CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 settembre 2013, n. 20489
Tributi – Contenzioso – Agenzie fiscali – Legittimazione passiva – Esclusione – Riforma del 2001 – Ministero Economia e Finanze – Sussistenza
Fatto
Oggetto del contendere è un avviso di accertamento col quale l’ufficio ha rettificato la dichiarazione Iva della società relativa all’anno 2000, accertando una maggiore imposta ed irrogando sanzioni ed interessi. La rettifica derivava, per quanto ancora d’interesse, dal recupero a tassazione di prestazioni, finalizzate allo sviluppo del turismo giapponese in Italia, che la società aveva considerato eseguite e fruite all’estero e che, invece, l’ufficio reputava rientrassero nell’area applicativa della deroga stabilita dalla lettera d) del quarto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, nel testo all’epoca vigente; testo, che considera compiute nel territorio dello Stato le prestazioni ivi indicate quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all’estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all’estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea, risultando in quanto tali imponibili.
La commissione tributaria provinciale respinse il capo d’impugnazione in questione, con sentenza che la commissione tributaria regionale ha confermato, reputando che il meccanismo della doppia annotazione, omesso dalla società, consente il controllo dei movimenti, che risponde ad esigenze di trasparenza e che, nel caso in esame, non è stato possibile a cagione, appunto, dell’omissione dell’adempimento in questione; aggiungendo che residuano dubbi sull’assenza di debito d’imposta affermata dalla società, dovendosi ritenere «che la sua contabilità abbia ad oggetto ulteriori operazioni ed è solo dai complesso di tutte le operazioni di un soggetto contribuente che può risultare un debito o un credito finale Iva» e considerando, comunque, che la società non ha provato il luogo di utilizzazione in Paesi fuori dalla Comunità delle prestazioni in questione.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi.
L’Agenzia delle entrate replica con controricorso, mentre il Ministero non spiega difese.
Le parti costituite depositano entrambe memoria ex articolo 378 del codice di procedura civile.
Diritto
1. Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui evoca in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, peraltro estraneo alle precedenti fasi del giudizio.
Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell’articolo 57, 1° comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri”, e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle entrate e la controversia non si può instaurare nei confronti del Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 29 dicembre 2010, n. 26321; 12 novembre 2010, n. 22992; Cass. 39 gennaio 2009, n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22 maggio 2008, n. 13149).
2.- Il ricorso è inammissibile.
I due motivi dì ricorso proposti, difatti, investono soltanto una delle autonome rationes decidendi che sorreggono la sentenza, ossia quella concernente la rilevanza della doppia annotazione delle fatture nei registri ai fini Iva:
– col primo motivo, proposto ex articolo 360, 1° comma, n. 5, c.p.c, la ricorrente si duole della insufficienza e della contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, là dove non ha considerato che nel caso in esame non è stata operata alcuna detrazione d’imposta, di guisa che l’omissione della doppia annotazione di autofatturazione è del tutto irrilevante;
– col secondo motivo, proposto ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c, la società denuncia la violazione dell’articolo 10, 3° comma, dello statuto del contribuente, dell’articolo 6, comma 5bis, del decreto legislativo numero 47 del 1997, in relazione agli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, convertito dalla legge 427 del 1993 e dell’articolo 5, 4° comma, del decreto legislativo numero 471 del 1997, sostenendo che l’omessa autofatturazione relativa ad operazioni intracomunitarie, non comportando evasione di iva, non consente l’irrogazione di sanzioni.
3.-Nessuno dei due motivi, dunque, investe le due ulteriori rationes decidendi della sentenza, consistenti, per un verso, nell’affermazione che la contabilità della società comprendeva anche altre operazioni e, soprattutto, per altro verso, nell’affermazione della mancanza di prova del luogo di utilizzazione in Paesi fuori dalla Comunità delle prestazioni in questione.
2.1.- Va richiamato sul punto il consolidato orientamento della Corte, secondo il quale, qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (principio affermato ai sensi dell’articolo 360-bis, 1° comma, c.p.c. da Cass., ord, 3 novembre 2011, n. 22753; in termini, tra le altre, Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386).
4.-Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la società alla rifusione delle spese, liquidate in Curo 9000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.