La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 37528 depositata il 13 settembre 2013 intervenendo in tema di reati per il mancato pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ha stabilito che il reato di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti da parte del sostituto d’imposta, si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale anche per i versamenti omessi antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 414, della L. 311/2004, nel periodo di imposta 2004 e per i quali le scadenze periodiche mensili siano già maturate, senza con ciò venirsi a violare il principio di non retroattività della norma penale. Al fine della irrilevanza penale non ha alcuna scriminante per l’imprenditore lo stato di crisi finanziaria e/o stato di dissesto dell’impresa.
Gli Ermellini nelle motivazioni, chiariscono la punibilità dell’imprenditore, della sentenza: “Lo stato di dissesto dell’imprenditore – il quale prosegua ciononostante nell’attività d’impresa senza adempiere all’obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo – non elimina il carattere dl illiceità penale dell’omesso versamento dei contributi. Infatti i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell’azienda. Ciò trova la sua ‘ratio’ nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue che la commisurazione del contributo alla retribuzione deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la quantificazione del contributo stesso”.
La vicenda vedeva un impresa che a causa della crisi finanziaria non aveva versato le ritenute operate sulla retribuzione dei dipendenti e al suo rappresentante legale veniva contestato il reato di cui all’art. 10-bis, D.L.vo n. 74/2000, introdotto con la Legge n. 311/2004.
L’imputato presentava ricorso alla Corte di Appello avverso la decisione del Tribunale. I giudici Territoriali confermavano la sentenza di primo grado, concedendo le attenuanti generiche. La Corte Suprema, a cui aveva presentato ricorso l’imputato, rigettava la richiesta ritenendola infondata.