La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 21546 depositata il 20 settembre 2013 intervenendo in tema di incentivi fiscali ha statuito che l’impresa di servizi non ha diritto alle agevolazioni fiscali quando occupa più di novantacinque dipendenti. Il requisito dimensionale di duecentocinquanta unità riguarda aziende che svolgono attività in altri settori.
Gli Ermellini hanno respinto il ricorso della società ricorrente confermando definitivamente il verdetto della Commissione Regionale. I giudici di legittimità osservano nelle motivazioni che la ricorrente essendo imprese fornitrici di servizi a cui risulta applicabile il D.M. 27-10-1997 che ha provveduto a fissare la data di decorrenza per l’applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e a rideterminare i relativi limiti dimensionali.
Per cui nel caso di specie, il suddetto D.M. ha stabilito (in articolo unico) che “ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 la nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, così come recepita nel decreto ministeriale del 18 settembre 1997 di cui alle premesse, ha effetto per le domande presentate a decorrere dall’anno 1997”; e che, con riferimento alle imprese fornitrici di servizi, é definita piccola e media l’impresa che ha meno di 95 dipendenti, ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all’articolo 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997. Il fatto che – come obiettato dalla contribuente – la norma si riferisca direttamente alle agevolazioni di cui alla L. n. 488 del 1992 “non osta – precisa la Corte – all’applicazione della stessa nel caso di specie”.