CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 settembre 2013, n. 36906
Tributi – Reati fiscali – Fatture soggettivamente false – Associazione in partecipazione fra emittente e ricevente – Punibilità – Non sussiste
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 26 marzo 2012 (ud. 9 febbraio 2012), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati N. B. P. e S. L., per essere i reati commessi fino a tutto il 5 aprile 2004 estinti per prescrizione e, qualificate le restanti imputazioni come reato di cui all’art. 2, c. 3 del D. Lgs. n. 74, ha rideterminato la pena, con la concessione delle attenuanti generiche, in mesi 4 e giorni 10 di reclusione.
Secondo il giudice di secondo grado, il reato – in parte prescritto, con riferimento alle fatture emesse dalla soc. S. C. sas negli anni 2004 e 2005 – era rimasto accertato – nella minore ipotesi delittuosa, in considerazione dell’ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi, inferiore alla soglia di €154.937,07 – in quanto le fatture sarebbero state emesse per operazioni soggettivamente inesistenti. Infatti, la soc. S. avrebbe fatturato attività effettivamente svolte dal C., che non era né l’amministratore della società emittente (essendo questo la moglie di lui) né “il reale suo responsabile”.
Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso per cassazione, forte di due motivi di doglianza, N. B. P. e S. L., amministratori della soc. R. srl, imputati del reato relativo alla contabilizzazione delle fatture emesse dalla S. sas. Il difensore, anzitutto, ha censurato la decisione sotto il profilo della violazione dell’art. 606, lett. b), in relazione all’art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, chiedendo l’annullamento della sentenza di merito e sostenendo che la prestazione oggetto di fatturazione sarebbe stata eseguita da un soggetto (il C.), persona fisica, nell’interesse del soggetto d’imposta emittente la fattura.
Il ricorso ha censurato, altresì, la violazione dell’art. 606, lett. e), c.p.p. per la contraddittorietà della motivazione della sentenza rispetto agli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, con specifico riferimento alla fonoregistrazione dell’udienza dell’8/5/2008 ed in particolare all’audizione del teste M.A., In particolare, secondo il difensore, il giudice di merito non avrebbe rilevato che dall’esame testimoniale si sarebbe acquisita la piena legittimazione del C. ad operare per conto della S., risultando un associato in partecipazione nell’impresa della quale era legale rappresentante il coniuge.
Considerato in diritto
1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato, con particolare riferimento al secondo motivo di doglianza, logicamente anteriore all’esame del primo.
2. Com’è noto, questa Corte ha stabilito che il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente, falsa, sia per l’ampiezza della norma che si riferisce genericamente ad “operazioni inesistenti”, sia perché anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. (Fattispecie nella quale la falsità riguardava la sola indicazione in fattura di altro soggetto qualificato come acquirente: cfr, Sez. 3, n.14707 del 14/11/2007, Rv. 239658).
Un elemento della fattispecie penale, quindi, è costituito dalla soggettiva falsità del soggetto emittente la fattura.
3. Nel caso esaminato, secondo i ricorrenti, l’emittente (la società S. sas) risulta avere costituito con il sig. C. F. una associazione in partecipazione. Tali dati risultano dal documento specificamente indicato, ossia dal verbale di fonoregistrazione della deposizione del teste M., assunto all’udienza dell’8 maggio 2008.
Com’è noto, la novella dell’art. 606, c. 1, lett. e) c.p.p., introdotta dall’art. 8 L. n. 46 del 2006, ha fatto venir meno la regola della necessaria testualità del vizio di motivazione, e consente la denuncia e la rilevazione di detto vizio per mezzo del riferimento a specifici atti del processo, se puntualmente indicati dal ricorrente, sotto il profilo della contraddittorietà con essi del ragionamento giustificativo della decisione (vedi Sez. 1, n. 11264 del 2/3/2007, Rv. 236139).
Orbene, nel caso di specie, appare contraddittoria l’affermazione della falsità soggettiva del soggetto emittente le fatture, effettivamente rese dal sig. C., in quanto estraneo alla soc. S. sas la quale è dimostrato aver costituito una associazione in partecipazione con la S. medesima.
Il ricorso degli imputati, in conclusione, va accolto, dovendosi così ritenere assorbita la prima censura, con l’annullamento della sentenza impugnata ed il suo rinvio avanti ad altra sezione della stessa Corte d’appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.
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