CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali (SLC – FISTEL – UILCOM)
CCNL 24-02-2004
per rinnovo vedi Accordo per il rinnovo sottoscritto il 30 maggio 2011
premessa
Grafici Editoriali – Industria – Costituzione Delle Parti – Premessa
L’anno 2004, addi’ 24 febbraio 2004,
TRA
l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE, CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI;
l’ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI;
l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA;
con l’assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’INDUSTRIA ITALIANA
E
il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE
E
la FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO E TELECOMUNICAZIONI
E
e la UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE
e’ stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali.
Parte 1
Norme Generali
PARTE PRIMA
NORME GENERALI
PREMESSA
Il presente CCNL viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993.
Per la realizzazione degli obiettivi del protocollo non si può prescindere dalla attribuzione alla autonomia contrattuale delle Parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le Parti stesse riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l’impostazione, le Parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato e’ la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.
Nello specifico le associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le organizzazioni sindacali si impegnano a non promuovere e ad intervenire perche’ siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e tutto ciò nell’ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il presente CCNL e’ stato stipulato sulla base della presente Premessa che ne costituisce parte integrante.
art. 1
Validità E Limiti Di Applicabilità
Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende editoriali, anche multimediali, e i lavoratori dipendenti.
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra le attività disciplinate dal presente contratto:
– la progettazione grafica;
– l’insieme delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente dal supporto utilizzato per il prodotto finito;
– le operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
– la stampa con tutti i procedimenti (offset, rotoffset, flessografia, rotocalco, calcografia, tipografia, serigrafia, digitale);
– l’allestimento degli stampati;
– la legatoria;
– l’editoria di libri;
– l’editoria di periodici;
– l’editoria di periodici specializzati: tecnici, scientifici, culturali;
– l’editoria elettronica e multimediale;
– la gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione o allo scambio di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su internet;
– l’informazione e/o assistenza on-line per la clientela.
Il CCNL estende la sua efficacia (dall’1 luglio 1977) anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggio nei quali l’apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che e’ conseguente allo specifico apporto professionale grafico e che e’ prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Qualora le associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall’ASSOGRAFICI, dall’AIE e dall’ANES.
art. 2
Decorrenza E Durata
Il presente contratto decorre dall’1 gennaio 2004, salvo le particolari decorrenze previste dai singoli articoli e scadrà il 31 dicembre 2007 ad eccezione dei minimi tabellari che avranno vigore fino al 31 dicembre 2005.
Per ciò che attiene alle procedure da seguire per il rinnovo contrattuale, sia con riferimento all’intero CCNL, sia con riferimento ai soli minimi tabellari, si fa rinvio a quanto previsto nell’art. 3, Parte Prima, Il sistema delle relazioni sindacali.
art. 3
Il Sistema Delle Relazioni Sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali si articola:
– sul CCNL;
– sulla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL;
– su una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale, territoriale, di gruppo e aziendale aventi finalità di consultazione, di informazione e di esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei diversi articoli.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro
Il CCNL e’ costituito da una parte normativa di durata quadriennale e da una parte economica di durata biennale.
Per il rinnovo quadriennale la disdetta deve essere data almeno 4 mesi prima della scadenza e le richieste devono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per il negoziato relativo alla definizione dei minimi tabellari per il secondo biennio le Parti si incontreranno nel mese di ottobre 2005 previa formalizzazione della richiesta da parte delle OO.SS.
Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne’ procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.
L’importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato all’elemento retributivo nazionale.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
La violazione del periodo di raffreddamento, comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.
La contrattazione aziendale
Sono titolari della contrattazione aziendale, la RSU, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, la RSU, le organizzazioni sindacali nazionali e le organizzazioni sindacali territoriali.
Le aziende sono assistite e/o rappresentate dalle associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
La contrattazione aziendale concerne materie delegate dal CCNL e pertanto può riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso.
Modalità, contenuti e limiti della contrattazione aziendale con contenuto economico sono disciplinati dall’art. 8, Parte Prima, Premi di risultato.
La contrattazione aziendale di tipo normativo avviene sulle materie demandate a tale livello dal CCNL.
Consultazione, informazione, esame congiunto
Le motivazioni, le finalità, le modalità e i tempi delle diverse tipologie di rapporti che realizzano l’impostazione partecipativa delle relazioni sindacali sono disciplinate nei singoli articoli che prevedono le procedure richiamate.
Procedura di conciliazione
Qualora, in sede di contrattazione aziendale, insorga una controversia in materia di interpretazione ed applicazione delle norme del contratto nazionale e la stessa non venga risolta neanche a livello territoriale, in applicazione della procedura regolamentata dall’art. 53, Parte Prima, Controversie, le Parti nazionali interessate, su richiesta scritta di una o entrambe le Parti territoriali corredata dalle necessarie informazioni, si impegnano a fornire la propria interpretazione e valutazione, possibilmente concordata, entro 7 giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo.
Il parere delle Parti nazionali, qualora concordato, e’ impegnativo per le Parti aziendali.
Nel periodo occorrente alle Parti nazionali per pronunciarsi, le Parti aziendali non assumono iniziative unilaterali.
art. 4
Rappresentanza Sindacale Unitaria
La RSU di cui all’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 subentra alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, costituisce l’unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente CCNL.
In sede aziendale la RSU e’ altresi’ la destinataria dell’informazione, dell’esame congiunto e della consultazione secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l’iniziativa per l’elezione della RSU può essere assunta dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e dalle organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il CCNL possiedono i seguenti requisiti:
– siano formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo;
– accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e l’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993;
– presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti nell’unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto.
La RSU e’ composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle organizzazioni sindacali di cui al comma precedente in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo viene assegnato alle sole Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e alla sua copertura si procede mediante elezione o designazione in proporzione ai voti ricevuti.
A norma dell’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, all’atto delle elezioni per la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.
I componenti la RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
In caso di dimissioni di un componente eletto lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
In caso di dimissioni di un componente designato dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro si procederà ad una nuova designazione da parte delle stesse organizzazioni.
I sostituti decadono con gli altri componenti alla scadenza triennale.
Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non possono superare il 50% dei componenti pena la decadenza dell’intero organismo.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto e quelle che aderiscono formalmente alla presente regolamentazione e all’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA.
Per quanto non previsto dal presente articolo e per ciò che attiene al regolamento elettorale si fa rinvio all’accordo interconfederale riportato in allegato al CCNL.
art. 5
Osservatorio Nazionale
Le Parti nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle sue esigenze, convengono di costituire un Osservatorio nazionale.
L’Osservatorio avrà sede presso l’ENIPG e potrà avvalersi per lo svolgimento delle sue attività del personale e delle strutture dell’ente.
L’Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, l’Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
– andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei più rilevanti comparti;
– andamento e prospettive degli investimenti;
– evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, delle professionalità, degli organici di macchina e dei modelli di organizzazione (con particolare riferimento alla articolazione degli orari e all’utilizzo di prestazioni straordinarie);
– andamento delle prospettive dell’occupazione;
– applicazione della normativa contrattuale sulla classificazione unica;
– le problematiche della sicurezza e della ecologia anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni e a eventuali lavori usuranti per le indicazioni previste dalla legge;
– rilevazione degli ambiti di mercato delle aziende artigianali e delle aziende industriali di pari dimensione e valutazione dell’incidenza delle diverse discipline contrattuali sulle condizioni di concorrenza;
– le tematiche inerenti i processi di terziarizzazione e outsourcing;
– i mutamenti dei criteri organizzativi delle aziende editoriali in relazione alla evoluzione del mercato, delle tecnologie e dei prodotti multimediali e, in quest’ambito, le finalità dell’utilizzo degli apporti da lavoro autonomo nella nuova configurazione di contratti a progetto o a programma e le dimensioni del fenomeno;
– l’andamento della contrattazione di II livello, la verifica della coerenza degli accordi raggiunti con i criteri previsti dal Protocollo del 1993 e dal CCNL e l’individuazione dei fattori oggettivi che ostacolano una sua maggiore diffusione nei settori disciplinati dal CCNL.
Inoltre, nell’ambito dell’Osservatorio viene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6 membri, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
– esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nei settori disciplinati dal CCNL;
– elaborare, con riferimento alla legge n. 125/1991, schemi di progetti di azioni positive;
– esaminare le problematiche connesse all’accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
– studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro, accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno.
Le Parti promuoveranno la conoscenza dei risultati del lavoro della Commissione presso le proprie strutture associative.
I lavori dell’Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in possesso delle associazioni, sia sulla base delle ricerche effettuate dall’ENIPG per la realizzazione delle sue finalità istituzionali, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.
Le riunioni dell’Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle Parti che, comunque, dovranno incontrarsi almeno 2 volte l’anno.
art. 6
Sistema Di Informazione
Le Parti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
a) Livello nazionale
Annualmente si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali le associazioni imprenditoriali nazionali, ciascuna per il settore di competenza, forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali in merito alla linea generale dell’andamento economico-produttivo ed alle prevedibili implicazioni occupazionali nei seguenti reparti produttivi:
– editoria per la scuola;
– editoria libraria;
– editoria periodica.
Inoltre le stesse associazioni, in altro incontro annuale da tenersi congiuntamente, forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali in merito alle linee generali dell’andamento economico-produttivo dell’intero settore di rispettiva competenza, in particolare per quanto riguarda le previsioni di investimento, le prevedibili implicazioni occupazionali.
b) Livello territoriale
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al sindacato territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite rispettivamente alle aziende grafiche (compresi i comparti ex-cartotecnici di cui al precedente art. 1) ed editoriali associate, riguardanti quantitativamente, per settori di attività, le prospettive produttive, al fine di fornire un quadro indicativo sullo sviluppo produttivo con particolare riferimento all’occupazione, anche avuto riguardo all’applicazione della legge n. 903/1977.
Nel corso di tale incontro le associazioni territoriali imprenditoriali informeranno i sindacati territoriali di categoria sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull’occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le Parti effettueranno l’esame congiunto delle implicazioni di cui al comma precedente nel loro insieme, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le organizzazioni nazionali delle 2 Parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le stesse informazioni verranno inoltre fornite in incontri annuali tra le Parti anche a livello regionale.
c) Livello di gruppo
Annualmente nel corso di specifici incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 50 dipendenti, assistiti dalle associazioni nazionali imprenditoriali, forniranno alle rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle organizzazioni nazionali dei lavoratori, informazioni relative allo stato della occupazione avuto anche riguardo all’applicazione della legge n. 903/1977, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
d) Livello di azienda
Le informazioni di cui al punto c) verranno fornite anche dalle aziende grafiche (compresi i comparti ex-cartotecnici di cui al precedente art. 1) ed editoriali associate, che nel rispettivo settore occupano più di 50 dipendenti, nel corso di un apposito incontro annuale convocato dall’associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell’azienda interessata.
A livello di gruppo o di azienda le Parti possono incontrarsi, su richiesta di una di esse, per verificare le informazioni fornite annualmente.
art. 7
Innovazioni Tecnologiche E Processi Di Ristrutturazione
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure di introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all’organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi della attività produttiva che comportano rilevanti ricadute sui livelli di occupazione o estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU e alle OO.SS. territoriali – invitate tramite la competente associazione imprenditoriale territoriale, preventivamente alla loro adozione, i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del piano aziendale riguardanti i lavoratori saranno oggetto di appositi incontri, tra Direzione aziendale, RSU e OO.SS. territoriali, finalizzati a disciplinarne l’attuazione.
art. 8
Premi Di Risultato
Sulla base e nei limiti di quanto stabilito dall’Accordo interconfederale 23 luglio 1993, la contrattazione aziendale con contenuti economici e’ consentita nell’ambito della prassi negoziale in atto nei settori disciplinati dal presente contratto con particolare riferimento alle piccole imprese.
Sono titolari della contrattazione a livello aziendale la RSU e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, ovvero, nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, la RSU, le organizzazioni sindacali nazionali e le organizzazioni sindacali territoriali.
Le aziende sono assistite e/o rappresentate dalle associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
Oggetto della contrattazione e’ l’istituzione di un premio correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonche’ ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
In tale contesto le Parti potranno anche esaminare la possibilità di utilizzare le risorse che matureranno a titolo di premio in direzioni funzionali all’occupazione.
Una volta individuati gli obiettivi verranno definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati.
Saranno anche concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell’accordo.
In relazione a quanto sopra il premio sarà caratterizzato dalla temporaneità della vigenza e dalla integrale correlazione degli importi al raggiungimento degli obiettivi concordati.
Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione del Protocollo del 23 luglio 1993.
L’accordo per il premio avrà durata quadriennale e la contrattazione avverrà nell’osservanza della procedura di cui al presente articolo.
La richiesta di rinnovo dell’accordo aziendale dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l’apertura della procedura negoziale un mese prima della scadenza dell’accordo.
Una volta iniziata la procedura negoziale verranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e di iniziative unilaterali sulle materie di discussione per un periodo di 2 mesi dalla presentazione della richiesta di incontro e comunque per tutto il mese successivo alla scadenza dell’accordo precedente.
I premi di produzione o istituti retributivi analoghi eventualmente esistenti a livello aziendale non correlati a parametri obiettivi rimangono fissati nelle quantità concordate e non saranno più oggetto di rinnovo.
Eventuali premi variabili o parti variabili di premi di produzione o istituti analoghi, all’atto della istituzione dei premi di risultato saranno ricondotti nel nuovo istituto senza oneri aggiuntivi per le imprese ne’ svantaggi per i lavoratori.
art. 9
Istruzione Professionale, Enipg E Relativo Contributo Di Assistenza Contrattuale
Le Parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l’istruzione professionale a favore dei giovani che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico nonche’ l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale delle maestranze occupate.
In questa ottica le Parti, per assecondare il progresso e lo sviluppo dell’industria grafica e al fine di individuare nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni le esigenze del settore, studieranno e seguiranno l’evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dell’organizzazione del lavoro e del mercato attivandosi presso le autorità e le amministrazioni centrali e gli Enti locali e regionali competenti perche’ siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale grafica nonche’ nel campo della ricerca e dell’innovazione tecnologica i necessari interventi, utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
Per il raggiungimento di questi fini sono costituiti l’Ente nazionale per l’istruzione professionale grafica (ENIPG), che provvede allo studio, alla promozione e al coordinamento delle iniziative dirette a favorire lo sviluppo tecnico e professionale del settore, e per ciascuna provincia o diversa circoscrizione territoriale Comitati provinciali o interprovinciali o regionali le cui funzioni e ruoli verranno disciplinati da appositi statuti e regolamenti.
Fanno parte dell’ENIPG e dei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore grafico. Nell’ENIPG e nei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali i datori di lavoro ed i lavoratori saranno rappresentati pariteticamente.
Altre associazioni ed enti interessati comunque a queste problematiche potranno essere rappresentati nell’organo deliberante dell’ENIPG ed in quelli dei Comitati provinciali o interprovinciali o regionali come membri aggiunti con voto consultivo. Sia l’ENIPG che i Comitati provinciali od interprovinciali o regionali saranno presieduti da un membro di parte industriale. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
L’organo deliberante dell’ENIPG sarà composto di 28 membri, quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali o regionali saranno composti da un numero di membri non inferiore ad 8 e non superiore a 14, secondo le decisioni che all’uopo saranno adottate dalle organizzazioni nazionali e territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nei rispettivi statuti e regolamenti saranno inoltre disciplinate, da parte delle organizzazioni di cui sopra e nella rispettiva competenza, la composizione ed i poteri del Comitato esecutivo da costituire in seno all’ENIPG e nei Comitati provinciali od interprovinciali o regionali. Nell’organismo deliberante dell’ente ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali o regionali sia le organizzazioni sindacali dei lavoratori che quelle dei datori di lavoro saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.
Per il funzionamento dell’ENIPG e dei Comitati provinciali od interprovinciali o regionali viene istituito un contributo di assistenza contrattuale nella misura dello 0,10% della retribuzione, al quale non sono tenute le aziende editoriali. Tale contributo verrà ripartito in ragione di 3/4 ai Comitati provinciali od interprovinciali o regionali e di 1/4 all’ENIPG.
I Comitati provinciali o interprovinciali o regionali stabiliranno, ciascuno per la propria competenza e nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari dell’ENIPG, le modalità del proprio funzionamento e quelle di riscossione del contributo di cui al comma precedente. Qualora la riscossione sia affidata ad un istituto previdenziale o assicurativo, la suddetta percentuale verrà applicata sulle retribuzioni soggette ai contributi degli istituti stessi.
In caso di mancata costituzione del competente Comitato provinciale o interprovinciale o regionale per l’istruzione professionale grafica le competenze a livello territoriale verranno assunte direttamente dall’ENIPG al quale resterà assegnata di conseguenza l’intera aliquota del contributo contrattuale.
art. 10
Formazione E Aggiornamento Professionale
Le Parti, nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie grafiche e dei sistemi editoriali richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, convengono di demandare a livello territoriale ed aziendale l’individuazione dei fabbisogni formativi e al livello territoriale l’organizzazione di iniziative formative, configurate sulla base dei programmi ENIPG, da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.
Le attività di cui sopra saranno svolte per le aziende editoriali dagli organismi previsti dall’Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese.
Per le aziende grafiche esse saranno svolte dai Comitati territoriali dell’ENIPG, laddove costituiti, e nella individuazione dei progetti da realizzare si terrà conto anche degli studi e delle rilevazioni sui fabbisogni di professionalità realizzati dall’ENIPG.
Per la realizzazione delle iniziative ci si avvarrà in via preferenziale delle scuole grafiche riconosciute dall’ENIPG esistenti nel territorio e si ricercherà il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali, destinate alla formazione anche attraverso il coordinamento dei singoli progetti con i progetti quadro predisposti dall’ENIPG.
