DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

(convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99)

(in G.U. 22/08/2013, n. 196).

 

Primi interventi  urgenti  per  la  promozione  dell’occupazione,  in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia  di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

 

TITOLO I
MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita’  ed  urgenza   di   emanare disposizioni  volte  a  promuovere  l’occupazione,   in   particolare giovanile, e la coesione  sociale,  al  fine  di  favorire  immediate opportunita’ di  impiego,  in  considerazione  della  gravita’  della situazione occupazionale;

Ritenuta  altresi’  la   straordinaria   necessita’   ed   urgenza, considerata  la  particolare  congiuntura  economica,   di   adottare disposizioni in materia di IVA e  altri  interventi  urgenti  per  il sistema produttivo, nonche’ di adottare misure  idonee  a  promuovere gli investimenti e ad assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 26 giugno 2013;

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   del   Ministro dell’economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la  coesione territoriale;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

 

(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato  di  lavoratori giovani)

 

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione  stabile  di  giovani fino a 29 anni di eta’ e in attesa dell’adozione di ulteriori  misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle  risorse  della  nuova programmazione   comunitaria   2014-2020,   e’   istituito   in   via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12  e  16,  un incentivo per i datori di  lavoro  che  assumano,  con  contratto  di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel  rispetto  dell’articolo  40  del  Regolamento  (CE)  n. 800/2008.

  ((1-bis. L’incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico)).

  2. L’assunzione di cui al comma 1 deve  riguardare  lavoratori,  di eta’ compresa tra i 18 ed i 29  anni,  che  rientrino  in  una  delle seguenti condizioni:

  a) siano privi di impiego regolarmente  retribuito  da  almeno  sei mesi;

  b)  siano  privi  di  un  diploma  di  scuola  media  superiore   o professionale;

  c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)).

  ((3.  Le  assunzioni  di  cui  al  comma  1  devono  comportare  un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il  30 giugno 2015)).

  4. L’incentivo e’ pari a un terzo della retribuzione mensile  lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18  mesi,  ed  e’ corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio  nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte  salve le diverse  regole  vigenti  per  il  versamento  dei  contributi  in agricoltura. Il  valore  mensile  dell’incentivo  non  puo’  comunque superare l’importo di seicentocinquanta euro per  lavoratore  assunto ai sensi del presente articolo.

  5. L’incentivo di cui al comma 1 e’ corrisposto, per un periodo  di 12 mesi, ed entro i limiti  di  seicentocinquanta  euro  mensili  per lavoratore,  nel  caso  di  trasformazione  con  contratto  a   tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori  di lavoro hanno comunque gia’ beneficiato dell’incentivo di cui al comma 4. Alla  trasformazione  di  cui  al  presente  comma  deve  comunque corrispondere ((entro un mese un’ulteriore assunzione  di  lavoratore con contratto di lavoro dipendente)), prescindendo in tal  caso,  per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di  cui  al comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.

  6. L’incremento occupazionale di cui al comma 3 e’ calcolato  sulla base della differenza  tra  il  numero  dei  lavoratori  rilevato  in ciascun mese e il  numero  dei  lavoratori  mediamente  occupati  nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto  di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario  normale  di  lavoro  ((dei  lavoratori  a  tempo pieno)).

  7. L’incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa’  controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile  o  facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

  8. All’incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente disposizione, l’Inps adegua, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all’incentivo  e di consentire la fruizione dell’incentivo stesso; entro  il  medesimo termine  l’Inps,  con  propria  circolare,  disciplina  le  modalita’ attuative del presente incentivo.

  10. L’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a  decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di  cui  al comma 12. ((Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il  30 giugno 2015. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali fornisce  comunicazione  della  data  di  decorrenza   dell’incentivo mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale)).

  11. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l’Inps provvedono a dare diffusione dell’avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 10.

