del contratto del 29.8.2004 con le due società di servizi. Se i compiti amministrativi erano stati tutti esternalizzati e si svolgevano a Roma gestiti dal altri soggetti, la M. non avrebbe potuto esercitare neppure i compiti descritti in sentenza.
Il motivo appare infondato. Non vi è nessuna contraddizione nella motivazione del provvedimento impugnato tra l’avere affermato che la M. aveva svolto sporadiche ed inessenziali mansioni di segretaria ed avere invece sostenuto che a Novembre, dopo una complessiva valutazione della situazione, non emergevano posizioni lavorative attribuibili alla M., avendo avuto cura la Corte territoriale di spiegare in cosa fossero consistite questi marginali compiti di segreteria, certamente irriducibili a quelli svolti in precedenza. Il motivo in realtà muove censure di merito, inammissibili in questa sede e dirette ad una altrettanto inammissibile ” rivalutazione” del fatto.
Con il quarto motivo si allega la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato per errata e comunque insufficiente valutazione delle risultanze di causa ed in particolare della lettera del 10.9.2004 di passaggio diretto alle dipendenze della Napoli Soccer e delle prove testimoniali. Con la lettera del 10.9 la M. era stata ammessa proprio all’attività di marketing; tale circostanza emergeva anche dalle prove per testi.
Il motivo appare infondato per quanto detto supra. Effettivamente la M. fu assunta dopo la cessione di ramo d’azienda come segretaria marketing, ma non svolse mai pienamente queste mansioni che, dopo un brevissimo periodo di assestamento, si rivelarono inesistenti anche alla luce dell’attività svolta in Roma da soggetti terzi. I compiti svolti nei due mesi di tempo tra l’assunzione ed il recesso sono stati già esaminati dalla Corte di appello che li ha giudicati irrilevanti ai fini della decisione. La motivazione appare congrua e logicamente coerente e strettamente ancorata ai dati processuali, mentre le censure sono in sostanza di merito e dirette ad una “rivalutazione” del fatto, inammissibile in questa sede.
Con il quinto motivo si allega la insufficiente ed incongrua motivazione della sentenza circa un fatto decisivo per la decisione per omessa, errata e-comunque- insufficiente valutazione delle prove testimoniali. Numerose dichiarazioni dei testi avevano confermato che la M. aveva svolto attività di marketing sino al recesso, dal settembre al novembre. Emerge che l’esternalizzazione di alcune attività di marketing è stata dai testi posticipata di un anno rispetto al recesso.
Il motivo appare inammissibile in quanto si limita ad una serie di censure di merito, dirette ad una rivalutazione del fatto, inammissibile in questa sede. Vengono peraltro richiamate circostanze relative a fatti non esaminati nella sentenza impugnata e non si offre una ricostruzione organica delle dichiarazioni rese nel complesso da tutti i testi esaminati. I compiti di segreteria svolti per due mesi dalla M. con i piccoli sponsor o altre attività similari o connesse alle attività della domenica sono state già dettagliatamente esaminati dalla Corte territoriale che, come già detto, ha escluso che possano condurre ad affermare che la stessa svolse con pienezza le mansioni svolte precedentemente alla cessione del ramo d’azienda.
Con l’ultimo motivo si allega la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale: gli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché I’insufficiente motivazione circa la motivazione del licenziamento in cui si era fatto riferimento al fatto che l’attività di marketing era svolta dalla società madre e non alla pretesa esternalizzazione, per giunta a pagamento, alle due società di servizi.
Il motivo appare infondato in quanto reitera argomentazioni già svolte nei precedenti motivi. Sono stati positivamente e congruamente valutati i motivi di cui all’ atto di recesso e cioè la riorganizzazione della nuova società controllata dalla F. (con la riorganizzazione dei servizi) e l’inesistenza di posizioni lavorative attribuibili alla M.. I processi di esternalizzazione rientrano in piena evidenza nei temi da verificare onde valutare se esistessero posti di lavoro disponibili compatibili con il livello di inquadramento della M.. La motivazione della sentenza appare coerente con i canoni ermeneutici contrattuali in quanto argomenta per quali ragioni i motivi specificamente addotti per il recesso sono risultati effettivamente esistenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del giudizio di legittimità, stante l’esito diverso dei giudizi di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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