CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 settembre 2013, n. 20807

Tributi – Processo tributario – Ricorso per cassazione – Motivi di impugnazione – Specifica indicazione – Onere – “Per relationem” – Limiti

Il processo

Agenzia delle Entrate (con il Ministero dell’Economia e Finanze) impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Messina 8.9.2008, che, in riforma della sentenza C.T.P. di Messina n. 316/08/2005, ebbe ad accogliere l’appello della contribuente, così dichiarando la illegittimità dell’avviso di accertamento per IRPEF-ILOR del 1990, recante rettifica in aumento (da circa 4 a circa 35 milioni Lit) del reddito da partecipazione del proprio de cuius G.S., a seguito di accertamento emesso verso la società G. s.a.s. (di G. G. & C), da quegli partecipata al 25%.

Ritenne in particolare la C.T.R. che l’appello poteva essere accolto conferendo valore decisivo (comportante “in un certo senso la preclusione” di riesame degli stessi punti.) alla sentenza 18/27/08 del 6.4.2008, emessa dallo stesso giudice d’appello e su gravame della società, di accoglimento dell’impugnazione promossa avverso la sentenza della C.T.P. Messina che non aveva accolto il ricorso avverso avviso di accertamento del maggior reddito imponibile societario per ILOR-IRPEF e del 1990. La comunanza logica e fattuale dell’accertamento sul reddito sociale e l’anteriorità del relativo dictum giudiziale implicavano dunque, secondo la decisione della C.T.R. qui avversata, un vincolo a non emettere una pronuncia a quella difforme relativamente al reddito di partecipazione del socio.

Il ricorso è affidato ad unico motivo; vi resiste il contribuente con controricorso.

I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione

Con l’unico motivo, si deduce violazione di legge quanto agli artt. 7 L. n.413/1991, d.P.C.M. 21.12.1990 e d.P.C.M. 23.12.1992, in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ., avendo erroneamente la C.T.R. annullato l’avviso di accertamento contestando l’applicabilità, perché retroattiva, dei coefficienti presuntivi di reddito di cui ai citati dd.PP.CC.MM., senza valutare che essi, per quanto riferiti a redditi del 1990, si limitavano “a dare contenuto ad elementi significativi di capacità contributiva”, così atteggiandosi come disposizioni ordinamentali e adeguandosi alla realtà, senza pertanto implicate, per la P.A,, l’esorbitanza dalla fissazione originaria della materia imponibile, collegata ad un potere di accertamento già ad essa concesso.

1. Il motivo è inammissibile, poiché, aggredendo la ratio decidendi della sentenza acquisita dalla CT.R. con valore dì sostanziale giudicato esterno, non solo non ne riporta il contenuto (e dunque esponendo il ricorso ad una preliminare valutazione di insufficienza descrittiva dei suoi elementi essenziali, Cass. 7825/2006, 12688/2007), ma non coglie il reale nucleo argomentativo della sentenza impugnata nel presente giudizio (Cass. 5024/2002, 4486/2003), poggiante invero su detta portata preclusiva, senza infatti che la pronuncia abbia ripetuto o riprodotto anche in parte le ragioni di accoglimento dell’appello della società volto ad ottenere, come avvenuto e però con altra decisione divenuta definitiva, la declaratoria di illegittimità dell’avviso di accertamento a suo carico.

2. Sul punto, si ricorda che questa Corte ha da tempo statuito che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. 21200/2009). In materia, poi, osserva questo Collegio, conformemente a principio parimenti condiviso, che la stessa esistenza del giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in sede di legittimità; né a tale riguardo si applicano le limitazioni imposte dall’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, concernenti il divieto di proposizione di questioni nuove nel giudizio tributario di secondo grado, e pertanto la relativa eccezione può essere validamente proposta per la prima volta dalla parte interessata con l’atto di appello (Cass. 16675/2011).

La trattazione della questione, peraltro, implicava una sufficiente descrizione dei punti pregiudicanti esaminati e decisi da parte della sentenza 18/27/0/8 del 6.4.2008, emessa da C.T.R. Messina sull’avviso di accertamento a carico della società invalidato per ragioni appena riferite dalla ricorrente Agenzia, su cui la contribuente ha accettato il contraddittorio ma del tutto prive, per grave carenza di allegazione, di un inequivoco riferimento trascritto in ricorso, decisivo ai fini della stessa specificità del motivo, quanto ad atti processuali e documenti su cui esso si basa ex art. 366 cod.proc.civ. Questa Corte ha infatti ritenuto, con indirizzo condiviso, che “l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnatone, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.), qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostante di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata. ” (Cass. 11984/2011).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ai sensi di cui in motivazione, peraltro con declaratoria di compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, stante il tenore delle difese della contro ricorrente, prive di inerenza alle ragioni proprie dei limiti qui ravvisati d’ufficio del ricorso.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e compensate integralmente le spese del giudizio di legittimità.