Calzaturieri PMI: accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore Calzaturiero
ACCR 22-07-2010
Parte 1
Costituzione Delle Parti
In data 22 luglio 2010, a Roma
tra
Uniontessile Confapi;
e
la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (FEMCA);
la Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture FILCTEM);
l’Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA);
si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei settore Calzaturiero
Parte 2
TABELLA AUMENTI CONTRATTUALI
Liv. | Incremento dal 01.07.10 | Incremento dal 01.04.11 | Incremento dal 01.04.12 |
8 | 25,00 | 51,00 | 53,00 |
7 | 23,00 | 46,50 | 49,00 |
6 | 22,00 | 45,00 | 47,00 |
5 | 21,00 | 42,00 | 44,50 |
4 | 20,50 | 41,00 | 43,50 |
3 bis | 20,00 | 40,00 | 42,00 |
3 | 19,50 | 39,00 | 41,00 |
2 bis | 19,00 | 37,00 | 39,00 |
2 | 18,50 | 36,50 | 39,00 |
1 | 11,00 | 22,00 | 23,50 |
Conseguentemente alle date sottoindicate troverà applicazione il seguente ERN
Liv. | ERN | ||
Incremento dal 01.07.10 | Incremento dal 01.04.11 | Incremento dal 01.04.12 | |
8 | 1.857,56 | 1.908,56 | 1.961,56 |
7 | 1.726,24 | 1.772,74 | 1.821,74 |
6 | 1.586,73 | 1.631,73 | 1.678,73 |
5 | 1,510,01 | 1.552,01 | 1.596,51 |
4 | 1.448,85 | 1.489,85 | 1.533,35 |
3 bis | 1.417,29 | 1.457,29 | 1.499,29 |
3 | 1.385,74 | 1.424,74 | 1.465,74 |
2 bis | 1.349,07 | 1.386,07 | 1.425,07 |
2 | 1.317,00 | 1.353,50 | 1.392,50 |
1 | 1.084,31 | 1.106,31 | 1.129,81 |
Parte 3
Una Tantum
L’importo una tantum di Euro 60,00 lordi verrà erogato con la retribuzione del mese di luglio 2010 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente verbale. Tale importo è commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 30 giugno 2010 con riduzione proporzionale per i casi di:
– servizio militare/volontariato civile;
– aspettativa;
– congedo parentale;
– assunzione nel corso del periodo tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2010;
– cassa integrazione guadagni a zero ore.
L’importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto.
Parte 4
Norme Specifiche – Aziende Terziste Nel Mezzogiorno
Per le aziende identificate al Protocollo n. 7 del vigente C.C.N.L., gli aumenti contrattuali previsti per la generalità dei lavoratori entreranno in vigore alle seguenti scadenze:
1° dicembre 2010, 1° ottobre 2011, 1° ottobre 2012.
Parte 5
Art. 7 – Decorrenza E Durata
Il presente contratto decorre dal 1° aprile 2010 e scadrà sia per la parte economica che per la parte normativa il 31 marzo 2013.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
Parte 6
Clausola Di Rinvio
Le Parti, al fine di raggiungere un’intesa in merito alla parte normativa del presente contratto, convengono di proseguire il confronto nel mese di settembre 2010 anche in relazione alla fattibilità di interventi di welfare/assistenza sanitaria.
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