Licenziamento non legittima il demansionamento - Cassazione sentenza n. 21356 del 2013La Corte di Cassazione – Sezione lavoro – con la sentenza n. 21356 del 18 settembre 2013 intervenendo in tema di licenziamento ha affermato che il demansionamento non può trovare giustificazione con l’esigenza di evitare il licenziamento.

Gli Ermellini, infatti, nelle motivazioni della sentenza hanno affermato che “non può ritenersi che il demansionamento sia legittimato dalla volontà di impedire il licenziamento in quanto mansioni dequalificanti devono essere comunque accettate (e prima ancora proposte..) dal lavoratore”.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di una banca contro la condanna al risarcimento del danno per 25mila euro nei confronti di un proprio dipendente.
In particolare la Corte Suprema  nel rigettare il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte Territoriale che aveva condannato il ricorrnte al risarcimento del danno per il demansionamento subito da un proprio dipendente dequalificato al fine – a detta della ricorrente – di evitarne il licenziamento. Gli Ermellini spiegano nella sentenza che rientra nei poteri dell’imprenditore quello di operare la ristrutturazione con la soppressione del CED della Banca; tuttavia dovevano essere affidate al lavoratore ex art. 2103 c.c. mansioni compatibili con il livello di inquadramento e con la professionalità acquisita.
La sentenza della Corte d’appello ha accertato che tale compatibilità non sussiste e ha esaminato tutti gli aspetti dell’avvenuto demansionamento. Non appare dunque condivisibile – secondo i giudici di legittimità – ancorare il disposto mutamento di mansioni all’esercizio dei poteri imprenditoriali, coperti dall’art. 41 della Costituzione, in quanto tali poteri, tra cui rientra anche lo ius variandi, devono rispettare la norma di cui all’art. 2103 cod. civ. palesemente violata nella fattispecie.

La Corte di appello, ricordano gli ermellini, ha osservato, correttamente, che “non può ritenersi che il demansionamento sia legittimato dalla volontà di impedire il licenziamento in quanto mansioni dequalificanti devono essere comunque accettate (e prima ancora proposte, il che non sembra neppure essere stato dedotto) dal lavoratore”. 

Ne appare condivisibile ancorare il disposto mutamento di mansioni all’esercizio dei poteri imprenditoriali coperti dall’art. 41 della Costituzione “perché tali poteri (tra cui rientra anche loius variandi) devono rispettare la norma di cui all’art. 2103 c.c., palesemente violata nella fattispecie”.

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