I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei permessi previsti dagli artt. 29 e 32, Parte Prima, del presente contratto, secondo la disciplina e le modalità previste dagli articoli stessi.
Dichiarazione a verbale
In relazione alla costituzione di FONDIMPRESA le Parti concordano di proporre le seguenti linee di coordinamento tra le attività dell’ENIPG e quella di FONDIMPRESA.
Premesso
– che la continua impetuosa innovazione tecnologica nel processo produttivo grafico richiede un coerente ricorso ad interventi di formazione continua che garantiscano la necessaria crescita delle capacità professionali dei dipendenti al fine di mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi;
– che tra i compiti dell’ENIPG c’e’ anche quello di elaborare progetti di corsi di formazione continua che assicurino la qualità e l’efficacia degli interventi formativi e la loro uniformità su tutto il territorio nazionale;
– che rientra nel ruolo di FONDIMPRESA il finanziamento in maniera diretta di attività di studi e ricerche strumentali all’organizzazione e al finanziamento dei piani formativi di natura nazionale di particolare rilevanza per l’innovazione delle competenze in determinati settori in funzione di innovazioni tecnologiche sopravvenute;
– che e’ imprescindibile operare una armonizzazione tra le attività svolte dall’ENIPG e dai suoi Comitati provinciali in materia di formazione continua e di formazione antinfortunistica e l’attività della nuova associazione FONDIMPRESA;
si conviene di sottoporre agli organi di FONDIMPRESA il seguente progetto di coordinamento tra i 2 enti paritetici:
1) ENIPG fornirà a FONDIMPRESA, alle sue articolazioni territoriali e alle imprese del settore progetti modulari di formazione continua riguardanti le più diffuse professionalità.
Ciò consentirà alle imprese, indipendentemente dalla loro localizzazione, l’accesso a progetti formativi di eccellenza realizzati dai docenti delle migliori scuole italiane e alle strutture di FONDIMPRESA la disponibilità di un benchmark di sicuro affidamento per la valutazione dei requisiti di ammissibilità.
2) Le articolazioni territoriali di FONDIMPRESA per i compiti di promozione, valutazione e monitoraggio degli interventi formativi relativi al settore grafico si avvarranno dei Comitati provinciali dell’ENIPG, laddove costituiti.
3) A garanzia dell’efficacia degli interventi formativi, va incoraggiato, per la gestione dei corsi, l’utilizzo delle scuole grafiche riconosciute dall’ENIPG, laddove non ostino impossibilità di ordine logistico.
4) ENIPG fornirà a FONDIMPRESA anche progetti di formazione antinfortunistica tarati sui rischi specifici del processo produttivo grafico.
5) Tra ENIPG e FONDIMPRESA verranno concordati criteri e modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti dall’ENIPG e dalle sue articolazioni territoriali per l’espletamento delle attività sopra descritte.
art. 11
Fondo Nazionale Di Pensione Complementare
L’accordo istitutivo di Byblos, fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende esercenti l’industria della carta e del cartone, delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali, e’ riportato in appendice insieme allo statuto e al regolamento elettorale.
Per quanto riguarda i comparti disciplinati dal presente contratto il fondo sarà alimentato con le seguenti modalità:
– contributo a carico del datore di lavoro pari all’1% della retribuzione contrattuale annua (paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, maggiorazione per lavoro a turno, 13esima mensilità o gratifica natalizia);
– contributo a carico del dipendente pari all’1% della retribuzione contrattuale annua (paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, maggiorazione per lavoro a turno, 13esima mensilità o gratifica natalizia);
– 100% del TFR maturato nell’anno dai dipendenti assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993;
– quota del TFR pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso TFR per tutti gli altri dipendenti.
art. 12
Affissioni – Diffusione Della Stampa Sindacale
Fermo quanto previsto dall’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere preventivamente inoltrata alla Direzione.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell’azienda fuori dell’orario di lavoro con l’invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell’azienda.
art. 13
Assemblee
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le assemblee potranno anche essere indette dalle organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee.
La richiesta prevista dal presente articolo, con l’indicazione del giorno e dell’ora dello svolgimento, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione aziendale per il tramite delle organizzazioni territoriali degli imprenditori e la conferma dovrà pervenire entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta.
art. 14
Delegato Di Impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dall’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (RSU), nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale e’ attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente organizzazione industriale.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.
art. 15
Comitati Aziendali Europei
I Comitati aziendali europei sono disciplinati dall’Accordo interconfederale 6 novembre 1996 riguardante il recepimento della Direttiva CEE n. 45/94 del 22 settembre 1994.
art. 16
Versamento Dei Contributi Sindacali
L’azienda opererà la trattenuta nella misura dell’1% sullo stipendio o salario contrattuale previo rilascio di delega individuale firmata dall’interessato, secondo le modalità concordate a livello territoriale.
Tale trattenuta verrà rapportata per gli operai su un numero convenzionale di 170 ore mensili.
La delega può essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Le quote sindacali trattenute dalle aziende verranno versate a ciascun sindacato tramite banca.
art. 17
Permessi Ed Aspettativa Per Cariche Sindacali
Ai lavoratori che sono membri delle Commissioni esecutive delle strutture regionali e comprensoriali o del Comitato direttivo delle sezioni territoriali delle Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Oltre quanto previsto dagli artt. 23, 24, 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai lavoratori che sono membri dei Comitati direttivi delle associazioni nazionali di categoria firmatarie del presente contratto o delle sezioni regionali e comprensoriali delle associazioni stesse, potranno essere invece concessi permessi retribuiti nella misura di 15 giorni annui complessivi per ciascuna delle organizzazioni sindacali.
I permessi per i dirigenti regionali, comprensoriali e nazionali dovranno essere richiesti per iscritto all’azienda dalle organizzazioni interessate tramite le associazioni industriali territoriali. Le organizzazioni dei lavoratori dovranno altresi’ comunicare all’azienda, per iscritto e tramite le associazioni territoriali industriali, le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative.
Le presenti norme non si applicano alle aziende di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
art. 18
Igiene E Sicurezza Sul Lavoro
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle Parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro si fa rinvio a quanto disposto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.
Nelle aziende ad unità produttive da 16 a 200 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in sostituzione di quanto previsto dall’accordo interconfederale sopra citato, utilizza per la specifica funzione permessi retribuiti fino a 60 ore all’anno.
Con riferimento all’art. 54, comma 2 del D.Lgs. n. 626/1994 viene concordata la disciplina contrattuale della materia nei termini seguenti.
Qualora le condizioni operative delle lavorazioni eseguite ai videoterminali nelle aziende grafiche ed editoriali, verificate in sede aziendale, comportino pause di fatto e/o svolgimento di compiti accessori che determinano interruzioni periodiche o ricorrenti della applicazione ai videoterminali, al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema, dette condizioni operative realizzano ed assolvono per i lavoratori ai quali si rivolge la norma di legge, il regime di pause previste dall’articolo 54, comma 3 del decreto legislativo n. 626/1994.
Qualora invece le condizioni operative delle lavorazioni non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, ai lavoratori addetti ai videoterminali in modo sistematico e abituale che svolgono detta attività per almeno 4 ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa saranno attribuite pause con modalità da definire in sede aziendale.
In assenza di tale definizione le pause saranno di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale.
Per tutto quanto il D.Lgs. n. 626/1994 rinvia all’accordo delle Parti sociali e che non e’ stato disciplinato nel presente articolo, si fa espresso rinvio all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
Per quanto riguarda il settore grafico si conviene di affidare all’organismo paritetico di settore – ENIPG e alle sue articolazioni territoriali, laddove costituite, la definizione degli adempimenti che la legge demanda alle Parti sociali e che non siano stati compiutamente regolamentati dall’accordo interconfederale.
In particolare l’ente definisce, con riferimento ai processi produttivi del settore, i contenuti dell’informazione e della formazione riguardanti la generalità dei lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza.
Al fine di realizzare quanto previsto dall’art. 18, comma 2 del D.Lgs. n. 626/1994 l’ENIPG attua le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rappresentante della sicurezza (RLS), per le aziende fino a 15 dipendenti.
L’ENIPG inoltre, su comunicazione degli organismi paritetici territoriali, tiene il registro dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende grafiche.
Nell’ottica di gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di prevenzione, i Comitati provinciali dell’ente sono aditi quale prima istanza di risoluzione delle controversie insorte circa l’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alle materie sopra indicate le Parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l’organismo paritetico al fine di ricevere, ove possibile, una soluzione concordata.
La parte che ricorre all’organismo paritetico ne informa senza ritardo le altre Parti interessate.
art. 19
Patronati
Le Parti, in merito allo svolgimento dell’attività degli istituti di Patronato ai sensi dell’art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, all’interno dell’azienda, convengono quanto segue:
1) i Patronati delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto svolgeranno i compiti previsti dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1974, n. 804, nei confronti dei singoli lavoratori interessati mediante propri rappresentanti, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica rilasciata dalle rispettive Direzioni provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali variazioni;
2) i predetti rappresentanti dei Patronati svolgeranno le proprie funzioni nel locale che verrà messo a disposizione per l’esercizio della loro attività;
3) per lo svolgimento della stessa verranno concordati con le Direzioni aziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori al di fuori dell’orario di lavoro.
art. 20
Consultori
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno a richiesta della rappresentanza sindacale unitaria che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all’interno dell’azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l’attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L’accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell’orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.
art. 21
Assunzione – Documenti
L’assunzione del lavoratore dovrà essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il gruppo e livello cui il lavoratore viene assegnato;
3) il trattamento economico;
4) la durata dell’eventuale periodo di prova;
5) numero posizione nel libro matricola.
Per l’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:
1) scheda professionale dei lavoratori;
2) codice fiscale;
3) stato di famiglia (per il capo famiglia);
4) carta d’identità o documento equipollente;
5) eventuale titolo di studio.
Il datore di lavoro potrà richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni anteriori a quelle risultanti dalle registrazioni sul libretto di lavoro sempreche’ il lavoratore ne sia in possesso.
Non possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di ambo i sessi che non abbiano i limiti di età previsti dalla legge e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro nonche’ dei requisiti sanciti nella Parte Quinta del presente contratto. La scheda professionale fa fede per il tirocinio compiuto dall’apprendista presso altre ditte e per la specializzazione.
Il lavoratore dovrà comunicare alla Direzione dell’azienda eventuali cambiamenti di domicilio.
Alla cessazione del rapporto di lavoro gli eventuali documenti in possesso dell’azienda dovranno essere restituiti al lavoratore e, nella scheda professionale, dovranno essere riportate le indicazioni relative alla durata del rapporto, alla categoria o gruppo di appartenenza e alle mansioni disimpegnate.
art. 22
Visita Medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell’assunzione, a visita medica per l’accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l’espletamento del lavoro cui e’ destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Gli accertamenti previsti dal presente articolo sono effettuati da medici competenti ai sensi del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 ed ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
art. 23
Contratto Di Inserimento
Il contratto di inserimento e’ un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
Il contratto di inserimento e’ stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto e’ nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
– la durata;
– l’eventuale periodo di prova, cosi’ come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
– l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
– la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento e’ stato stipulato il contratto.
In caso di mansioni che nella fase iniziale del rapporto prevedano una progressione automatica di carriera, l’inquadramento iniziale sarà il livello E per 9 mesi; successivamente l’inquadramento sarà il livello D/2.
Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore a quello previsto dalla classificazione professionale unica.
Il progetto individuale di inserimento e’ definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale e’ preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata di 18 mesi.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale.
Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata per il comparto grafico sulla base del programma predisposto dall’ENIPG e accompagnata dalla consegna al dipendente del fascicolo edito dall’ENIPG inerente la formazione teorica stessa.
Per il comparto editoriale il programma di formazione teorica sarà definito da una Commissione paritetica costituita dalle organizzazioni datoriali e sindacali.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Per quanto riguarda il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro il lavoratore in contratto di inserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di 70 giorni.
Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati).
L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonche’ di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc…).
Per quanto riguarda il premio di risultato, a livello aziendale sarà valutata l’applicazione dell’istituto ai lavoratori con contratto di inserimento e in questo ambito i criteri e le modalità da adottare.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
Dichiarazione a verbale
Le previsioni relative all’utilizzo per la formazione teorica dei programmi predisposti dall’ENIPG e dalla Commissione paritetica per il comparto editoriale ed alla consegna del manuale edito dallo stesso ente troveranno attuazione da quando i programmi ed il manuale saranno disponibili per le aziende.
Il contratto di inserimento e’, pertanto, utilizzabile fin dalla entrata in vigore del presente CCNL.
art. 24
Contratto Di Lavoro Temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:
– esecuzione di un’opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
– aumento temporaneo delle attività;
– sostituzione in una posizione rimasta vacante per il periodo necessario, comunque non superiore a 3 mesi, a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione;
– temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali e’ vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al gruppo E.
In sede aziendale tra Direzione e RSU verranno individuati modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori temporanei.
Con riferimento al dettato previsto dall’art. 3, comma 4, della legge n. 196/1997, il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi, fermo restando che – agli effetti retributivi – il periodo si configura come un’unica missione.
Resta inteso che in tutti i casi di fornitura di cui alle lettere b) e c) del comma 2, dell’art. 1, della legge n. 196/1997, il periodo iniziale della missione potrà essere prorogato fino alla permanenza delle causali che l’anno posto in essere.
L’informazione al lavoratore della durata temporale della proroga va fornita, salvo motivi di urgenza, con un anticipo di 5 giorni, rispetto alla scadenza inizialmente prevista o successivamente prorogata, e comunque mai inferiore a 2 giorni.
Le proroghe devono essere formalizzate con atto scritto e con il consenso del lavoratore e sono da intendersi continuative, senza alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro.
L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonche’ le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori assunti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo non potranno contemporaneamente superare il 16% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa. In situazioni particolari ed eccezionali, in sede aziendale, con accordo tra Direzione e RSU e, in mancanza di queste ultime con le OO.SS. territoriali, la percentuale del 16% può essere elevata fino al massimo del 20%.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 5 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 5 contratti di cui alle precedenti lettere.
Nota a verbale
La durata dei contratti di cui al presente articolo stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si impegnano a definire la disciplina contrattuale del contratto di somministrazione a tempo determinato non appena completato il quadro legislativo di riferimento.
Nel frattempo continuerà ad essere applicata la disciplina contrattuale del contratto di lavoro temporaneo.
art. 25
Contratto A Tempo Determinato
Le Parti stipulanti si richiamano all’Accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ai fini dell’attuazione della previsione di legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva.
Tale periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 16% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, i contratti a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
– per l’esecuzione di un’opera o di un servizio che abbia carattere straordinario od occasionale;
– per operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti;
– per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione di impresa;
– per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
– per copertura di necessità straordinarie connesse alla introduzioni di innovazioni tecnologiche.
In situazioni particolari, sempre per le fattispecie sopra indicate, in sede aziendale, con accordo tra Direzione e RSU e, in mancanza di queste ultime con le OO.SS. territoriali, la percentuale di cui al comma precedente può essere elevata fino al 20%.
Sono comunque consentite ai titoli di cui sopra 5 assunzioni a termine.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro.
Le aziende forniranno annualmente alla RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.
L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza.
Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore un trattamento di fine rapporto proporzionato alla durata del contratto stesso e pari al trattamento di fine rapporto previsto dal presente contratto nazionale.
Gli istituti a carattere annuale saranno frazionati per 365esimi e corrisposti per quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine e’ limitata ad un periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contratto.
L’integrazione economica a carico della azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente e/o con il cessare dell’indennità economica da parte dell’INPS.
Nota a verbale
La durata del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per sostituire i lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.
art. 26
Contratto Di Lavoro A Tempo Parziale (part-time)
Il contratto di lavoro a tempo parziale, disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 20 febbraio 2000, dal successivo decreto legislativo n. 100 del 26 febbraio 2001 e dal decreto legislativo n. 276/2003, comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad un orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000.
Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate, secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Le Parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausola elastica disciplinata dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 61/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al normale orario giornaliero;
b) di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c) di tipo misto con una prestazione che si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate alle lettere a) e b).
Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
Il lavoratore può farsi assistere da un componente della RSU indicato dal lavoratore medesimo.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa, devono essere preannunciate con un preavviso di almeno una settimana e comportano una maggiorazione del 10% dello stipendio o salario relative alle ore prestate in più.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 10 giorni e comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%.
L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali esposte al verificarsi di situazioni che determinano modifiche alla programmazione delle attività, e’ consentita, con l’accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del 20% del normale orario annuo concordato.
Le ore di lavoro supplementare, nei limiti dell’orario normale contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, sono retribuite con una maggiorazione del 20% dello stipendio o salario comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Le ore di lavoro supplementare che eccedono l’orario normale contrattuale giornaliero del lavoratore a tempo pieno sono retribuite come straordinarie e a tali prestazioni si applica la disciplina contrattuale vigente per i rapporti a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle Parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Le aziende tenderanno ad accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio.
In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003, il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e’ prevista l’assunzione.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e’ tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla RSU, e, in mancanza, alle OO.SS. territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni.
art. 27
Telelavoro
Il telelavoro, nelle varie modalità in cui può articolarsi, e’ caratterizzato dallo svolgimento in via continuativa della attività in luoghi diversi dalle sedi aziendali mediante l’utilizzo di strumenti di lavoro telematici.
Il telelavoro, costituendo un procedimento di esecuzione della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può contraddistinguere sia il lavoro subordinato che il lavoro autonomo.
