PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 28 giugno 2013

Proroga dell’attività dell’Unità tecnica amministrativa di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920

Art. 1

1. Al fine di consentire la definitiva soluzione delle situazioni amministrativo-contabili generatesi a seguito delle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell’ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l’unità tecnica amministrativa, di cui all’art. 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogata, limitatamente alle attività di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, per la durata di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nell’ambito del contingente di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, l’unità tecnica amministrativa è autorizzata a continuare ad avvalersi di un’unità di personale militare, di cui al comma 8-bis dell’art. 15 della citata ordinanza n. 3920, anche in posizione di ausiliaria, da richiamare in servizio, senza assegni.

Art. 2

1. Per le necessità connesse alla definizione della massa contenziosa, pendente relativa alla cessata emergenza nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania, il Capo dell’unità tecnica amministrativa è inoltre autorizzato ad avvalersi dell’opera professionale di quattro avvocati dello Stato, in servizio presso l’Avvocatura generale dello Stato e presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, anche per attività consultive da rendersi per le vie brevi.

2. In favore dei predetti avvocati è riconosciuto un compenso lordo semestrale massimo di € 12.000,00 pro-capite.

Art. 3

1. Allo scopo di definire le procedure finalizzate al recupero della massa attiva di cui all’art. 3, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e nell’ambito delle previsioni recate dall’art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, i crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati dall’unità tecnica amministrativa nei confronti degli enti locali campani, alla data del 31 dicembre 2009, relativi agli oneri sostenuti dalle pregresse gestioni commissariali in termini di sostituzione degli enti locali medesimi per l’esecuzione di attività di relativa competenza sono iscritti in un apposito Piano di credito e trasmessi, ai fini del recupero dei crediti medesimi, entro il 31 luglio 2013 dall’unità tecnica amministrativa, al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo un programma di rientro definito dallo stesso Ministero con apposito decreto da adottarsi entro il 30 settembre 2013.

Art. 4

1. Al comma 2, lettera b) dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2013, n. 121, dopo le parole: «degli enti e amministrazioni territoriali» è inserita la seguente locuzione: «tramite decreto coattivo di trasferimento di proprietà emesso dall’U.T.A. ed in esenzione da ogni tassa ed imposta».

Art. 5

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, si fa fronte mediante le risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 11 settembre 2013, n. 213.