La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 37130 del 10 settembre 2013 intervenendo in tema di reati contributivi ha stabilito che il datore di lavoro è punibile per concorso in omesso versamento delle ritenute previdenziali qualora abbia dato incarico a un terzo che poi non l’ha fatto, incombendo su di lui l’obbligo di vigilare sul corretto adempimento dell’obbligazione da parte dell’incaricato.
La vicenda ha riguardato un datore di lavoro che aveva incaricato un terzo al pagamento delle ritenute previdenziali agli Enti. Il datore si vedeva recapitare un avviso di garanzia per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del decreto-legge n. 463 del 1983, per avere omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti.
Il Gip aveva ritenuto colpevole del reato ascritto. La Corte di Appello confermava le precedenti sentenze di condanna. L’imputato avverso la sentenza dei giudici di appello proponeva ricorso in Cassazione basandolo su un unico motivo.
Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso inammissibile, perché basato su un motivo non sufficientemente specifico. Nelle motivazioni i giudici della Corte Suprema comunque esprimono un giudizio di correttezza della sentenza della Corte di Appello ed inoltre affermano che “il conferimento dell’incarico a un terzo per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per il reato, incombendo sullo stesso l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (in tal senso, Cass., sez, 3, 23 giugno 2010, n. 34612; sez. 3. 6 aprile 2006, n. 22919). E ciò, a prescindere dall’assorbente considerazione che dagli atti risulta che gli assegni circolari che il collaboratore dell’imputato non avrebbe versato per il pagamento erano di importo inferiore al debito nei confronti dell’Inps e, dunque, non sarebbero comunque bastati ad escludere la responsabilità penale.”