Il telelavoro e’ riconducibile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 2094 Codice civile, quando e’ svolto nel domicilio del dipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d’intesa tra le Parti, con modalità che consentono al datore di lavoro l’esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo della prestazione.
Per i telelavoratori subordinati, in sede aziendale tra Direzione aziendale e RSU vengono concordate le modalità applicative delle norme del presente CCNL tenendo conto della specificità del lavoro a distanza connotato da una dimensione spazio-temporale diversa rispetto a quella tradizionale.
Sempre in sede aziendale e per gli stessi lavoratori vengono definite le modalità di utilizzo degli impianti necessari per lo svolgimento del lavoro nonche’ gli aspetti economici derivanti dal funzionamento degli stessi.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento all’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004.
art. 28
Ammissione E Lavoro Delle Donne E Dei Fanciulli
L’ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.
art. 29
Orario Di Lavoro
Le Parti si danno atto della necessità di perseguire il miglior utilizzo delle risorse aziendali, mediante l’uso flessibile della forza lavoro e la realizzazione di cicli di lavorazione che consentano, anche attraverso il massimo utilizzo annuale, l’ottimizzazione dell’esercizio delle attività.
Di norma l’orario settimanale e’ distribuito su 6 o 5 giorni, con orari giornalieri compresi tra 6 ore e 40 minuti e 8 ore.
Ai fini della determinazione dei diversi istituti del presente contratto la giornata di lavoro e’ commisurata a 6 ore e 40 minuti.
In caso di articolazione dell’orario settimanale su 5 giorni, il sesto giorno viene considerato lavorativo a tutti gli effetti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSU, in relazione alle esigenze lavorative, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
L’esame con le RSU deve avvenire e concludersi in tempi compatibili con le esigenze lavorative che richiedono l’adozione di un diverso regime di orario.
In occasione della contrattazione di secondo livello, al fine di incentivare opportunità di salvaguardia e/o sviluppo della occupazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 potranno essere concordate politiche degli orari che, utilizzando le risorse contrattuali esistenti, le risorse eventualmente derivanti dal premio di risultato, i benefici previsti dalla legge, senza aggravi di costo e fermi restando gli obiettivi di competitività delle aziende, possano, anche riducendo le prestazioni individuali, realizzare le suddette finalità.
Le diverse articolazioni dell’orario prefigurate dal presente articolo sono tutte direttamente attuabili dalle aziende nel rispetto delle specifiche procedure, laddove previste, al fine di adottare di volta in volta l’organizzazione più appropriata al variare delle esigenze lavorative.
1) Giornalieri e 2 turni
La durata dell’orario normale di lavoro per il lavoratore e’ fissata in 40 ore medie settimanali.
In applicazione del Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983 l’orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua.
Inoltre, l’orario viene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di 26 ore e 40 minuti pari a 4 giornate.
Le suddette riduzioni vengono assorbite fino a concorrenza degli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale.
Ove vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario non finalizzate ad una riduzione dell’orario settimanale, l’eventuale applicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra l’azienda e la rappresentanza sindacale unitaria. Le modalità di attuazione della riduzione dell’orario saranno definite a livello aziendale.
L’eventuale interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa fra le 12,00 e le 14,00, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz’ora.
Il lavoro può essere articolato su 2 turni giornalieri. Qualora il secondo turno termini dopo le ore 23,00 e non oltre le 24,00 sarà corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione limitatamente all’ora compresa fra le 23,00 e le 24,00.
Ai lavoratori turnisti sarà corrisposta la maggiorazione del 6% per il I e II turno sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all’art. 26, Parte Prima, Norme Generali, con esclusione del I turno con interruzione meridiana.
Le maggiorazioni sopra indicate vengono assorbite fino a concorrenza dei trattamenti di miglior favore eventualmente esistenti a livello aziendale.
Di norma l’articolazione dell’orario su 2 turni ha come durata minima la settimana e il I turno non può iniziare prima delle ore 7,00.
2) Tre turni
La durata dell’orario di lavoro in caso di articolazione dello stesso su 3 turni avvicendati e’ la seguente:
I e II turno: 40 ore medie settimanali;
III turno: 36 ore medie settimanali.
Diverse tipologie di turnazione possono essere attuate a livello aziendale previo esame con la RSU.
Ai lavoratori turnisti di cui sopra sarà corrisposta la retribuzione relativa a 40 ore settimanali e la maggiorazione del 6% per il I e II turno e del 24% per il terzo turno sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all’art. 26, Parte Prima, Norme Generali, con esclusione del I turno con interruzione meridiana.
Le maggiorazioni sopra indicate vengono assorbite fino a concorrenza dei trattamenti di miglior favore eventualmente esistenti a livello aziendale.
A decorrere dall’1 aprile 2004 la maggiorazione del turno notturno viene elevata dal 24% al 25%. Tale aumento percentuale verrà assorbito fino a concorrenza dei trattamenti economici eventualmente riconosciuti a livello aziendale allo stesso titolo.
In applicazione del Protocollo d’intesa 22 gennaio 1983 l’orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua.
Le modalità di attuazione della riduzione dell’orario saranno definite a livello aziendale.
Per l’individuazione del lavoratore notturno si fa riferimento alla definizione prevista dall’art. 2 del D.Lgs. n. 532/1999.
Per i lavoratori notturni ai sensi della legge il limite giornaliero del lavoro notturno in turni avvicendati può essere rispettato come valore medio nell’ambito di un periodo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesi.
Ai sensi della legge n. 25/1999 il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Al fine di realizzare una piena utilizzazione degli impianti, in sede aziendale potranno essere concordate articolazioni d’orario atte a saldare i 3 turni e quindi a coprire l’arco delle 24 ore per l’intero orario settimanale dello stabilimento o dei singoli reparti interessati.
Ai lavoratori turnisti che operano su impianti che lavorano su 3 turni giornalieri 24 ore su 24 consentendo un pieno utilizzo degli impianti per l’intero orario settimanale dello stabilimento o dei singoli reparti interessati, e ai quali non si applica la Parte Sesta del contratto, vengono riconosciuti 4 giorni annui di riposo retribuito non monetizzabili.
Qualora la turnazione su 24 ore venga effettuata per un periodo inferiore all’anno, i suddetti giorni di riposo retribuito verranno riconosciuti proporzionalmente.
Tale turnazione può essere realizzata quando non ricorrono le condizioni per l’utilizzo della flessibilità dell’orario mediante l’adozione di un orario settimanale per il turno notturno di 40 ore.
In tal caso per ogni settimana di terzo turno sarà corrisposta ai lavoratori interessati la normale retribuzione delle ore prestate in più rispetto alle 36 ore e una indennità specifica equivalente alla maggiorazione per straordinario delle ore prestate oltre le 36.
L’articolazione dell’orario su 3 turni ha di norma come durata minima la settimana.
3) Lavoro domenicale
Per le lavorazioni elencate nella Tabella III del D.M. 22 giugno 1935 (art. 5, n. 4, legge n. 370/1934), previo accordo tra Direzione aziendale e RSU o, in mancanza, OO.SS. territoriali, le turnazioni possono comprendere la domenica, prevedendo per i singoli lavoratori un giorno di riposo compensativo.
4) Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Per far fronte alle variazioni di intensità della attività produttiva aziendale, e quindi non per esigenze stabili e permanenti, l’orario settimanale contrattuale può essere realizzato, in regime di flessibilità anche come media in un arco temporale annuo.
In tal caso, previa comunicazione e valutazione con la rappresentanza sindacale unitaria potranno essere attuati per l’intera azienda, per reparti o per unità produttive, regimi di orario che prevedono settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario contrattuale, nei limiti delle 48 ore settimanali e settimane con prestazioni inferiori all’orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all’orario contrattuale potranno anche essere realizzate tramite l’attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.
Ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all’orario medio sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori.
Peraltro, per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari o turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 10% sulla retribuzione oraria, mentre per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari o turni notturni o in giornate nelle quali non e’ prevista l’attività lavorativa viene corrisposta una maggiorazione del 20%.
Gli scostamenti dal programma iniziale saranno tempestivamente comunicati alla rappresentanza sindacale unitaria e il riequilibrio dovrà essere riprogrammato non oltre 3 mesi dal periodo originariamente previsto.
5) Applicazione delle previsioni contrattuali
I regimi di orario indicati nei punti precedenti, attuati in conformità alle modalità previste, sono impegnativi per tutti i lavoratori interessati.
6) Lavoratori discontinui
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale, le prestazioni effettuate oltre detto orario e fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale maggiorate del 25%.
Sempre ai lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia che dovranno effettuare prestazioni in turni di lavoro avvicendati sarà corrisposta la maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all’art. 29, Parte Prima, Norme Generali, mentre per quelli del gruppo B non compresi in turni avvicendati che dovessero prestare servizio normalmente di notte, sarà corrisposta una maggiorazione del 24% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all’art. 29, Parte Prima, Norme Generali, del presente contratto.
Ai sensi del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, modificato con D.P.R. 30 luglio 1951, n. 760, i fattorini che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continua non sono considerati lavoratori addetti a mansioni discontinue.
7) Altre disposizioni
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti, fissata dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modifiche, potrà essere ridotta in conformità al disposto dell’art. 20, comma 2, della legge stessa, a mezz’ora.
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione e ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti, anche a sostegno dell’occupazione, tra Direzione aziendale e rappresentanza sindacale unitaria, verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti dei periodicisti, nonche’ i criteri di godimento dei 4 giorni di riposo retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge.
Dichiarazione a verbale n. 1
Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulle discipline della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dalla legge la quale esclude dalla limitazione dell’orario il personale con funzioni direttive.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le Parti concordano che in caso di controversia in sede aziendale sulla attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell’orario settimanale la materia venga esaminata dalle organizzazioni territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro 5 giorni dalla richiesta di una delle Parti aziendali.
Dichiarazione a verbale n. 3
Pause
Le Parti convengono che la prescrizione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e’ considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri.
In assenza di accordi scritti sull’argomento tra Direzioni aziendali e RSU si procederà alla certificazione del regime di pause esistente.
Dichiarazione a verbale n. 4
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell’orario di lavoro, ai fini del D.Lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la RSU o, in caso di mancanza di quest’ultima, le OO.SS. territoriali potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi.
art. 30
Nomenclatura
Agli effetti dell’interpretazione e dell’applicazione del presente contratto la dizione lavoratore si intende indicativa delle categorie quadri, impiegati e operai, mentre la dizione cartotecnico e’ riferita ai lavoratori dipendenti di aziende dei comparti ex-cartotecnici di cui all’art. 1.
Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di quadro, di impiegato e di operaio.
Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:
– stipendio e salario e’ il corrispettivo spettante al quadro, all’impiegato ed all’operaio in base ai valori base contrattuali, di cui alla tabella dei minimi di stipendio e di salario riportata nella Parte Settima, ed all’indennità di contingenza;
– retribuzione e’ quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale.
art. 31
Conteggi Perequativi Per Le Aziende Grafiche
Le maggiorazioni per lavori a turno e quelle previste dalle norme tecniche delle singole specializzazioni del presente contratto, salvo i casi in cui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali, saranno computate nei vari istituti contrattuali come segue, ad eccezione delle condizioni in atto eventualmente più favorevoli:
– per le ferie, in base a quanto avrebbe percepito il lavoratore se avesse prestato servizio;
– per la 13esima mensilità e la gratifica natalizia, in base alla media maturata nell’anno ai titoli di cui sopra.
art. 32
Assenze
Tutte le assenze debbono essere giustificate.
Le giustificazioni debbono essere presentate entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
Per la comunicazione e la giustificazione dell’assenza per malattia ed infortuni si fa riferimento alle norme di cui agli artt. 9, Parte Seconda, Operai e 13, Parte Terza, Impiegati.
art. 33
Permessi
Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari.
Potranno altresi’ essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell’azienda.
In particolare considerazione saranno tenute inoltre le richieste di permessi per consentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli organismi scolastici di cui alla legge n. 416/1974.
Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione e’ dovuta al lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate.
Ai giovani apprendisti di ambo i sessi che documenteranno di frequentare con profitto scuole professionali serali, riconosciute o registrate dall’ENIPG, saranno concessi permessi per frequentarle, senza operare nessuna trattenuta sulla retribuzione.
Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno concessi permessi retribuiti, per esigenze di studio, nella misura di 1 settimana di calendario all’anno. Tali permessi si aggiungeranno ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame previsti dall’art. 10 della legge n. 300 del 1970.
Inoltre ai lavoratori predetti potranno essere concessi per le stesse esigenze permessi non retribuiti fino ad un massimo di 1 settimana di calendario all’anno.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio del diritto di cui ai commi precedenti.
La rappresentanza sindacale unitaria potrà optare tra il trattamento sopra indicato ed eventuali trattamenti aziendali esistenti per lo stesso titolo.
art. 34
Congedi Per Formazione E Per Formazione Continua
a) Congedi per formazione
1. Ai sensi dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l’intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2. L’accoglimento della richiesta di congedo potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative.
In particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di:
– oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
– mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo di frequenza ai corsi.
3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per l’esercizio del congedo, non dovranno essere superiori all’1% all’anno della forza occupata nell’unità produttiva medesima al 31 dicembre dell’anno precedente. Nelle aziende con più di 50 dipendenti sarà comunque consentito un congedo all’anno per formazione.
4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad 1 mese coincidente con il mese solare.
5. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di almeno 60 giorni.
6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non e’ computabile nell’anzianità di servizio e non e’ cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL.
7. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo e’ interrotto.
b) Congedi per formazione continua
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua.
2. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.
art. 35
Portatori Di Handicap
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 68/1999 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
art. 36
Aspettativa
L’azienda, ai sensi della legge n. 162/1990 e del D.P.R. n. 309/1990, concederà un periodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta:
a) in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio sanitario nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni;
b) per documentata necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni di tossicodipendenza.
Inoltre al lavoratore a tempo indeterminato non in prova che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, l’azienda può concedere un periodo di aspettativa senza diritto alla retribuzione ne’ maturazione di anzianità ad alcun titolo.
art. 37
Diritto Allo Studio
I lavoratori che, fuori dell’ipotesi di cui all’art. 32, al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all’attività dell’azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.
Le ore di permesso da utilizzare nell’arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno.
All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda o nell’unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2,5% del totale della forza occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva mediante accordi con la rappresentanza sindacale unitaria.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite per triennio utilizzabili anche in un solo anno, sempreche’ il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento della metà del monte ore triennale o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 4, la Direzione e la rappresentanza sindacale unitaria stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al comma 4, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con l’indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la rappresentanza sindacale unitaria. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al comma 4, e’ costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
L’applicazione della percentuale di cui al comma 4 avverrà assicurando l’esercizio del diritto allo studio ad almeno 1 lavoratore per ciascuna azienda.
art. 38
Mutamento Di Mansioni
Ai sensi dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o a quelle corrispondenti al gruppo professionale e livello retributivo superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva trascorso il periodo di 1 mese se operaio e di 3 mesi se impiegato nel disimpegno delle mansioni superiori, a meno che si tratti di sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
art. 39
Passaggio Di Qualifica
Nel caso di passaggio di qualifica l’anzianità trascorsa nella qualifica di provenienza deve valere agli effetti del preavviso, delle ferie e del trattamento di malattia.
Per quanto concerne invece gli scatti di anzianità, gli scatti già maturati nella qualifica di provenienza vengono considerati utili ai fini del computo degli scatti complessivi secondo la normativa ed entro i limiti contemplati dall’art. 9, Parte Terza, Impiegati.
art. 40
Servizio Militare
In conformità al D.L.C.P.S. n. 303/1946, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
La norma di cui sopra si applica subordinatamente all’osservanza dell’obbligo, da parte del lavoratore, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo trascorso in servizio e’ computato agli effetti dell’anzianità.
art. 41
Trasferte
Ai lavoratori in missione per esigenze di servizio l’azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiori alla I classe);
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio – nei limiti della normalità – quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della missione.
art. 42
Trasferimenti
I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini, e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare a richiesta del lavoratore in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite la rappresentanza sindacale unitaria.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 30 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso, salvo che per i quadri e per i lavoratori dei gruppi A e B per i quali all’atto dell’assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell’azienda di disporre il trasferimento o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se’, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda.
E’ dovuta inoltre la diaria una tantum nella misura di 1/3 della retribuzione mensile al lavoratore celibe senza conviventi a carico, e nella misura di 2/3 della retribuzione mensile, oltre a 1/15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di 1 mese.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell’ambito della provincia e comunque entro il raggio di 50 km dalla sede di lavoro.
art. 43
Tutela Della Maternità E Della Paternità
Ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, cosi’ come modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, le lavoratrici, salve le ipotesi di cui al comma 3, art. 54 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza, accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonche’ fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di cui all’art. 28 del citato D.Lgs., per tutta la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno del bambino.
La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione e affidamento sulla base della disciplina di cui all’art. 54, comma 9, del suddetto decreto legislativo.
Esse non possono essere adibite al lavoro:
a) durante i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Durante il periodo di congedo di maternità di cui al comma precedente, le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, con deduzione di quanto percepiscono allo stesso titolo dal parte dell’INPS.
Agli effetti della determinazione della retribuzione si terrà conto dell’importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice/lavoratore nel periodo mensile precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo per maternità.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali o derivanti da disposizioni di legge con quelle di cui ai commi precedenti.
I periodo di congedo obbligatorio di maternità sono computati ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia o 13esima mensilità e alle ferie.
Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, per ogni bambino nei primi suoi 8 anni di vita, ciascun genitore e’ tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell’articolo 32 e all’art. 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedi di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabile a 7 nel caso di cui al comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 26 marzo 2001.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi parentali e’ elevato a 11 mesi.
