La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20644 depositata il 09 settembre 2013 intervenendo in tema di garanzia per vizi dell’opera ha statuito che ai fini del computo dei termini annuali posti dall’art. 1669 CC – il primo di decadenza per effettuare la “denunzia” ed il secondo, che dalla denunzia stessa prende a decorrere, di prescrizione per promuovere l’azione-,deve aversi riguardo alla “scoperta” del vizio, che si identifica con la conoscenza sia della gravità dei difetti sia del collegamento causale di essi con l’attività progettuale e costruttiva espletata. Inoltre ai fini della responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., costituiscono gravi difetti dell’edificio non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell’opus, ma anche i vizi costruttivi che menomano apprezzabilmente il normale godimento della cosa o impediscono che questa fornisca l’utilità cui è destinata, come il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell’edificio, ovvero il distacco dell’intonaco, che, pur non alterando le strutture portanti dell’edificio, alteri, per la notevole estensione delle superfici interessate, il normale godimento dell’immobile e la sua funzione economica.
Gli Ermellini hanno chiarito la nozione di grave difetto di costruzione, infatti, ricomprendendo ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità dell’opera che la sua normale utilizzazione, è riferibile anche alle parti comuni di un edificio in condominio e, quindi, anche ai viali di accesso pedonali.
La vicenda ha riguardato un condominio che aveva appaltato la costruzione di un opera ad una società che successivamente citava in giudizio per accertare la sua responsabilità, quale impresa costruttrice dell’edificio, per i vizi e difetti della costruzione, e alla condanna del pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni. Il Tribunale adito accertata la responsabilità della convenuta, condannava la stessa al pagamento della somma di Euro 71.559,23.
Avverso la sentenza di primo grado la società soccombente ricorre alla Corte di Appello i cui giudici riformarono parzialmente la pronuncia di primo grado, rideterminava in Euro 68.995,53 l’entità del risarcimento dovuto al Condominio. In particolare, la Corte territoriale, riteneva infondata l’eccezione di prescrizione annuale prevista dall’art. 1669 comma 2 c.c., sollevata dalla convenuta.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società appaltatrice, sulla base di cinque motivi.
Gli Ermellini ritengono infondati i motivi e rigettano il ricorso.