PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Nota 16 settembre 2013, n. 41876
Sentenza TAR Lazio n. 2446/2013 – Art. 24, D.L. n. 201/2011, convertito in I. n. 214 del 2011.
Si fa riferimento alla nota di posta elettronica certificata del 1/08/2013, protocollo n. 0327653, con la quale codesta Regione ha chiesto un parere in merito alla linea da seguire dopo la pronuncia della sentenza TAR Lazio n. 2446 del 2013, con la quale è stata annullata la circolare n. 2 dell’8/03/2012, diramata dallo scrivente Dipartimento, nella parte in cui indirizza le pubbliche amministrazioni a collocare a riposo al compimento del limite ordinamentale i propri dipendenti che hanno raggiunto un qualsiasi diritto a pensione prima del 31/12/2011 e che sono quindi soggetti al regime pensionistico precedente la riforma introdotta dall’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011.
In proposito, si segnala che in data 31/08/2013 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 201, il d.l. n. 101 del 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni il quale all’art. 2, commi 4 e 5, contiene l’interpretazione autentica dell’art. 24, commi 3 e 4:
“4. L’art. 24, comma 3, primo periodo, dei decreto-legge 6 dicembre 2011 n, 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente l’entrata in vigore del predetto articolo 24.
5. L’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per ì lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione, ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto alla pensione.
Ciò posto, è confermata l’interpretazione già a suo tempo espressa nella circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, adottata d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l’INPS, a firma del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 19 novembre 2021 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018, concernente criteri e modalità per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali,…
- DECRETO del PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI del 4 marzo 2020 - Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Decreto del 6 ottobre 2023 - Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», con…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto del 3 marzo 2023 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Decreto del 6 febbraio 2024 - Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 11 agosto 2020 - Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Nell’eccezione di prescrizione, in materia t
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6289 deposi…
- Processo tributario: L’Agenzia delle entrate Risco
L’Agenzia delle entrate Riscossione può essere difesa da avvocati di libero foro…
- Il reato di bancarotta fraudolente documentale per
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 16414 depositata il 1…
- Processo Tributario: Il potere di disapplicazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2604 deposi…
- Legittimo il licenziamento per frasi o commenti of
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 12142 depositat…