Per il periodo di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori sarà corrisposta da parte dell’INPS, fino al terzo anno di vita del bambino un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra genitori di 6 mesi.
I periodi di congedo parentale facoltativo sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13esima mensilità o gratifica natalizia. Il datore di lavoro deve consentite alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino 2 periodi di riposo, anche cumulabili durante le giornate. Il riposo e’ uno solo quando l’orario giornaliero e’ inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al padre;
b) in alternativa alla madre dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39, comma 1 del D.Lgs. citato, possono essere utilizzate anche dal padre. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alla malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi’ diritto ad astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.
Per fruire di tali congedi, il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale con esso convenzionato.
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodo sopra indicati.
I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati solo ai fini dell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13esima mensilità o gratifica natalizia.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e’ previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
Tale disposizione si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
Nel caso di dimissioni presentate ai sensi di quanto sopra, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
L’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione delle lavoratrici e lavoratori in congedo può avvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio del congedo.
art. 44
Trattamento Di Fine Rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.
La quota e’ proporzionalmente ridotta per frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Per quanto riguarda i criteri di computo dell’indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, restano valide le norme di cui agli artt. 17, Parte Seconda e 19, Parte Terza del CCNL 19 maggio 1979.
Per gli impiegati e’ in facoltà dell’azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’azienda; nessuna detrazione e’, invece, ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall’art. 16, Parte Terza, Impiegati, nonche’ dall’art. 3, Parte Quarta, Quadri, del presente contratto.
N.B.: Fino al 31 dicembre 1989 la quota di cui al comma 1 veniva attribuita agli operai nelle proporzioni di seguito indicate:
operai grafici ed editoriali: 25,38/30
operai cartotecnici: 27,69/30
art. 45
Indennità In Caso Di Morte
In caso di morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
In mancanza delle persone indicate al comma 1, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell’articolo 2122 del Codice civile come modificato dalla sentenza n. 8 del 1972 della Corte Costituzionale.
art. 46
Appalti
Nelle aziende con più di 200 dipendenti e’ vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione a meno che non riguardi attività cosi’ specialistiche da potersi ritenere completamente al di fuori del campo di attività dell’azienda.
Le attività elencate nel campo di applicazione del presente contratto potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il presente contratto collettivo di lavoro.
Nel caso in cui l’appalto sia affidato a società cooperativa e la prestazione di lavoro venga resa dai soci cooperatori, nel contratto di appalto dovrà essere inserita una clausola che vincola la cooperativa a riconoscere ai soci un trattamento economico-normativo, globalmente equivalente a quello applicabile ai dipendenti della cooperativa.
Per quanto riguarda l’attività di informazione e assistenza on-line per la clientela, la previsione di cui al comma 2 si applica limitatamente alle società di call center che prestino la propria attività specialistica in via continuativa ed esclusiva a favore di aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto.
L’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro può essere attestata mediante la certificazione di adesione alla Organizzazione imprenditoriale stipulante.
In mancanza di rapporto associativo, le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad esempio attraverso attestazione dell’Ispettorato del lavoro) la prova dell’integrale applicazione del CCNL.
Le aziende comunicheranno periodicamente alla RSU nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonche’ il genere e la quantità dei lavori.
art. 47
Lavoro Esterno E A Domicilio
Ferme restando le norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, come modificato dalla legge n. 858/1980, le Parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonche’ il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l’osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
c) il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia sarà corrisposto nella misura del 18% della retribuzione;
d) il compenso in sostituzione del preavviso e del trattamento di fine rapporto verrà corrisposto nella misura del 6% della retribuzione;
e) il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo deve comunque consentire al lavoratore di normale capacità lavorativa, nell’ambito delle 8 ore giornaliere, un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista dal presente contratto per i lavoratori interni della stessa categoria.
E’ vietata l’assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ai propri dipendenti interni.
Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione, quando non siano specialistici ed abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della Casa editrice, saranno svolti all’interno dell’azienda, sempreche’ non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente CCNL o commessi ai sensi dell’art. 2230 del Codice civile.
art. 48
Regolamento Interno Di Azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
art. 49
Diffusione Di Libri E Riviste
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti la rappresentanza sindacale unitaria potrà promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le Parti stipulanti il presente contratto.
art. 50
Distribuzione Del Contratto Ed Esclusiva Di Stampa
Le aziende distribuiranno gratuitamente una copia del presente contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato secondo le modalità concordate tra le Parti stipulanti.
Per l’applicazione di quanto sopra disposto ha valore esclusivamente l’edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti.
E’ vietata la riproduzione totale o parziale del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro senza autorizzazione delle Parti stipulanti.
art. 51
Licenziamenti
Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e individuali valgono le norme di legge in materia.
art. 52
Trasferimento Di Azienda – Cessazione Di Attività
In caso di trasferimento di azienda si applicano le norme di cui all’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, cosi’ come modificata dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18.
In caso di licenziamento per cessazione di attività o trasferimento d’azienda (escluso il caso del fallimento e la liquidazione forzata) per gli operai il periodo di preavviso previsto dall’art. 11, Parte Seconda sarà elevato a 4 settimane.
art. 53
Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda, tramite la rappresentanza sindacale unitaria dovranno essere deferite alle competenti organizzazioni territoriali industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L’iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle organizzazioni territoriali industriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro 60 giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell’associazione nazionale.
art. 54
Inscindibilità Delle Disposizioni Del Contratto – Trattamento Di Miglior Favore
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.
Ferma l’inscindibilità di cui sopra, le Parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.
art. 55
Norme Complementari
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Parte 2
Parte Seconda – Operai
PARTE SECONDA – OPERAI
art. 1
Periodo Di Prova
L’assunzione in servizio dell’operaio può avvenire con un periodo di prova, da notificarsi per iscritto, non superiore a 2 mesi di prestazione effettiva, prorogabili consensualmente di un altro mese di prestazione effettiva.
Non sono ammesse altre protrazioni ne’ la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avere luogo da ciascuna delle 2 Parti senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto dell’operaio spetta la normale distribuzione per il periodo di servizio prestato; inoltre se la prova ha avuto una durata superiore a 15 giorni sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la misura e i criteri previsti dall’art. 44, Parte Prima, Norme Generali; se la prova ha avuto una durata superiore al mese saranno corrisposti anche i ratei di ferie maturati secondo la misura e i criteri previsti dall’art. 5.
Alla scadenza del periodo di prova, l’operaio si intenderà confermato in servizio ove l’azienda non abbia proceduto alla disdetta.
Per i contratti a tempo determinato di durata inferire all’anno il periodo di prova e’ non superiore a 1 mese.
art. 2
Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo
Il lavoro straordinario e’ quello effettuato oltre l’orario normale medio settimanale di cui all’art. 28, Parte Prima, Norme Generali, con esclusione del prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell’orario di lavoro.
Per il lavoro svolgentesi a turno, di cui all’art. 28, Parte Prima, Norme Generali, lo straordinario si computa dopo l’orario stabilito per ciascun turno.
Il lavoro straordinario e’ ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria.
Tuttavia nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l’azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone contestuale comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria.
Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea:
– il recupero di ritardi non strutturali che impedirebbero il completamento nei tempi dovuti di commesse con scadenza la cui mancata osservanza determina danni economici o da penali all’azienda;
– la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale;
– l’evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
Ai sensi del D.Lgs. n. 532/1999 e’ considerato lavoro notturno quello svolto consecutivamente tra le 22,00 e le 5,00, salvo il caso del lavoro compreso nel II e III turno, di cui all’art. 29, Parte prima, Norme generali.
Per i lavoratori turnisti ai fini dell’applicazione della maggiorazione per turno il lavoro notturno coincide con quello del terzo turno.
E’ considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo la parte terminale del terzo turno, iniziato di sabato, nonche’ per quelle particolari mansioni (guardiani, custodi e portieri) per le quali, ai sensi di legge, e’ consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Per questi ultimi (guardiani, custodi e portieri) e’ considerato lavoro festivo quello compiuto in giorno di riposo compensativo e per la prestazione domenicale la retribuzione oraria sarà maggiorata del 15%. Anche per le lavorazioni elencate nella Tabella III del D.M. 22 giugno 1935 di cui al paragrafo 3 dell’art. 29, Parte Prima, Norme Generali, e’ considerato festivo il lavoro svolto nel giorno di riposo compensativo.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria:
– lavoro straordinario feriale: 35%;
– lavoro notturno: 60%;
– lavoro festivo: 60%.
Lavoro straordinario non collegato con l’orario normale:
– se diurno: 35%, con un minimo di 2 ore di retribuzione;
– se notturno: 60%, con un minimo di 3 ore di retribuzione.
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ai soli effetti della determinazione del compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo, la retribuzione oraria si calcola dividendo la retribuzione giornaliera per le ore di lavoro contrattualmente stabilite per ciascun turno.
art. 3
Interruzione Di Lavoro – Recuperi
In caso di interruzione temporanea di lavoro per causa di forza maggiore verificatasi dopo l’inizio del lavoro, all’operaio sarà corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso.
Nel caso che l’interruzione si verifichi prima dell’inizio del lavoro, all’operaio competerà egualmente la retribuzione normale qualora non sia stato tempestivamente preavvisato dell’interruzione stessa e ciò con i medesimi limiti di cui al precedente comma.
In tutti i casi restano fermi per l’azienda sia il diritto di rimborso a termine di legge nei riguardi della cassa integrazione guadagni e sia la facoltà di adibire gli operai ad altri lavori durante il periodo di interruzione.
E’ in facoltà dell’azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all’operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
I recuperi dovranno avvenire in via continuativa e per non più di un ora al giorno, con inizio entro e non oltre il 15esimo giorno dalla ripresa del lavoro.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dal presente articolo.
art. 4
Riposo Settimanale E Giorni Festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri, lavori particolari, attività stagionali, ecc.).
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, le seguenti:
a) festività nazionali:
– 25 aprile;
– 1 maggio;
– 2 giugno;
b) altre festività:
– Capodanno;
– Epifania;
– lunedi’ successivo alla Pasqua;
– 15 agosto (Assunzione della B.M.V.);
– 1 novembre (Ognissanti);
– 8 dicembre (Immacolata Concezione);
– 25 dicembre (S. Natale);
– 26 dicembre (S. Stefano);
– la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento (per le unità produttive ubicate nel comune di Roma 29 giugno – SS. Pietro e Paolo). Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita.
Localmente o aziendalmente potrà sostituirsi la giornata di S. Stefano con altra giornata. Per le festività di cui ai punti a) e b) il trattamento sarà il seguente.
1) Se l’operaio non presta la sua opera, anche se la festività ricorra di domenica o nel giorno di riposo compensativo, avrà diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale contrattuale.
2) In caso di prestazione di lavoro sarà corrisposta, oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione delle ore di lavoro effettivamente prestate, maggiorata del 60%.
Dovrà essere egualmente corrisposto per intero il trattamento economico di cui al punto 1) al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro, per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell’orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volontà del lavoratore, salvi, per quanto concerne le festività di cui al punto b), i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre 2 settimane.
Nel caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio l’azienda integrerà il trattamento degli istituti mutualistici ed infortunistici, ove corrisposto, fino a raggiungere la retribuzione che per detta festività l’operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato o infortunato.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, cosi’ come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, vengono riconosciute 4 giornate di riposo retribuite.
Per quanto riguarda le 2 festività la cui celebrazione e’ spostata alla domenica successiva (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
art. 5
Ferie
Gli operai e gli apprendisti ultrasedicenni, hanno diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con la retribuzione commisurata all’orario contrattuale, pari a 27 giorni lavorativi.
Pertanto, in caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni, i giorni di ferie frazionati sono calcolati per 1,2 ciascuno sia ai fini del computo del periodo di ferie sia ai fini della retribuzione relativa.
Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai sensi dell’art. 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, non dovrà essere inferiore ai 30 giorni.
Comunque agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.
Nel caso di risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo agli operai e agli apprendisti spetterà il compenso per le ferie maturate. Qualora la risoluzione avvenga nel corso dell’anno il compenso sarà proporzionato ai mesi interi di anzianità.
Si computano, nell’anzianità, agli effetti della maturazione al diritto delle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a 3 mesi complessivi nell’anno.
L’epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di norma nel periodo maggio-ottobre, contemporaneamente per l’intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente, continuativamente per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo.
La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
A meno di diverse esigenze connesse alla attività produttiva, le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.
art. 6
Congedo Matrimoniale
In caso di matrimonio l’operaio ha diritto ad un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi con un compenso di 13 giornate di retribuzione, di cui 7 giorni quale anticipo per conto dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per quant’altro non previsto dal presente articolo valgono le norme di cui all’accordo interconfederale vigente in materia.
art. 7
Gratifica Natalizia
La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti e’ stabilita, per ciascun anno, nella misura di 200 ore di retribuzione e, fermo restando quanto previsto dalla Nota a verbale n. 2 all’art. 9, Parte Seconda, Malattia ed infortunio, dal relativo importo non dovrà essere effettuata alcuna detrazione di quanto corrisposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale o dall’INAIL per i casi di malattia o d’infortunio sul lavoro.
Il pagamento avverrà di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, nonche’ i periodi di assenza per regolari permessi quando siano complessivamente di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Per le sospensioni di lavoro valgono le deliberazioni adottate dall’INPS.
art. 8
Aumenti Periodici Di Anzianità
Agli operai per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L’importo degli aumenti – rapportato a mese – e’ il seguente:
B/1 = € 14,46;
B/2 = € 13,94;
B/3 = € 13,43;
C/1 = € 12,91;
C/2 = € 12,39;
D/1 = € 11,88;
D/2 = € 11,36;
E = € 10,33.
Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Tuttavia qualora vi sia automatismo di carriera l’anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’operaio avrà completato il previsto iter professionale della propria specializzazione.
Poiche’ l’anzianità valida per la maturazione degli scatti e’ quella aziendale, in caso di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente al livello di acquisizione e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di livello che avvengono nel corso dell’iter professionale di carriera.
art. 9
Malattia Ed Infortunio
Le assenze e le prosecuzioni d’assenza per malattia dovranno essere comunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro del lavoratore interessato, salvo casi di comprovato impedimento e sempreche’ l’azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione, e giustificate con il recapito o con l’invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’azienda del certificato rilasciato dal medico curante su apposito modulo, entro 2 giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato impedimento.
Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:
1) il lavoratore assente per malattia e’ tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all’art. 5 della legge n. 638/1983, disponibile per le visite di controllo;
2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate, su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica condotta dalle rispettive organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3) il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini informativi, per l’intero periodo di malattia;
4) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.
Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell’assenza.
A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro
L’operaio non in prova che e’ assente dal lavoro per malattia ha diritto al seguente trattamento.
1) Conservazione del posto, senza interruzione di anzianità per tutta la durata della malattia fino ad un massimo di 12 mesi; in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi.
Per anzianità di servizio fino a 6 anni, corresponsione da parte dell’azienda a partire dal primo giorno e fino al 180esimo giorno, di una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni di legge e/o di altre norme, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera di fatto netta (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario), ragguagliata ad un sesto dell’orario contrattuale settimanale.
Per quanto concerne gli apprendisti trova applicazione l’anzidetta normativa con la sola differenza che agli stessi sarà corrisposto il 50% della normale retribuzione contrattuale.
Per anzianità di servizio superiore a 6 anni, oltre al trattamento di cui al comma precedente, l’azienda corrisponderà per i successivi 4 mesi il 50% della normale retribuzione di fatto netta come sopra definita. Tale trattamento aggiuntivo non può sommarsi all’indennità INPS e pertanto opererà esclusivamente per i periodi, all’interno dei 4 mesi successivi al primo semestre, non coperti dall’intervento economico dell’INPS.
Agli effetti del trattamento come sopra fissato e’ considerata malattia anche l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro purche’ esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili all’operaio stesso.
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
L’operaio assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al seguente trattamento.
1) Conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’INAIL l’indennità di invalidità temporanea.
2) Corresponsione da parte dell’azienda, oltre l’intera retribuzione per la giornata nella quale e’ avvenuto l’infortunio, di una integrazione, a partire dal giorno seguente l’infortunio e fino alla scadenza dell’anzidetto periodo di conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera normale di fatto netta (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario) che sarà ragguagliata ad un sesto dell’orario contrattuale settimanale.
L’anzidetto trattamento spetta anche all’apprendista.
Le aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto dagli istituti mutualistici. Conseguentemente le aziende provvederanno a farsi rilasciare dai lavoratori apposita delega, d’accordo con gli enti assicuratori.
Il trattamento economico previsto dal presente articolo non e’ cumulabile con altri eventuali analoghi trattamenti aziendali o locali derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Qualora le cause di assenza previste dal presente articolo perdurino oltre i termini di conservazione del posto stabiliti dall’articolo stesso e’ in facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto corrispondendo all’operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il preavviso.
Analogamente, nel caso in cui, per il perdurare della malattia o dell’infortunio oltre i termini di cui sopra, l’operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell’operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente, escluso il preavviso.
Se l’operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma restando la facoltà di far accertare la malattia stessa ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, corrisponderà la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso, con la detrazione di quanto e’ dovuto, per i giorni stessi, dall’INPS.
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a livello inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale livello inferiore. Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a livello inferiore.
Nota a verbale n. 1
In caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della CIG ordinaria e straordinaria e di conseguente non corresponsione da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale, la integrazione da parte della azienda di quanto il lavoratore percepisce dagli istituti assicurativi sarà effettuata fino al raggiungimento del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito dall’INPS per cassa integrazione.
