Estratti conti INPS errati: responsabilità dell'Ente - Cassazione sentenza n. 21454 del 2013La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21454 depositata il 19 settembre 2013 intervendo in tema di danno per omessi contributi ha affermato che è chiarissima la responsabilità dell’Istituto per l’errore nei dati comunicati al lavoratore, e che hanno spinto quest’ultimo a mollare il lavoro, convinto, a torto, di avere già raggiunto la pensione di anzianità. Da definire il quantum del risarcimento. Unico nodo da sciogliere: l’ipotesi della corresponsabilità del lavoratore.

La vicenda ha visto protagonista un lavoratore che citava in giudizio l’INPS per il risarcimento dei danni che assumeva essergli derivati dalle errate informazioni fornite dall’INPS, sulla cui base aveva rassegnato le dimissioni dal lavoro nel convincimento di avere raggiunto il requisito contributivo per accedere alla pensione di anzianità.

Il Tribunale accoglieva la richiesta del lavoratore. Avverso la decisione del giudice di prime cure l’INPS proponeva ricorso alla Corte di Appello che riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda, osservando che le informazioni erano state fornite a mezzo di estratti-conto assicurativi, privi di sottoscrizione, contenenti risultanze di archivio, rilasciati a semplice richiesta dell’interessato, i quali non potevano valere come atti certificativi della situazione contributiva dell’assicurato, ma avevano un valore solo conoscitivo; che sarebbe stato onere dell’ interessato chiedere il rilascio di una formale certificazione da parte dell’ente previdenziale; che solo sulla base dì quanto attestato e sottoscritto da un funzionario in grado di rappresentare la volontà dell’ Istituto il B. avrebbe potuto, con tutta ragionevolezza, assumere le proprie impegnative determinazioni.

Il lavoratore propose ricorso alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza della Corte Territoriale.

Gli Ermellini nel ritene meritevole di accoglimento il ricorso affermano che “Il danno subito dal lavoratore che sia stato indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di errata comunicazione dell’Inps sulla propria posizione contributiva, e che si sia visto poi rigettare la domanda di pensione di anzianità per insufficienza dei contributi versati, in quanto fondato sul rapporto giuridico previdenziale, è riconducibile ad illecito contrattuale”.