Sottrazione fraudolente di beni al pagamento delle imposte: presupposti - Cassazione sentenza n. 37389 del 2013La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 37389 depositata il 12 settembre 2013 intervenendo in tema di reati tributaria ha statuito che tra i beni degli enti societari dotati di autonomo valore commerciale rientra l’avviamento. È reato, dunque, cederlo al nuovo ente al solo scopo di eludere la riscossione coattiva dei debiti erariali.

Gli Ermellini hanno anche statuito un ulteriore principio relativo all’art. 11 Dlgs 74/2000 il cui contenuto sanziona “la condotta di colui il quale, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte dì ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

E’ dunque da escludere che la norma in questione possa essere ricomprendere finalità diverse da quelle indicate e, pertanto, la norma in questione non può trovare applicazione nel caso di pagamenti di ritenute sul reddito di lavoro dipendente, verso l’inps o verso Equitalia per somme pertinenti a rateizzazioni. Occorre, invece, tenere conto degli interessi e delle sanzioni amministrative per l’omesso pagamento di imposte sui redditi o sull’Iva”.

La vicenda ha riguardato una società in liquidazione, con “una situazione debitoria verso l’Erario” di circa 2 milioni e mezzo di euro, tra “imposte dirette, Iva, ritenute sul reddito di lavoro dipendente, Inps e rateizzazioni Equitalia”.  Elemento anomalo risulta essere lo svolgimento nello stesso settore di mercato, quello della “fabbricazione di prodotti per l’igiene personale”, di altra società il cui legale rappresentante risulta essere lo stesso della società in liquidazione e debitrice delle imposte che opera, coi dipendenti e coi locali della vecchia società.

Al rappresentante legale con decreto del G.i.p. viene disposto il “sequestro preventivo” per un importo di 3 milioni. Importo che il Tribunale, a cui si rivolge l’imputato, riduce viene ridotto a 700mila euro. Per i giudici del Tribunale – che ‘limitano’ l’impatto del decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari –, difatti, non vi è “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”.

Secondo questa visione, in sostanza, la società in liquidazione “non era intestataria di beni mobili o immobili” e “aveva un deficit patrimoniale” sostanzioso. Di conseguenza, la decisione di ‘tirar giù la saracinesca’ è stata logica, e, comunque, viste le “precarie condizioni economiche” della società, non ha potuto “determinare alcuna diminuzione delle garanzie”.

La tesi del Tribunale viene messo seriamente in discussione dai giudici della Cassazione.
La questione principe è quella relativa alla presa in esame del cosiddetto “avviamento”, da conteggiare per avere il reale “valore” dell’azienda.  In particolare la cessione dell’avviamento, posto in essere con negozio giuridico tra la vecchia società e la nuova (il cui legale rappresentante risulta essere lo stesso) società, deve avvenire “nel rispetto della correttezza che deve improntare i rapporti giuridici”.  Nel caso di specie, per i giudici, sorge il dubbio che la società in liquidazione sia stata “volutamente spogliata degli elementi attivi per favorirne la liquidazione in modo da eludere possibili azioni esecutive sulla medesima società da parte dell’Erario”. Pertanto i giudici della Cassazione rinviano al Tribunale per una nuova sentenza secondo i principio della sentenza di Cassazione.