Nota a verbale n. 2
L’integrazione a carico della azienda dell’indennità di malattia o infortunio non e’ comprensiva delle quote afferenti la gratifica natalizia e le retribuzioni differite ad essa equiparate che rimangono a carico dell’INPS e dell’INAIL.
Dichiarazione a verbale
L’azienda potrà concedere un periodo di aspettativa, non retribuita e per un massimo di 6 mesi, su richiesta di lavoratori che abbiano superato il periodo massimo di conservazione del posto e che si trovino in comprovate condizioni di salute di particolare gravità.
art. 10
Corresponsione Della Retribuzione E Delle Indennità
La retribuzione sarà corrisposta settimanalmente o per altro periodo, anche con assegno circolare.
La corresponsione della retribuzione e delle indennità spettanti all’operaio per cessazione del rapporto di lavoro sarà accompagnata da una busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o prospetto, nonche’ sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all’atto del pagamento.
art. 11
Preavviso Di Licenziamento E Di Dimissioni
Il licenziamento dell’operaio non in prova e non ai sensi dell’art. 12 o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso di 2 settimane per gli operai con anzianità fino a 10 anni e di 3 settimane per gli operai con anzianità superiore ai 10 anni.
Il preavviso di regola deve essere dato per iscritto l’ultimo giorno della settimana lavorativa ed avere decorrenza dal primo giorno della successiva.
In caso di dimissioni senza preavviso l’azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all’operaio l’equivalente del preavviso da questi non dato.
L’azienda può anche esonerare l’operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
L’operaio che ha ricevuto il preavviso può interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza del preavviso stesso, con la sola retribuzione relativa al periodo lavorato.
La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 12
Disciplina Del Lavoro
Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
– rimprovero verbale o rimprovero scritto;
– multa sino a 3 ore di lavoro normale;
– sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
– licenziamento senza preavviso.
L’importo delle multe sarà devoluto ad una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d’accordo fra la Direzione e la rappresentanza sindacale unitaria.
Nelle mancanze sottoelencate, a titolo indicativo, all’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei 6 mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando l’operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l’assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall’art. 9, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove e’ fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purche’ non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorche’ si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l’operaio colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente punto i), salvo però il diritto dell’azienda di operare sull’indennità e fino alla concorrenza dell’indennità stessa le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensioni nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a 2 sospensioni;
4) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
5) prestare la propria opera presso aziende che svolgono attività similari a quella presso la quale e’ occupato;
6) insubordinazione grave verso i superiori;
7) furto;
8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
9) risse nell’azienda;
10) reati di cui al punto 4) commessi nell’ambito aziendale;
11) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.
Parte 3
Parte Terza – Impiegati
PARTE TERZA
IMPIEGATI
art. 1
Periodo Di Prova
L’assunzione dell’impiegato può avvenire con un periodo di prova, da notificarsi per iscritto, non superiore a 4 mesi di prestazione effettiva, prorogabile consensualmente di altri 2 mesi di prestazione effettiva, per gli impiegati del gruppo professionale A e non superiore a 2 mesi di prestazione effettiva, prorogabili consensualmente di 1 altro mese di prestazione effettiva, per gli impiegati degli altri gruppi professionali.
Non sono ammesse altre protrazioni ne’ la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avere luogo da ciascuna delle 2 Parti senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto dell’impiegato spetta la normale retribuzione per il periodo di servizio prestato; inoltre, se la prova ha avuto una durata superiore a 15 giorni sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la misura e i criteri previsti dall’art. 42, Parte Prima, Norme Generali; se la prova ha avuto una durata superiore al mese, saranno corrisposti anche i ratei di ferie maturati secondo la misura ed i criteri previsti dall’art. 6.
Alla scadenza del periodo di prova, l’impiegato s’intenderà confermato in servizio ove l’azienda non abbia proceduto alla disdetta.
I versamenti previdenziali si effettuano anche durante il periodo di prova, fatta eccezione per il contributo dovuto all’Istituto nazionale delle assicurazioni per la cassa di previdenza per gli impiegati. Detto contributo dovrà essere corrisposto, dopo superato il periodo di prova, con decorrenza dalla data di assunzione.
art. 2
Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo
Il lavoro straordinario e’ quello effettuato oltre l’orario normale medio settimanale di cui all’art. 29, Parte Prima, Norme Generali, con esclusione del prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell’orario di lavoro.
Per il lavoro svolgentesi a turno, di cui all’art. 29, Parte Prima, Norme Generali, lo straordinario si computa dopo l’orario stabilito per ciascun turno.
Il lavoro straordinario e’ ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria.
Tuttavia nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l’azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone contestuale comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria.
Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea:
– il recupero di ritardi non strutturali che impedirebbero il completamento nei tempi dovuti di commesse con scadenza la cui mancata osservanza determina danni economici o da penali all’azienda;
– la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale;
– l’evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.
Ai sensi del D.Lgs. n. 532/1999 e’ considerato lavoro notturno quello svolto consecutivamente tra le ore 22,00 e le 5,00 salvo per il caso del lavoro compreso nel II e III turno, di cui all’art. 29, Parte Prima, Norme Generali.
Per i lavoratori turnisti ai fini dell’applicazione della maggiorazione per turno il lavoro notturno coincide con quello del terzo turno.
E’ considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo la parte terminale del terzo turno iniziato di sabato, nonche’ per quelle particolari mansioni (guardiani, custodi e portieri) per le quali, ai sensi di legge, e’ consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in un altro giorno della settimana.
Per questi ultimi (guardiani, custodi e portieri) e’ considerato lavoro festivo quello compiuto in giorno di riposo compensativo e per la prestazione domenicale la retribuzione con riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria:
– lavoro straordinario feriale: 35%;
– lavoro notturno: 60%;
– lavoro festivo: 60%.
Lavoro straordinario non collegato con l’orario normale:
– se diurno: 35%, con un minimo di 2 ore di retribuzione;
– se notturno: 60%, con un minimo di 3 ore di retribuzione.
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ai soli effetti della determinazione del compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo, la retribuzione oraria si calcola dividendo la retribuzione giornaliera per le ore di lavoro contrattualmente stabilite per ciascun turno.
art. 3
Quota Oraria
Per il computo della retribuzione normale oraria si dividerà la retribuzione mensile per 170, e per l’orario collegato al turno notturno per 156.
art. 4
Sospensione O Riduzione Di Lavoro
Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, in caso di diversa sospensione di lavoro o riduzione dell’orario di lavoro disposte dall’azienda, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.
art. 5
Riposo Settimanale E Giorni Festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, le seguenti:
a) festività nazionali:
– 25 aprile;
– 1 maggio;
– 2 giugno;
b) altre festività:
– Capodanno;
– Epifania;
– lunedi’ successivo alla Pasqua;
– 15 agosto (Assunzione della B.M.V.);
– 1 novembre (Ognissanti);
– 8 dicembre (Immacolata Concezione);
– 25 dicembre (S. Natale);
– 26 dicembre (S. Stefano);
– la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento (per le unità produttive ubicate nel comune di Roma 29 giugno – SS. Pietro e Paolo). Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita.
In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, s’intende che il pagamento della festività stessa e’ compreso nella retribuzione mensile percepita dall’impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione del normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spetterà all’impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso in cui le festività sopra elencate cadano di domenica, sarà dovuto, oltre la normale retribuzione mensile, 1/26 della retribuzione stessa.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, cosi’ come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, vengono riconosciute 4 giornate di riposo con decorrenza della retribuzione.
Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione e’ spostata alla domenica (4 novembre), l’impiegato beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
art. 6
Ferie
Gli impiegati hanno diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
grafici ed editoriali:
– 27 giorni lavorativi;
cartotecnici:
– 27 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 15 anni compiuti;
– 30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni compiuti.
In caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni, i giorni di ferie frazionati sono calcolati per 1,2 ai fini del computo del periodo di ferie.
A meno di diverse esigenze connesse alla attività produttiva, le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico senza prolungamento del periodo feriale.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi ne’ nella giornata di sabato per le aziende che abbiano attuato la concentrazione dell’orario di lavoro nei primi 5 giorni della settimana.
Nel fissare l’epoca sarà tenuto conto da parte dell’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell’impiegato.
Comunque agli impiegati non in prova, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.
Nel caso di risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo agli impiegati non in prova spetterà il compenso per le ferie maturate.
Qualora la risoluzione avvenga nel corso dell’anno il compenso sarà proporzionato ai mesi interi di anzianità.
L’assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso.
art. 7
Congedo Matrimoniale
Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
art. 8
Tredicesima Mensilità
L’azienda corrisponderà una 13esima mensilità pari a 30/26 della retribuzione mensile percepita dall’impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, l’impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13esima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.
La frazione di mese non superiore a 15 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerata come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
art. 9
Aumenti Periodici Di Anzianità
Agli impiegati per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziato per ciascun livello retributivo.
L’importo degli aumenti – rapportato a mese – e’ il seguente:
Gruppo A = € 16,01;
B/1 = € 14,46;
B/2 = € 13,94;
C/1 = € 12,91;
C/2 = € 12,39.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Poiche’ l’anzianità valida per la maturazione degli scatti e’ quella aziendale, in caso di passaggio di livello si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore valevole per il livello di acquisizione e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
NORME APPLICATIVE PER GLI IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 19 MAGGIO 1979
1) Impiegati grafici, editoriali e cartotecnici
Gli impiegati grafici, editoriali e cartotecnici hanno diritto alla maturazione di un importo massimo complessivo corrispondente a 12 scatti.
2) Passaggi di livello
a) Impiegati grafici ed editoriali
Nei casi di passaggio di livello si farà luogo, sino a concorrenza dei nuovi valori base contrattuali, all’assorbimento degli eventuali scatti di anzianità già maturati e l’eventuale eccedenza verrà mantenuta in cifra con diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal nuovo regime nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 12 scatti.
b) Impiegati cartotecnici
Nei casi di passaggio di livello verrà mantenuta la cifra già maturata a titolo di scatti con diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal presente articolo nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 12 scatti.
Per gli aumenti periodici maturati anteriormente al 19 maggio 1979 viene richiamata la precedente normativa di settore.
art. 10
Retribuzione
La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese, anche con assegno circolare, con la specificazione dei suoi elementi costitutivi liquidabili mensilmente.
Nel caso che l’azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l’impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e del mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all’impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
art. 11
Indennità Di Cassa
All’impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verrà corrisposta una maggiorazione nella misura del 7% dello stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all’art. 30, Parte Prima, Norme Generali, della sua categoria di assegnazione.
Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell’impiegato.
art. 12
Alloggio
Qualora nella località ove l’impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio ne’ adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 km, l’azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
art. 13
Malattia Ed Infortunio
Le assenze e le prosecuzioni di assenza per malattia dovranno essere comunicate al datore di lavoro con la massima tempestività e giustificate con il recapito o con l’invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’azienda del certificato rilasciato dal medico curante su apposito modulo, entro due giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato impedimento.
Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:
1) il lavoratore assente per malattia e’ tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all’art. 5 della legge n. 638/1983, disponibile per le visite di controllo;
2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate, su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica condotta dalle rispettive organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3) il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini informativi, per l’intero periodo di malattia;
4) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.
Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell’assenza.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all’impiegato, verrà accordato all’impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell’intera retribuzione per 6 mesi;
2) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell’intera retribuzione per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi.
In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi.
In caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione dal lavoro con intervento della CIG ordinaria o straordinaria il trattamento economico netto sarà ragguagliato a quello che l’impiegato avrebbe percepito dall’INPS per cassa integrazione.
Uguali diritti spetteranno all’impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l’azienda proceda al licenziamento dell’impiegato, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’impiegato di riprendere servizio, l’impiegato stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto di cui all’art. 42, Parte Prima, Norme Generali.
Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
Per l’assistenza di malattia a favore dell’impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
Per quanto concerne il trattamento economico dell’apprendista in caso di malattia od infortunio non sul lavoro, sarà corrisposta, da parte dell’azienda, nell’ambito del periodo di conservazione del posto, a partire dal primo giorno fino al 180esimo giorno, un’erogazione pari al 50% della normale retribuzione contrattuale.
Dichiarazione a verbale
L’azienda potrà concedere un periodo di aspettativa, non retribuita per un massimo di 6 mesi, su richiesta di lavoratori che abbiano superato il periodo massimo di conservazione del posto e che si trovino in comprovate condizioni di salute di particolare gravità.
art. 14
Infortuni Sul Lavoro E Malattia Professionale
Agli impiegati, per i quali sussiste l’obbligo di legge di assicurazione all’INAIL, si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell’attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall’impiegato al proprio capo diretto, il quale provvederà affinche’ sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accada all’impiegato in lavoro fuori dallo stabilimento, la denunzia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
Durante il periodo in cui viene corrisposta dall’INAIL l’indennità di invalidità temporanea l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto.
Superato detto periodo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro potrà essere risolto dal datore di lavoro, o su richiesta dell’impiegato, rispettivamente con le stesse modalità e trattamenti di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo precedente.
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, I’impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sarà corrisposta da parte dell’azienda, oltre alla retribuzione per la giornata nella quale e’ avvenuto l’infortunio, una integrazione a partire dal giorno seguente l’infortunio stesso e fino alla scadenza del periodo contrattuale di conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della retribuzione normale netta (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario).
Nel caso di infortunio o di malattia professionale saranno assorbite, fino a concorrenza, le eventuali integrazioni aziendali in atto e i trattamenti economici come sopra fissati non sono cumulabili con eventuali analoghi trattamenti aziendali o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
art. 15
Preavviso Di Licenziamento E Di Dimissioni
Il licenziamento dell’impiegato non in prova e non ai sensi dell’art. 17 o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
A) Per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo A;
2) mese 1 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo B;
3) mese 1 per gli impiegati dei gruppi C e D.
B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
1) mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo A;
2) mesi 2 per gli impiegati del gruppo B;
3) mese 1 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo C.
C) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
1) mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo A;
2) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo B;
3) mesi 2 per gli impiegati del gruppo C.
I termini di disdetta decorrono dall’1 o dal 15 di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto. E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.
art. 16
Previdenza
A favore degli impiegati regolati dal presente contratto e’ mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l’art. 25 del Contratto collettivo 5 agosto 1937 con le successive modifiche ed integrazioni.
art. 17
Disciplina Del Lavoro
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’azienda;
c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, non divulgare notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di produzione dell’azienda, non farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni o campionature;
d) rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo della presenza;
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;
g) comunicare l’assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura dell’art. 13, salvo il caso di impedimento giustificato.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi’ gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano cosi’ gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.
Parte 4
Parte Quarta – Quadri
PARTE QUARTA
QUADRI
art. 1
Classificazione
La categoria di quadro, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 190/1985, si colloca in una posizione intermedia tra i dirigenti e gli impiegati con funzioni direttive e viene attribuita ai lavoratori che con un superiore grado di responsabilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgano con ampia attribuzione di autonomia decisionale funzioni di centrale rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi d’impresa.
art. 2
Trattamento Normativo
Al quadro si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati di gruppo A.
art. 3
Trattamento Economico
In relazione alla particolare funzione esercitata dei quadri a decorrere dal 2004 la retribuzione annua degli stessi ai sensi dell’art. 30, Parte Prima – Nomenclatura – (comprensiva quindi di superminimi, premi ed altri emolumenti comunque denominati) non può essere inferiore ad un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7%.
Nel caso di retribuzioni inferiori, la differenza sarà corrisposta nel mese di dicembre a titolo di importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo.
art. 4
Coperture Assicurative
In aggiunta a quanto previsto dagli artt. 42 e 43 della Parte Prima, Norme Generali, l’azienda erogherà a favore del quadro, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma pari ad € 20.658,27 se non vi sono familiari a carico, ad € 25.822,84 se il nucleo familiare risulta composto dal coniuge ovvero da un solo figlio a carico e a € 30.987,41 se il nucleo familiare risulta composto dal coniuge da uno o più figli a carico, ovvero da più figli a carico.
A tal fine l’azienda provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dell’onere aziendale eventualmente derivante da quanto previsto al comma precedente.
L’azienda inoltre stipulerà, nell’interesse del quadro, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
a) una somma pari a 4 annualità della retribuzione di fatto in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro;
b) una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi;
c) una somma a favore degli aventi diritto, pari a 3 annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di morte causata dai predetti eventi.
Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con un contenuto almeno equivalente a quello di cui al medesimo presente articolo.
art. 5
Responsabilità Civile Legata Alla Prestazione
L’azienda e’ tenuta ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali.
art. 6
Attività Formativa
Le aziende promuoveranno, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, la partecipazione di quadri ad iniziative di formazione professionale inerenti a specifici ruoli e attività svolte.
Parte 5
Parte Quinta – Classificazione Professionale Unica
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE UNICA
art. 1
Classificazione Professionale Unica
I lavoratori delle aziende rientranti nel campo di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro sono inquadrati in una classificazione unica articolata in 5 gruppi professionali e in 10 livelli retributivi, a cui si aggiungono i quadri.
A questi fini le Parti convengono che la classificazione professionale unica disciplina l’inquadramento contrattuale dei lavoratori delle aziende grafiche ed editoriali, sia di libri che di periodici, indipendentemente dalla eventuale iscrizione dei lavoratori ad albi professionali.
L’inquadramento dei lavoratori (operai, impiegati e quadri), che secondo il sistema di classificazione unica prevista dal presente contratto trova attuazione in sede aziendale, e’ teso a garantire ai lavoratori il conseguimento della professionalità ed una ulteriore valorizzazione delle capacità professionali nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, dell’organizzazione del lavoro e della produttività.