  12. Le risorse di  cui  al  comma  1,  destinate  al  finanziamento dell’incentivo  straordinario  di  cui  al   medesimo   comma,   sono determinate:

  a) nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno  2015  e  100 milioni di euro per l’anno 2016, ((per le  regioni  Abruzzo,  Molise, Campania, Puglia,  Basilicata,  Calabria,  Sardegna  e  Sicilia)),  a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del  Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia’  destinate ai  Programmi  operativi  2007/2013,  nonche’,  per   garantirne   il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione gia’ destinate  agli  interventi  del  Piano  di  Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della  Commissione ((europea)).  Le  predette  risorse  sono  versate  all’entrata   del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalita’ di cui  al presente articolo ai sensi del comma 13;

  b) nella misura di 48 milioni di euro per l’anno 2013,  98  milioni di euro per l’anno 2014, 98 milioni di euro  per  l’anno  2015  e  50 milioni di euro per l’anno 2016, per le restanti  regioni,  ripartiti tra  le  Regioni  sulla  base  dei  criteri  di  riparto  dei   Fondi strutturali. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N.99)).

  13. Le  predette  risorse  sono  destinate  al  Fondo  sociale  per l’occupazione e la  formazione  di  cui  all’articolo  18,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto  del Ministro dell’economia e delle finanze con indicazione degli  importi destinati per singola Regione.

  ((14. L’incentivo di  cui  al  presente  articolo  e’  riconosciuto dall’INPS con le modalita’  di  cui  al  presente  comma.  L’Istituto provvede, entro tre  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a  fornire una  specifica  comunicazione  in  ordine  alla  sussistenza  di  una effettiva  disponibilita’  di  risorse  per  l’accesso  al  beneficio medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in  favore  del  richiedente  opera  una  riserva   di   somme   pari all’ammontare previsto  del  beneficio  spettante  sulla  base  della documentazione allegata alla domanda e  allo  stesso  richiedente  e’ assegnato un  termine  perentorio  di  sette  giorni  lavorativi  per provvedere alla stipula  del  contratto  di  lavoro  che  da’  titolo all’agevolazione. Entro il termine perentorio  dei  successivi  sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l’onere di comunicare  al competente ufficio dell’INPS l’avvenuta stipula del contratto che da’ titolo all’agevolazione. In caso  di  mancato  rispetto  dei  termini perentori di cui ai periodi  che  precedono,  il  richiedente  decade dalla  riserva  di  somme  operata  in  suo   favore,   che   vengono conseguentemente  rimesse  a  disposizione  di  ulteriori  potenziali beneficiari. L’incentivo di cui al presente articolo e’  riconosciuto dall’INPS in  base  all’ordine  cronologico  di  presentazione  delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto che da’ titolo all’agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base  pluriennale  con  riferimento  alla durata dell’incentivo,  l’INPS  non  prende  piu’  in  considerazione ulteriori domande con riferimento alla regione per la quale e’  stata verificata  tale  insufficienza  di   risorse,   fornendo   immediata comunicazione   anche   attraverso   il   proprio    sito    internet istituzionale. L’INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate valutate  con  riferimento  alla  durata   dell’incentivo,   inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze)).

  15. A valere sulle risorse programmate  nell’ambito  dei  Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome ((…)) possono prevedere l’ulteriore finanziamento dell’incentivo di cui  al presente articolo. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L.  9  AGOSTO  2013,  N. 99)).

  16. La decisione  regionale  di  attivare  l’incentivo  di  cui  al presente  articolo  deve  indicare  l’ammontare  massimo  di  risorse dedicate all’incentivo stesso ed  essere  prontamente  comunicata  al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al   Ministero dell’economia e delle finanze e all’Inps. Sulla base  delle  predette comunicazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede  a versare all’entrata del bilancio dello Stato le  risorse  individuate nell’ambito dei programmi regionali  imputandole,  nelle  more  della rendicontazione comunitaria, alle  disponibilita’  di  tesoreria  del Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita’ di  spesa al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione  degli importi destinati per singola Regione anche ai  fini  dell’attuazione della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.

  17. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)).

  18. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l’Inps provvedono a dare diffusione dell’avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 15.

  19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di  cui  al comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare  l’incentivo, l’Inps ne da’ apposita diffusione.

  20.  L’Inps  fornisce  alle  Regioni  le  informazioni  dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea  delle  spese connesse all’attuazione dell’incentivo.

  21. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali provvedera’ ad effettuare la comunicazione  di  cui  all’art.  9  del Regolamento (CE) n. 800/2008.

  22. In relazione alla prossima scadenza  del  Regolamento  (CE)  n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  verifica la compatibilita’ delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di  adozione e propone le misure necessarie all’eventuale adeguamento.

  ((22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo  costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi  dell’articolo  1,  comma  2,  della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31  dicembre  2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi  di  cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n.  92 del 2012)).

 

…(omissis) …