Il sistema e’ basato su un iter professionale automatico che, salvo quanto diversamente previsto per alcune lavorazioni, conduce alla specializzazione e su una ulteriore opportunità di accrescimento professionale non generalizzato da realizzarsi, al di fuori di ogni automatismo, previo esame dell’organizzazione del lavoro da effettuarsi a livello aziendale tra la Direzione e la rappresentanza sindacale unitaria eventualmente assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali, in una ottica di sviluppo che sia coerente con le esigenze di funzionamento ottimale dell’apparato produttivo e di valorizzazione della professionalità dei lavoratori.
Tale esame – che riguarderà, in un quadro organico di riferimento, anche i temi della mobilità, delle tecnologie e degli organici come ridefiniti secondo la nuova normativa – si propone quindi:
– l’identificazione in via preliminare delle fasi di lavorazione presenti in azienda, intendendo per fase l’insieme delle operazioni o specializzazioni che concorrono alla realizzazione di un segmento di produzione o di servizio;
– l’individuazione all’interno di ciascuna fase di nuove e più elevate forme di professionalità rispetto alla specializzazione, nonche’ l’individuazione, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, dei criteri di valutazione delle nuove posizioni professionali per l’acquisizione delle quali saranno definiti aziendalmente tempi e modalità;
– la classificazione, in base alle declaratorie e ai profili, delle nuove figure di operatori chiamati a svolgere tutte indistintamente le operazioni comprese nella fase di lavorazione considerata a livello aziendale, restando comunque acquisito che, seppure inquadrati in livelli superiori, i lavoratori interessati dovranno mantenere la disponibilità ad assolvere anche le funzioni ed i compiti che sono propri dei livelli di provenienza.
L’inquadramento dei lavoratori nei livelli retributivi avviene sulla base delle declaratorie e dei profili professionali.
La declaratoria determina per ciascun livello le caratteristiche e requisiti indispensabili per l’inquadramento nel livello stesso.
I profili descrivono le specifiche caratteristiche professionali delle mansioni individuate.
Per le figure professionali non individuate nei profili, e per le nuove professionalità l’inquadramento avviene sulla base delle declaratorie e degli eventuali profili ai quali possa essere fatto riferimento per analogia.
Rientra tra i compiti della RSU la verifica degli inquadramenti adottati dalla azienda in applicazione del presente articolo.
DECLARATORIE E PROFILI
QUADRI
Livello A Super
Declaratoria
Lavoratori che, oltre a possedere i requisiti indicati nella declaratoria del livello A, abbiano la responsabilità del coordinamento di servizi di rilevante complessità o di aree produttive fondamentali articolate in più unità operative; ovvero lavoratori che svolgono, anche singolarmente, attività di fondamentale importanza ai fini della realizzazione degli obiettivi aziendali coordinando sotto il profilo gerarchico o funzionale rilevanti risorse aziendali.
Profili
1) responsabile del coordinamento di servizi di rilevante complessità o di aree produttive fondamentali articolate in più unità operative;
2) responsabile preposto ad ideare, analizzare e sviluppare progetti complessi particolarmente significativi dal punto di vista della scelta e della utilizzazione delle tecnologie e delle risorse aziendali.
Livello A
Declaratoria
Lavoratori che esplichino funzioni direttive caratterizzate da discrezionalità di poteri o di equivalente contenuto professionale, con facoltà di iniziativa ed autonomia decisionale, nei limiti delle direttive generali loro impartite e con responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
1) il responsabile di uno dei rami dell’azienda (contabilità, personale, vendite, acquisti, ecc.) con poteri discrezionali, responsabilità gerarchica ed autonomia decisionale nei limiti delle direttive generali impartitegli;
2) l’analista che progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico e/o elabora l’impostazione generale di programmi complessi e di ampia portata;
3) l’analista che nell’ambito del controllo di gestione elabora studi consuntivi e previsionali degli andamenti economici dell’azienda o di rilevanti settori e linee di prodotto, identificando le cause di scostamento rispetto ai piani aziendali e proponendo i possibili correttivi;
4) lo specialista che, con piena padronanza di complessi strumenti di software orientati alla strutturazione di banche dati, progetta e cura la realizzazione di rilevanti prodotti di editoria elettronica sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni.
IMPIEGATI TECNICI
1) l’impiegato che crea ed elabora bozzetti artistici per carte valori (nelle aziende grafiche);
2) il capo tecnico, cioe’ il lavoratore che, oltre all’eventuale responsabilità del reparto da lui personalmente diretto, abbia funzioni di coordinamento, controllo e corresponsabilità di almeno altri 2 reparti dell’azienda, i cui capi siano classificati impiegati tecnici di B/1. Qualora uno dei capi reparto sia classificato in A il capo tecnico viene inquadrato in A/S (nelle aziende grafiche);
3) il capo di reparto, con autonomia decisionale e operativa cui appartengano lavoratori inquadrati al livello B/1 (nelle aziende grafiche);
4) il redattore responsabile della progettazione dell’opera che commette lavori ad autori e collaboratori valutandone l’adeguatezza (nelle aziende editoriali);
5) il redattore che, operando su testate periodiche letterarie, tecniche, specializzate ecc., commette lavori ad autori e collaboratori valutandone l’adeguatezza e cura autonomamente la stesura di testi con apporto di competenza specializzata (nelle aziende editoriali);
6) il redattore responsabile (copywriter) che, coordinandosi con il grafico pubblicitario, elabora autonomamente testi pubblicitari e promozionali o controlla il lavoro di collaboratori valutandone l’adeguatezza (nelle aziende editoriali);
7) il grafico che e’ responsabile della progettazione delle opere editoriali (librarie, periodiche, ecc.) o pubblicitarie e ne controlla la realizzazione anche potendosi avvalere del lavoro di altri grafici;
8) l’impiegato che in piena autonomia e’ responsabile della commessa in tutte le sue fasi curando che la stessa sia effettuata nella qualità, nella quantità e nei tempi richiesti dal cliente con il quale mantiene i necessari contatti (nelle aziende grafiche);
9) il responsabile che, nell’ambito di sistemi integrati di telecomunicazioni, concepisce e ingegnerizza soluzioni innovative ad alto contenuto tecnologico, dirette all’erogazione di servizi di comunicazione a valore aggiunto.
Livello B/1
Declaratoria
Lavoratori che guidino, coordinino e controllino in condizioni di autonomia decisionale ed operativa un reparto di lavorazione, anche se riferito ad un solo turno; ovvero lavoratori che, nell’ambito della gestione amministrativa o tecnica, svolgano mansioni di elevato contenuto professionale con facoltà di scelta, autonomia operativa e responsabilità dei risultati; ovvero che esplichino, a fronte di una accresciuta professionalità e per effetto di una ricomposizione di più mansioni, funzioni di concetto di maggiore complessità rispetto a quelle indicate nel livello B/2; ovvero lavoratori che oltre a possedere le caratteristiche indicate nella II, III e IV fattispecie della declaratoria del livello B/2 siano addetti alle macchine, agli impianti e alle mansioni specificati nei profili operai.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
1) l’analista-programmatore che, avendo la padronanza di almeno 2 linguaggi di programmazione, analizza e programma situazioni operative complesse;
2) l’esperto informatico che, utilizzando linguaggi di programmazione evoluti e strumenti di gestione di basi di dati, analizza e sviluppo progetti complessi inerenti prodotti di editoria elettronica sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni;
3) l’impiegato di concetto con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi.
IMPIEGATI TECNICI
1) l’operatore redazionale che in base alle specifiche dell’opera (comprese le testate periodiche letterarie, tecniche, specializzate, ecc.) redige i testi o interviene sugli stessi provvedendo all’effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, redigendo didascalie e apparati, curando la ricerca iconografica e su banche dati interne o esterne all’azienda;
2) l’operatore pubblicitario che, sulla base di indicazioni ricevute, redige, coordinandosi con il grafico pubblicitario, testi pubblicitari e promozionali con apporto di specifica competenza professionale (nelle aziende editoriali);
3) il segretario di redazione che coordina l’attività di altri segretari di redazione (nelle aziende editoriali);
4) il grafico impaginatore che concorre alla progettazione delle opere editoriali (librarie, periodiche, ecc.) o pubblicitarie e cura la realizzazione grafica delle stesse;
5) il disegnatore litografo e l’incisore a bulino che, oltre alla riproduzione di disegni eseguono lavori di ideazione o di progettazione (nelle aziende grafiche);
6) il capo reparto avente mansioni di concetto nella conduzione del reparto affidatogli (nelle aziende grafiche);
7) l’impiegato di concetto con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi;
8) l’esperto di trasmissioni dati che, con piena autonomia operativa e padronanza di tecniche specifiche, gestisce sistemi integrati di telecomunicazioni, utilizzando strumenti di controllo e di monitoraggio, garantendo l’operatività del servizio;
9) l’operatore infografico che, utilizzando sistemi redazionali integrati, sulla base delle indicazioni della redazione, anche di periodici, effettua la realizzazione grafica di diagrammi, tabelle, prospetti, redigendone le relative didascalie e curando la ricerca iconografica e raccogliendo informazioni anche da banche dati e/o centri informativi interni/esterni;
10) il cartografo addetto a sistemi informatici o tradizionali che operi in piena autonomia e responsabilità nell’insieme delle fasi che vanno dalla progettazione alla realizzazione;
11) il grafico che con padronanza di tecniche specifiche concorre alla progettazione dell’assetto grafico delle opere multimediali on-line e off-line (pagine web, opere su CD-rom, DVD, ecc.) e ne cura la realizzazione grafica e l’impaginazione (Web designer);
12) l’impiegato di redazione che su indicazione della redazione (capo redattore/caposervizio/direttore) organizza tutte le fasi che consentono la realizzazione dei servizi di moda, verificandone i preventivi e controllandone i costi (ad esempio: organizzazione viaggi, alberghi, fotografi, noleggi, affitti, ricerca vestiti e oggettistica utile al servizio) (Producer moda);
13) l’operatore redazionale che concorre alla formulazione, alla gestione e al controllo di contratti di acquisto o cessione diritti, coordinando la propria attività con quella di altri settori dell’azienda, e gestendo in autonomia i rapporti con l’esterno e le problematiche derivanti dalla gestione dei diritti sussidiari e delle opzioni.
OPERAI
1) capo macchina rotativa rotocalco periodici che operi su macchine di nuova generazione (oltre cm 230 formato carta a 8 elementi ed oltre con velocità minima di 40.000 giri/ora) provviste di sistemi elettronici ed informatici di gestione e di controllo del processo e dell’output produttivo; ovvero capo macchina rotativa rotocalco periodici che per effetto di una accrescitura professionalità abbia una più ampia ed articolata attribuzione di compiti;
2) capo macchina rotolito (doppio sviluppo, piega complessa) di nuova generazione provvista di sistemi elettronici ed informatici di gestione e di controllo del processo e dell’output produttivo;
3) operatore di sistemi elettronici integrati di fotoriproduzione in grado di operare in piena autonomia e capacità tecnica su tutte le postazioni del sistema esercitando, inoltre, funzioni di coordinamento per le attività dello stesso;
4) operatore di sistemi elettronici integrati per la trattazione e la videoimpaginazione del testo in grado di operare in piena autonomia e capacità tecnica su tutte le postazioni del sistema esercitando, inoltre, funzioni di coordinamento di tutte le attività dello stesso;
5) manutentore specialista con piena autonomia e responsabilità in grado di effettuare interventi di elevata complessità su sistemi elettronici integrati e su macchine da stampa rotocalco e rotolito di nuova generazione i cui capi macchina siano stati classificati B/1, e che svolga funzioni di coordinamento dell’attività di altri operatori.
Livello B/2
Declaratoria
Lavoratori che nell’ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni di concetto con autonomia decisionale ed operativa nei limiti delle loro attribuzioni; ovvero abbiano piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità e di elevato contenuto tecnologico; ovvero siano adibiti a lavorazioni che per complessità e concettualità richiedano elevate capacità e rilevanti conoscenze tecniche e professionali ovvero siano addetti con piena autonomia e responsabilità a sistemi o linee complesse di preparazione del testo, dell’immagine e delle forme stampanti (sistemi complessi di fotocomposizione, linee di scansione automatizzate o altri sistemi comunque integrati); ovvero lavoratori anche complementari che, avendo accresciuto ed integrato la propria professionalità e specializzazione attraverso conoscenze complete di una intera fase produttiva di rilevante complessità, svolgano in piena autonomia e con responsabilità dei risultati qualsiasi operazione che rientri nella fase di lavorazione considerata.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
1) il contabile che opera con particolare specifica competenza nella contabilità generale o industriale, potendo controllare anche il lavoro di altri impiegati amministrativi;
2) il cassiere;
3) l’impiegato che elabora le pratiche e redige la relativa corrispondenza;
4) l’addetto all’ufficio personale e mano d’opera che studia e cura l’applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative inerenti alle paghe e stipendi e provvede allo svolgimento delle pratiche stesse presso gli istituti ed enti riguardanti la previdenza e ritenute dei lavoratori;
5) l’impiegato che nei limiti delle sue attribuzioni e su specifico incarico cura l’approvvigionamento di materiali e prodotti anche di economato;
6) il magazziniere principale che coordina il movimento dei magazzini dipendenti;
7) il segretario stenodattilografo in lingue estere;
8) l’operatore addetto al centro elettronico che opera su tutte le unità installate e sugli archivi magnetici;
9) il traduttore in lingua estera che svolge tale mansione con carattere continuativo;
10) il laureato impiegato in mansioni inerenti il titolo di studio, trascorsi 6 mesi dall’assunzione;
11) il correttore di bozze, ivi comprese quelle degli elenchi telefonici (nelle aziende editoriali);
12) l’archivista capo con almeno due impiegati alle sue dipendenze (nelle aziende editoriali);
13) l’impiegato che coordina i servizi di trasporto e di spedizione (nelle aziende editoriali);
14) il propagandista per edizioni scolastiche (nelle aziende editoriali);
15) l’ispettore amministrativo o di diffusione (nelle aziende editoriali);
16) l’addetto al supporto tecnico all’utenza e all’aggiornamento del software di prodotti di editoria elettronica sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni.
IMPIEGATI TECNICI
1) l’impiegato che coadiuva il gestore di commesse e/o che gestisce direttamente commesse di minore complessità (nelle aziende grafiche);
2) l’impiegato che analizzando tecnicamente il lavoro grafico provvede alla elaborazione di preventivi mediante capitolati tecnici (nelle aziende grafiche);
3) il revisore di originali o di bozze che cura la corretta grafia dei vocaboli tecnici o di lingue straniere, corregge date e cifre inesatte con l’ausilio di tabelle, statistiche, vocabolari o enciclopedie e apporta tutte quelle altre correzioni che presuppongono una cultura generale normale agli impiegati di concetto; il correttore che e’ adibito con continuità alla correzione, a fronte di un originale, di tutti gli errori di composizione e alla verifica dell’esatta esecuzione della composizione stessa (spaziatura, capoverso, corsivo, virgolato, ecc.);
4) l’addetto al reparto progettisti di impaginazione che collabora concettualmente al progetto e concorre con disegni vari, titoli compresi, alla sua realizzazione durante la fase di preparazione (nelle aziende grafiche);
5) il cartellonista e cromista che eseguono riproduzioni di bozzetti a colori con matita grassa o penna anche nel caso che congiuntamente riproducano fotocolor. Il fotolitografo, al quale siano normalmente affidate lavorazioni che implichino mansioni di collaborazione artistica o di particolare difficoltà e responsabilità (ad es. riproduzione di quadri artistici ad oltre 4 colori, riproduzioni dal vero, ed altri lavori di particolare rilievo) (nelle aziende grafiche);
6) l’addetto a sistemi informatici o tradizionali per cartografia generale o tematica;
7) l’archivista di redazione che, addetto ad un archivio redazionale, collabora concettualmente alla sua formazione ed e’ in grado di soddisfare qualsiasi esigenza redazionale (nelle aziende grafiche);
8) il perito diplomato da istituti tecnici industriali ad indirizzo grafico e fotografico, il tecnico delle industrie grafiche diplomato dagli istituti professionali grafici quinquennali riconosciuti o registrati dall’Ente nazionale per l’istruzione professionale grafica, a norma dell’apposito regolamento, che svolge mansioni inerenti alla propria qualificazione professionale, trascorso un biennio dall’assunzione (nelle aziende grafiche);
9) il revisore che corregge i testi, anche se in bozza, per uniformarli a un modello ricevuto senza facoltà discrezionali di intervento (nelle aziende editoriali);
10) il segretario di redazione che prepara e controlla i calendari di lavorazioni, elabora la corrispondenza e predispone la liquidazione dei compensi (nelle aziende editoriali);
11) il grafico o il disegnatore che realizza su direttive del progettista i bozzetti di qualsiasi lavoro per la stampa (nelle aziende editoriali);
12) l’addetto al controllo, dal punto di vista grafico, dell’impaginazione degli spazi pubblicitari telefonici con autonomia e responsabilità (nelle aziende editoriali);
13) l’addetto alla risoluzione delle discordanze delle commissioni pubblicitarie telefoniche con autonomia e responsabilità (nelle aziende editoriali);
14) l’operatore specialista in servizi fotografici esterni che, seguendo le indicazioni di carattere iconografico ricevute, realizza opere fotografiche di elevato contenuto professionale;
15) il lavoratore addetto alla ricerca redazionale che sulla base delle indicazioni ricevute, procura la documentazione di testi e di immagini per opere editoriali (librarie, periodiche, ecc.) o pubblicitarie;
16) l’impiegato di redazione che su indicazione della redazione (direttore/capo, redattore/capo servizio) collabora alla ricerca e selezione dei modelli/modelle ed alla fase organizzativa e realizzativa del servizio di moda (addetto/a casting);
17) l’impiegato di redazione che su indicazione/richiesta della redazione ricerca e propone materiale iconografico/fotografico utile alla migliore realizzazione dei servizi (fotoeditor);
18) il grafico impaginatore che, provvisto delle necessarie competenze informatiche, e’ addetto alla impaginazione delle opere realizzate su CD-rom e delle pagine web.
OPERAI
1) capo macchina rotativa rotocalco periodici (oltre cm 100 formato carta a 5 elementi e oltre), capo macchina rotativa calcografica (oltre 4 colori) e capo macchina rotolito;
2) vice di capo macchina rotativa rotocalco o rotolito inquadrato in B/1;
3) disegnatore litografo finito (nella qualifica di disegnatori litografi si intendono inclusi i cartellonisti, i cromisti, i fotolitografi – disegnatori di fotolito -, gli incisori ed i ritoccatori all’aerografo ed in genere tutti coloro che eseguano o perfezionino disegni o selezioni nel settore della litografia) e incisore di musica ex I cat.;
4) lavoratore addetto a sistemi complessi di fotocomposizione ed operatore addetto a linee di scansione automatizzate che, disponendo di elevata professionalità e di completa conoscenza delle nuove tecnologie, eseguano con piena autonomia operativa e responsabilità tutte le operazioni integrate necessarie;
5) capo macchina da stampa offset quadricolore ed oltre e capo macchina rotativa tipografica che, per effetto di una accresciuta professionalità, abbiano una più ampia ed articolata attribuzione di compiti ovvero operino su macchine di più recenti e sofisticate tecnologie;
6) lavoratore addetto a lavori complementari che, oltre a possedere i requisiti indicati al livello B/3, operi su macchine o impianti i cui responsabili siano inquadrati nel presente livello;
7) preparatore di stampa digitale che svolge attività di decodifica delle informazioni impostandole su supporto elettronico per la successiva trascrizione dei dati alle stampanti digitali;
8) operatore addetto a lavori di preparazione olografica (origination) in grado di operare su banco ottico predisposto, effettuando il posizionamento degli originali bi e/o tridimensionali, con vari elementi ottici di riflessione/rifrazione del raggio laser e lastra immagine, proseguendo nelle operazioni sino allo sviluppo di quest’ultima.
Livello B/3
Declaratoria
Lavoratori che abbiano piena e completa responsabilità di un impianto o macchina la cui complessità ed il cui contenuto tecnologico richiedano un livello professionale superiore alla specializzazione; ovvero lavoratori anche complementari che, avendo accresciuto ed integrato la propria professionalità e specializzazione attraverso conoscenze complete di una intera fase produttiva, svolgano in piena autonomia e con responsabilità dei risultati qualsiasi operazione che rientri nella fase di lavorazione considerata.
Profili
OPERAI
1) capo macchina da stampa offset quadricolore ed oltre e capo macchina rotativa tipografica per i quali non sussistano le particolari condizioni previste nel livello superiore;
2) lavoratore che ha la responsabilità della conduzione, regolazione e controllo di una catena completa di allestimento, dalla segnatura al prodotto finito, che possieda completa e approfondita conoscenza dei relativi impianti e che provveda personalmente all’organizzazione e all’addestramento delle squadre di macchina;
3) macchinista su macchina da stampa, il cui capo macchina sia classificato al livello superiore, che, in possesso della specializzazione, disponga di una accresciuta professionalità ed esperienza che gli consenta di svolgere, nel quadro di una nuova organizzazione del lavoro e/o a fronte dell’introduzione di innovazioni tecnologiche e della conseguente ridefinizione degli organici, qualsiasi operazione complessa di regolazione, pre-set e controllo di ogni tipo, in macchina e fuori macchina;
4) lavoratore addetto a lavori di preparazione che, in possesso della specializzazione, disponga di una accresciuta professionalità ed esperienza che gli consenta di svolgere indifferentemente le varie operazioni di una stessa fase di lavorazione (ad es., nella fase di montaggio e trasporto offset le operazioni di inserimento, premontaggio, montaggio, esposizione, sviluppo e finissaggio);
5) lavoratore addetto a lavori complementari che, in possesso della specializzazione, disponga di una accresciuta professionalità e di una approfondita conoscenza delle funzioni operative del parco macchine e dei relativi impianti di servizio ed esegua in piena autonomia e discrezionalità qualsiasi intervento complesso per l’individuazione e riparazione di guasti o disfunzioni;
6) capo macchina da stampa su latta.
Livello C/1
Declaratoria
Lavoratori che, provenienti da diversi livelli della qualificazione, svolgano mansioni che presuppongono l’acquisizione del richiesto grado di specializzazione; ovvero lavoratori che nell’ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino, a fronte di una accresciuta professionalità e per effetto di una ricomposizione di più mansioni, funzioni d’ordine di maggiore complessità rispetto a quelle indicate nel livello C/2.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI
1) impiegato d’ordine con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi;
2) l’addetto che operando in un call center, svolge, utilizzando dati su supporti informatici e non, attività di semplice assistenza tecnica fornendo i necessari indirizzi agli utenti/clienti.
OPERAI
1) linotipista e monotipista;
2) serigrafo:
3) stampatore su latta;
4) operaio ex I cat.;
5) macchinista di macchine da stampa;
6) legatore extra. E’ l’operaio che viene adibito alla scolpitura a mano e decorazione per lavori fini, alla decoratura a mano, alla smussatura in oro ed alla legatura o rilegatura in pelle, pergamena, tartaruga, madreperla o celluloide per lavori fini.
Sono inoltre di categoria extra gli operai adibiti alla legatura di registri all’inglese, alla tagliatura di carte valori, di etichette e di immagini sacre di formato piccolo nonche’ i rigatori che conducono 2 macchine contemporaneamente;
7) capo macchina confezione e spedizione periodici;
8) conduttore di macchine di legatoria o allestimento grafico con una sola fase di lavorazione che, in possesso della specializzazione, sappia alternarsi alla conduzione di più tipi di macchine per operazioni diverse, nonche’ addetto ad una catena completa di allestimento, dalla segnatura al prodotto finito, che, in possesso della specializzazione, sappia controllare più posizioni di lavoro;
9) cartotecnico extra (conduttore responsabile di macchine fustellatrici automatiche da bobina, conduttore responsabile di macchine incollatrici e applicatrici di rivestimenti interni a tubo – lining machine -, conduttore responsabile di macchine Bobst, conduttore responsabile di macchine accoppiatrici e/o plastificatrici per estrusione e compositore di fustelle);
10) infermiere professionale;
11) complementare specializzato di gruppo A:
a) l’elettricista ed il meccanico di aziende grafiche che provvedono a riparare o a mettere a punto autonomamente impianti e macchine molto complesse o di rilevanti dimensioni con congegni elettronici di rilievo delle quali sappiano individuare guasti e difetti;
b) il conduttore responsabile di impianti di condizionamento di aziende grafiche che provvede direttamente alla regolazione degli impianti, alla taratura degli strumenti, all’individuazione e riparazione dei guasti;
12) addetto alla composizione in video dei testi;
13) conduttore di stampa digitale che provvede a tutte le operazioni necessarie al funzionamento della macchina stessa dal caricamento della carta, alla raccolta e all’eventuale allestimento degli stampati;
14) operatore addetto a lavori di preparazione matrici in grado di produrre riproduzioni galvaniche dalla lastra sensibile su cui e’ stato realizzato un programma, di addizionare/ripetere copie delle riproduzioni galvaniche fino ad ottenere sia la matrice (shim) per l’operazione di imbutitura (embossing) che la prova globale (viewing shim);
15) operatore di macchine rotative per la imbutitura di ologrammi (embossing) in grado di effettuare tutte le operazioni di regolazione della macchina, di applicazione delle matrici di imbutitura (shim), di imbutitura del nastro da embossing, sino ad ottenere il prodotto imbutito pronto alle operazioni successive;
16) operatore addetto alle fasi di spalmatura e/o di adesivazione del nastro imbutito, nonche’ alle fasi di allestimento del prodotto finito in bobinette HSF, ovvero in fogli o bobine di esemplari autoadesivi;
17) conduttore con preparazione o preparatore che, per effetto di una accresciuta professionalità e di una approfondita conoscenza del parco macchine e dei relativi impianti di servizio, conduca e/o prepari più macchine o impianti cartotecnici di tipo diverso.
Livello C/2
Declaratoria
Lavoratori che nell’ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni d’ordine; ovvero lavoratori che svolgano mansioni per le quali sono richieste specifiche capacità tecniche ed adeguata esperienza.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI
1) l’aiuto contabile;
2) il magazziniere che ha la responsabilità del magazzino e che contabilizza amministrativamente il movimento di carico e scarico;
3) l’archivista;
4) lo stenodattilografo, il dattilografo ed il protocollista che, oltre alle loro normali mansioni, svolgono lavori che richiedono esperienza e pratica d’ufficio;
5) il centralinista telefonico;
6) l’aiuto dell’impiegato che coordina il servizio di trasporto e di spedizione (nelle aziende editoriali);
7) l’addetto al controllo abbonamenti nell’ufficio periodici (nelle aziende editoriali);
8) il preparatore di commissioni, ossia colui che essendo a perfetta conoscenza del catalogo editoriale o del listino generale appronta e controlla per la spedizione le ordinazioni dei clienti (nelle aziende editoriali);
9) l’addetto alla registrazione dei movimenti di carico e scarico nell’ufficio tecnico materiale (nelle aziende editoriali);
10) l’addetto alla preparazione degli ordinativi telefonici con acquisita preparazione professionale (nelle aziende editoriali);
11) l’addetto all’elaborazione delle commissioni pubblicitarie con acquisita preparazione professionale (nelle aziende editoriali);
12) il commesso di cassa ed esattore (nelle aziende editoriali);
13) l’operatore di call center che, mediante, consultazione di dati su supporti cartacei e/o informatici, fornisce informazioni relative a prodotti, servizi, fatti amministrativi e tecnici ed eventualmente esegue semplici operazioni proceduralmente definite.
OPERAI
1) legatore ex I cat.;
2) confezionatore e speditore periodici finito;
3) conduttore con preparazione o preparatore di macchine o impianti cartotecnici;
4) macchinista tandem (operatore su macchine da stampa su latta);
5) l’addetto al magazzino incaricato della preparazione delle commissioni che, sulla base del listino o del catalogo editoriale, appronta in autonomia le ordinazioni dei clienti, aggiorna i prezzi e cura l’imballo e la spedizione (nelle aziende editoriali);
6) complementare specializzato di gruppo B:
a) l’operaio di mestiere che, oltre ad avere una conoscenza generica della propria professione, si sia specializzato in particolari mansioni di costruzione e manutenzione caratteristiche delle aziende grafiche ed editoriali;
b) il conduttore di caldaie a vapore per impianti che richiedano la patente di primo grado o di secondo grado A;
7) discontinuo gruppo A: autisti per servizi esterni, motoscafisti, infermieri patentati e motocarristi.
Livello D/1
Declaratoria
Lavoratori che provenienti dai precedenti livelli professionali svolgono mansioni per le quali e’ richiesto un adeguato grado di qualificazione.
Profili
OPERAI
1) disegnatore litografo (dopo 2 anni acquisisce il livello B/2);
2) incisore di musica (dopo 2 anni acquisisce il livello B/2);
3) operaio ex II cat. (dopo 2 anni acquisisce il livello C/1);
4) macchinista di macchine da stampa ivi compreso il serigrafo e lo stampatore su latta (dopo 2 anni acquisisce il livello C/1);
5) legatore ex II cat. (dopo 2 anni acquisisce il livello C/2);
6) confezionatore e speditore periodici (dopo 2 anni acquisisce il livello C/2);
7) aiutante conduttore e preparatore di macchine ed impianti cartotecnici (dopo 2 anni acquisisce il livello C/2);
8) addetto a macchine ed impianti cartotecnici e a lavori semplici di allestimento, raccolta e confezione del prodotto;
9) addetto al magazzino: colui che svolge nel magazzino stesso mansioni per le quali e’ richiesta una competenza specifica (esempio: imballatori, impacchettatori, speditori, etichettatori, fattorini di mezzi motorizzati di case editrici, ecc.);
10) addetto a macchine ed impianti cartotecnici e a lavori di allestimento, che interviene anche come aiutante conduttore su più macchine ed impianti cartotecnici (dopo due anni acquisisce il livello C/2).
Livello D/2
Declaratoria
Lavoratori addetti a servizi od uffici amministrativi o tecnici che svolgono mansioni per le quali e’ richiesta una generica preparazione ed esperienza; ovvero lavoratori che addetti ai vari rami delle lavorazioni o ai servizi svolgono mansioni per le quali e’ richiesta la qualificazione professionale.
Profili
IMPIEGATI
1) l’impiegato addetto alla contabilità;
2) l’addetto all’amministrazione del magazzino;
3) l’archivista;
4) l’addetto a mansioni di segreteria o che svolge lavori d’ufficio;
5) il centralinista telefonico;
6) l’aiuto dell’impiegato che coordina il servizio di trasporto e di spedizione (nelle aziende editoriali);
7) il preparatore di commissioni che appronta e controlla per la spedizione le ordinazioni dei clienti (nelle aziende editoriali);
8) l’addetto alla registrazione dei movimenti di carico e scarico nell’ufficio tecnico materiale (nelle aziende editoriali);
9) l’addetto alla preparazione degli ordinativi telefonici (nelle aziende editoriali);
10) l’addetto all’elaborazione delle commissioni pubblicitarie (nelle aziende editoriali);
11) il commesso di cassa ed esattore (nelle aziende editoriali).
Gli impiegati dopo un anno di permanenza in D/2 saranno assegnati alla C/2, dove l’anzianità maturata in D/2 sarà utile per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità.
OPERAI
1) disegnatore litografo (dopo 2 anni acquisisce il livello D/1);
2) incisore di musica (dopo 2 anni acquisisce il livello D/1);
3) operai ex II e III cat. (dopo 2 anni acquisiscono il livello D/1);
4) macchinista di macchine da stampa ivi compreso il serigrafo e lo stampatore su latta (dopo 2 anni acquisisce il livello D/1);
5) addetti a lavorazioni varie: mettifoglio alle macchine tipografiche, litografiche e calcografiche (dopo 2 anni acquisisce il livello D/1);
6) addetti a lavorazioni varie: levafoglio, porgifoglio, bronzatore e spolveratore;
7) torcoliere, montatore e fresatore;
8) confezionatore e speditore periodici (dopo 2 anni acquisisce il livello D/1);
9) addetto a macchine ed impianti cartotecnici o a lavori semplici di allestimento, raccolta e confezione del prodotto (dopo 2 anni acquisisce il livello D/1);
10) complementare qualificato ed equiparati: operai che nel proprio mestiere abbiano raggiunto un normale grado di capacità.
Sono equiparati ai complementari qualificati i conduttori di carrelli a motore elevatori con ganasce per bobine;
11) ausiliario specializzato: l’operaio che compie lavori di preparazione dei materiali necessari alla lavorazione ed il conduttore di carrelli a motore nonche’ i fattorini delle case editrici.
12) discontinuo gruppo B: custodi, guardiani, uscieri, portieri, fattorini (esclusi quelli delle case editrici), infermieri generici, addetti ad altre mansioni.
Al fattorino conduttore di mezzi motorizzati leggeri (escluso quello delle case editrici) sarà corrisposta una maggiorazione del 12% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all’art. 30, Parte Prima, Norme Generali.
Livello E
Declaratoria
Lavoratori addetti a lavori o servizi di manovalanza comune.
———-
In via sperimentale viene assegnato il livello parametrale 201 riferito ai minimi tabellari in via esclusiva la seguente mansione:
– l’impiegato grafico di redazione di periodici che su indicazione del giornalista collabora alla realizzazione, anche di elevato contenuto progettuale e con apporti propositivi, della fase di videoimpaginazione nell’ambito delle caratteristiche e potenzialità del sistema editoriale.
Nell’aumento derivante dall’applicazione del nuovo parametro vengono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti eventualmente riconosciuti a livello aziendale a titolo di avvicinamento categoriale, o comunque qualificati.
La corretta applicazione del nuovo livello parametrale verrà verificata in sede di negoziato biennale.
Norma transitoria
Le Parti nel ribadire la validità dell’attuale impianto classificatorio che, definito dal CCNL ed applicato in sede aziendale, e’ basato sui criteri previsti nei primi 10 commi dell’articolo che vengono riconfermati nella loro impostazione, ritengono di dover promuovere un riesame delle declaratorie e dei profili per valutare se ed eventualmente in che misura l’evoluzione delle tecnologie e degli assetti organizzativi ha modificato i contenuti essenziali delle professionalità dei lavoratori e se l’attuale articolazione in 6 gruppi e 11 livelli retributivi risulta tuttora coerente con le esigenze di inquadramento di tutte le professionalità esistenti.
Verrà anche verificato se si siano delineate nuove figure professionali non riconducibili ai profili esistenti.
A tal fine viene istituita una Commissione paritetica che inizierà i lavori entro il secondo semestre 2004.
In occasione del negoziato biennale verrà effettuata una verifica del lavoro svolto anche al fine di valutare la possibilità di attuare primi interventi.
art. 2
Mobilità Ed Intercambiabilità Del Personale
Nel duplice intento di valorizzare la professionalità dei lavoratori e di migliorare l’utilizzo delle strutture produttive e la funzionalità degli impianti, e’ consentita, nell’ambito di servizi o di aree produttive omogenee (composizione, preparazione, stampa e allestimento), la mobilità e l’intercambiabilità del personale nel rispetto dei valori professionali individuali prefigurati nello schema di classificazione unica o in conformità con quanto disposto dall’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Forme più ampie di mobilità potranno, peraltro, essere individuate e concordate tra le Parti a livello aziendale anche allo scopo di far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze produttive non altrimenti risolvibili.
art. 3
Qualifiche Operai, Impiegati E Quadri
Le dizioni operaio, impiegato e quadro indicate nello schema di classificazione unica e contenute nelle altre parti del presente contratto vengono mantenute agli effetti delle norme di legge, contrattuali e previdenziali che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche.
art. 4
Quota Oraria Operai
In relazione al sistema di classificazione unica adottato, i valori base contrattuali degli operai vengono espressi ai fini contabili in valori mensili.
La retribuzione degli operai continuerà peraltro ad essere conteggiata e corrisposta con le modalità e le scadenze in atto presso ciascuna azienda.
Agli effetti contrattuali e previdenziali, la conversione degli importi da mensili ad orari verrà determinata per gli operai dividendo gli importi mensili stessi per 173.
art. 5
Apprendistato
L’apprendistato e’ disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
Durata
Il contratto di apprendistato ha una durata minima di 18 mesi e una durata massima, differenziata in relazione alle diverse professionalità e specializzazioni, secondo le misure di seguito indicate:
– lavoratore inserito nel processo produttivo nelle aree di preparazione e stampa (acquisisce il livello D/2): 4 anni;
– lavoratore inserito nel processo produttivo delle aree allestimento e legatoria (acquisisce il livello D/2): 3 anni;
– lavoratore complementare di gruppo A (acquisisce il livello D/2; dopo 2 anni acquisisce il livello D/1; dopo altri 2 anni si attesta al livello C/1): 4 anni;
– impiegato amministrativo e tecnico (acquisisce il livello D/2): 3 anni;
– lavoratore addetto a lavorazioni cartotecniche (acquisisce il livello D/2): 30 mesi.
L’apprendista che abbia effettuato almeno 2 anni di addestramento in aziende del settore nell’ambito della specializzazione potrà chiedere di essere sottoposto ad una prova di esame teorico-pratico per il passaggio anticipato nel rispettivo livello di acquisizione.
La prova di esame avverrà sulla base dei programmi elaborati dall’Ente nazionale per l’istruzione professionale grafica e presso scuole o sedi indicate dall’ente stesso.
Formazione esterna
Le Parti stipulanti, per il settore grafico tramite l’ENIPG, definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all’azienda di 120 ore medie annue in attuazione dell’emanando decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo rispetto all’attività da svolgere sarà previsto un impegno formativo ridotto.
Trattamento economico
La retribuzione degli apprendisti e’ determinata mediante scatti semestrali sulla base delle seguenti aliquote percentuali da calcolarsi sul minimo tabellare del livello, a fianco segnato, della classificazione professionale unica e sull’indennità di contingenza:
Apprendisti addetti alle seguenti lavorazioni | Durata massima apprendistato (mesi) | Scatti semestrali | ||||||||
% | % | % | % | % | % | % | % | |||
Lavoratore inserito nel processo produttivo nelle aree di preparazione e stampa | 48 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Lavoratore inserito nel processo produttivo delle aree di allestimento e legatoria | 36 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | — | — | |
Lavoratore complementare di gruppo A | 48 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Impiegato amministrativo e tecnico | 36 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | — | — | |
Lavoratore addetto a lavorazioni cartotecniche | 30 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | — | — | — |
Dichiarazione a verbale
Le Parti, nella convinzione che la formazione, a parità di obiettivi di professionalità, non possa che avere contenuti omogenei su tutto il territorio nazionale, si impegnano a promuovere nel più breve tempo una proposta formativa per le macro-professionalità esistenti nel settore grafico.
La proposta, che sarà elaborata dall’ENIPG, sarà trasmessa a cura di ciascuna delle Parti alle strutture regionali della propria organizzazione perche’ costituisca il riferimento comune nelle intese che dovranno essere raggiunte con gli enti regione e con le province autonome.
Le Parti convengono inoltre di rappresentare alle rispettive Confederazioni l’opportunità di attivare un’azione di coordinamento sulla materia.
Le Parti, infine, si impegnano ad effettuare una revisione della vigente normativa contrattuale dell’istituto non appena completo il quadro legislativo di riferimento.
art. 6
Tirocinio
La qualificazione professionale, limitatamente ai casi in cui non sia possibile per legge o per contratto effettuare l’apprendistato, si acquisisce anche mediante tirocinio aziendale della durata di 3 anni, con retribuzione rapportata al livello parametrale del gruppo E della classificazione unica, al termine del quale il tirocinante viene inserito, come l’apprendista, nell’iter professionale previsto per la sua specializzazione.
art. 7
Iter Professionale
Terminato il periodo di apprendistato o di tirocinio di cui agli articoli precedenti, l’operaio verrà inquadrato al livello D/2 della classificazione professionale unica.
La permanenza dell’operaio al livello D/2 e’ fissata in anni 2, trascorsi i quali lo stesso acquisirà il diritto al passaggio al livello D/1 dove trascorrerà altri 2 anni prima di acquisire il diritto all’inquadramento previsto per la sua specializzazione.
art. 8
Operai Complementari
Sono considerati operai complementari coloro che esplicano un’attività di mestiere che e’ di complemento all’attività principale (es. meccanici, elettricisti, conduttori patentati di caldaie a vapore, ecc.).
art. 9
Personale Addetto Alla Bronzatura
Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito, a cura della ditta, di indumenti adatti (tute e cuffie).
Verrà inoltre corrisposta la maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all’art. 30, Parte Prima, Norme Generali, per tutto il periodo della lavorazione stessa.
La maggiorazione non e’ dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.
art. 10
Personale Adibito Alle Lavorazioni Di Carte Valori
In quelle aziende o reparti ove si stampano carte valori dovrà essere corrisposta una maggiorazione del 7% sul salario e sullo stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all’art. 30, Parte Prima, Norme Generali, ai lavoratori addetti a tutte le fasi della preparazione, della stampa, dell’allestimento, al controllo, al magazzino valori, limitatamente ai soli periodi di effettiva lavorazione (salvo migliori condizioni in atto concordate direttamente in sede aziendale).
Tale maggiorazione non e’ cumulabile con altre date allo stesso titolo.
Dichiarazione a verbale
A decorrere dall’1 gennaio 2000, la maggiorazione di cui all’articolo non trova applicazione in tutte le lavorazioni relative alla produzione degli assegni in considerazione delle diverse caratteristiche degli stessi.
Per i lavoratori che già percepivano la maggiorazione per la lavorazione degli assegni, la stessa viene mantenuta in cifra fissa sulla base dei valori di salario o stipendio, in atto all’1 maggio 2000, secondo i criteri di corresponsione indicati dall’articolo stesso.
art. 11
Organici
Gli organici di macchina vengono fissati aziendalmente, previo esame, tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale unitaria, delle operazioni occorrenti per il corretto funzionamento delle macchine e del correlativo numero dei lavoratori necessari a svolgerle, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche dell’impianto, delle tipologie produttive, dell’organizzazione del lavoro e della professionalità degli addetti, secondo quanto previsto dalla classificazione professionale unica.
Parte 6
Parte Sesta
Stampa Periodici
NORME SPECIALI PER LA STAMPA DEI PERIODICI
PREMESSA
Le presenti particolari norme, ad eccezione dell’art. 4, si applicano alle aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina nonche’ alle altre aziende grafiche, limitatamente però, per quest’ultime, ai soli dipendenti che seguono prevalentemente lavori di composizione, preparazione e confezione di periodici illustrati da stampare con macchine rotative rotocalco a carta in bobina.
art. 1
Maggiorazioni
A favore dei lavoratori operai, impiegati tecnici e quadri tecnici addetti alla preparazione, alla stampa (compreso l’eventuale completamento del periodico con macchina a foglio steso), alla confezione e spedizione dei periodici illustrati stampati con le macchine rotative rotocalco a carta in bobina saranno corrisposti i seguenti importi in cifra fissa:
Liv.retributivi | Importi(valori mensili) | Liv. retributivi | Importi (valori mensili) |
Quadri e A | 65,07 | C/2 | 42,35 |
B/1 | 55,78 | D/1 | 40,28 |
B/2 | 54,23 | D/2 | 38,22 |
B/3 | 49,06 | E | 27,37 |
C/1 | 49,06 | — | — |
art. 2
Lavoro Straordinario, Notturno E Festivo
Fermo restando quanto previsto dall’art. 29, ultimo comma, Parte Prima, Norme Generali, a favore dei lavoratori di cui all’art. 1, il lavoro straordinario feriale sarà compensato con una percentuale di maggiorazione del 40% sulla retribuzione, mentre per quello notturno e festivo la percentuale sarà dell’80%.
art. 3
Limiti di Applicabilità (artt. 1 E 2)
Le norme di cui agli artt. 1 e 2 saranno applicate a favore dei lavoratori di ambo i sessi (operai ed impiegati tecnici) delle seguenti specializzazioni delle aziende aventi le caratteristiche di cui sopra, con esclusione di quelli, anche di eguale categoria, appartenenti ai reparti lavori diversi delle aziende stesse:
– compositori a mano, addetti alle T.T.S. prevalentemente adibiti a lavori dei periodici – revisori – compositori a macchina e loro ausiliari (questi ultimi ove esistano) – fotografi – ritoccatori – incisori e loro ausiliari – disegnatori – galvanisti e loro ausiliari – montatori – impressori di rotativa rotocalcografica e loro ausiliari – confezionatori, speditori e loro ausiliari (questi ultimi ove esistano) – conduttori di caldaie a vapore e addetti al recupero del solvente – impressori addetti alla stampa di veline – lisciatori di cilindro di rotocalco – autisti e loro ausiliari prevalentemente adibiti al trasporto dei periodici – meccanici ed elettricisti prevalentemente adibiti alla manutenzione e riparazione degli impianti e delle macchine dei reparti rotocalco per la stampa dei periodici – ausiliari addetti prevalentemente al magazzino bobine dei periodici.
Nelle aziende miste agli autisti e loro ausiliari prevalentemente adibiti al trasporto dei periodici, ai meccanici ed elettricisti prevalentemente adibiti alla manutenzione e riparazione degli impianti e delle macchine del reparto rotocalco per la stampa dei periodici ed agli ausiliari prevalentemente addetti al magazzino bobine dei periodici, saranno estese le maggiorazioni di cui all’art. 1, mentre per quanto riguarda gli altri istituti contrattuali il relativo miglior trattamento riservato al settore periodici verrà trasformato in paga.
art. 4
Tecnologie Informatiche
La composizione e la trattazione dei testi e l’impaginazione dei testi e delle immagini costituiscono la fase iniziale del processo produttivo grafico indipendentemente dal luogo in cui sono installati gli impianti di produzione.
Nelle aziende editoriali che abbiano adottato sistemi integrati editoriali e’ compito dei lavoratori disciplinati dal CCNL grafici procedere alla composizione e alla trattazione dei testi e all’impaginazione dei testi e delle immagini utilizzando per la loro progettazione e la loro realizzazione gli strumenti tecnici forniti dai sistemi editoriali.
Peraltro, dato che gli adeguamenti dell’organizzazione produttiva agli investimenti in innovazione tecnologica devono essere finalizzati all’incremento della produttività e della competitività delle imprese, vanno evitate duplicazioni di operazioni non richieste dal processo produttivo.
L’utilizzazione dei sistemi editoriali (o di altri similari supporti tecnologici) e la conseguente organizzazione del ciclo produttivo del periodico, compresa la fase di videoimpaginazione, non deve, comunque, determinare improprie ridistribuzioni di mansioni con i giornalisti ai quali compete la elaborazione concettuale dei testi e delle pubblicazioni, mentre al lavoratore grafico compete la realizzazione, anche di elevato contenuto progettuale e con apporti propositivi, della fase di videoimpaginazione nell’ambito delle caratteristiche e potenzialità proprie del sistema.
Sono pertanto di competenza dei lavoratori grafici le fasi produttive del periodico – comprese quelle relative al trattamento digitale delle immagini, nonche’ quelle connesse alla realizzazione del progetto grafico per la videoimpaginazione – con esclusione della ribattitura dei testi elaborati direttamente e immessi in produzione con i terminali da ciascun giornalista dipendente dall’azienda editrice o utilizzando testi provenienti dalle agenzie di informazione o intervenendo sulle fonti di informazione collegate in linea il sistema editoriale nonche’ degli interventi effettuati dai giornalisti nelle varie fasi di realizzazione delle pagine relativi a successive verifiche del progetto originario di videoimpaginazione.
E’ inoltre consentita, sempre previa contrattazione tra le Parti a livello aziendale, la costituzione nelle redazioni di gruppi di lavoro composti da grafici e giornalisti che operino sui video-impaginatori nell’intento di migliorare la professionalità degli addetti e la qualità grafica del giornale.
In caso di disaccordo tra le Parti aziendali sull’interpretazione o sull’applicazione di quanto sopra previsto, la questione verrà demandata all’esame delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Il presente articolo si applica a tutte le aziende che stampano periodici indipendentemente dal procedimento di stampa adottato.
art. 5
Confezionatori
Gli addetti alle macchine cucitrici a catena sono considerati confezionatori con la seguente posizione professionale secondo lo schema di classificazione unica:
– capo macchina: livello C/1;
– confezionatore: livello C/2 trascorsi 2 bienni di appartenenza ai livelli D/2 e D/1;
tirocinanti: livello D/2, con salario ridotto del 10% per il I semestre e del 5% per il II semestre.
art. 6
Tirocinio
I rotativisti e gli incisori devono provenire dalle rispettive specializzazioni grafiche. Laddove non si riscontri tale provenienza o non sia obiettivamente possibile effettuare l’apprendistato, e’ previsto un periodo di tirocinio secondo quanto contemplato dalla Parte Quinta, classificazione professionale unica, del presente contratto.
art. 7
Compositori, Revisori Ed Addetti Al Recupero Del Solvente
I compositori a mano addetti ai periodici devono essere di I categoria (livello C/1), i revisori dei periodici sono considerati impiegati tecnici di II categoria (livello B/2), mentre gli addetti al recupero dei solventi sono classificati complementari qualificati (livello D/2).
art. 8
Ripartizione Retributiva Nelle Aziende Miste
Per le aziende a lavorazione mista, ad evitare spiacevoli differenziazioni di trattamento, i benefici di cui all’art. 1 e, ove si ritenga opportuno, anche dell’art. 2, verranno estesi all’intera massa di lavoratori, all’uopo procedendo alla ripartizione dell’onere complessivo derivante alle aziende dalla concessione dei benefici stessi. Tale ripartizione sarà effettuata tenendo presente lo stesso rapporto di forze tra il personale addetto alle varie lavorazioni.
La valutazione della ripartizione sarà fatta d’accordo tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale unitaria, rispettivamente assistite dalle organizzazioni sindacali locali. In caso di mancato accordo saranno investite della questione le associazioni di secondo grado stipulanti.
art. 9
Riposi Retribuiti
Fermo restando quanto previsto dall’art. 29, Orario di lavoro, Parte Prima, Norme Generali, ai periodicisti, che abbiano una ininterrotta anzianità aziendale di un anno, verranno riconosciuti riposi retribuiti da godersi nel corso dell’anno nella misura di 8 giorni all’anno.
art. 10
Ferie
In deroga alla misura prevista dall’art. 6, Parte Terza, Impiegati, sono riconosciuti i seguenti giorni di ferie per gli impiegati tecnici individuati dall’art. 3, Parte Sesta:
– impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 3 anni: altri 3 giorni.
– impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 8 anni: ulteriori 3 giorni.
ALL 1
Tabella Della Indennità Di Contingenza Al 30 Aprile 1992
Ccnl Grafici Ed Editoriali – Tabella Della Indennita` Di Contingenza Al 30 Aprile 1992
ALLEGATO 1
TABELLA DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA AL 30 APRILE 1992
Valori dell’indennità di contingenza da sommare ai minimi di stipendio e di salario.
Liv. Importi
Q 539,99
AS 539,99
A 533,19
B1 530,40
B2 528,03
B3 525,47
C1 523,01
C2 519,63
D1 517,35
D2 515,40
E 512,87
Par. 201 530,40
———-
ALTRI ALLEGATI …omissis…
premessa
Stipendi E Salari
Tabella Dei Minimi Di Stipendio E Di Salario
I minimi di stipendio e di salario sono quelli indicati nella tabella seguente: (esclusa l’indennità di contingenza):
Valori base contrattuali in vigore
Gruppi professionali e liv. retributivi 01.04.2004 dal 01.01.2005 dal 01.09.2005
Q 1.254,65 1.314,92 1.333,95
AS 1.248,97 1.308,75 1.327,63
A 1.050,40 1.104,98 1.120,96
B1 984,21 1.031,41 1.046,31
B2 922,01 966,31 980,29
B3 855,95 897,10 910,09
C1 790,41 828,41 840,41
C2 697,77 731,17 741,72
D1 631,46 661,17 671,27
D2 574,42 602,02 610,73
E 504,75 528,95 536,59
Par. 201 (*) 1.014,40 1.063,05 1.078,41
art. 3
Una Tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 24 febbraio 2004 verrà erogato l’importo una tantum lordo di cui alla seguente tabella commisurata alla anzianità di servizio nel periodo 1 gennaio 2004-31 marzo 2004 con riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, CIG a 0 ore.
L’una tantum, comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali e legali diretti e indiretti e non utile ai fini del TFR, verrà corrisposta con le competenze di aprile 2004.
Liv. | Importi |
Q | 190,32 |
AS | 188,79 |
A | 159,75 |
B1 | 149,04 |
B2 | 139,87 |
B3 | 129,94 |
C1 | 120,00 |
C2 | 105,48 |
D1 | 95,54 |
D2 | 87,13 |
E | 76,43 |
Par. 201 | 153,63 |
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