COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI – Sentenza 09 settembre 2013, n. 169
Tributi indiretti – Concessioni governative – Telefono cellulare in abbonamento – Presupposto impositivo – Sussistenza – Contratto risolto per inadempimento – Tassa non dovuta – Effetto retroattivo – Sussistenza
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19-8-2011 A. G., rappresentato e difeso dall’avv. A. N., ricorreva avverso l’atto di accertamento n. 09000266 in materia di tasse sulle concessioni governative licenza per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile anno 2009, notificato in data 9- 6-2011 con il quale l’ufficio aveva richiesto tasse sulle concessioni governative evase per comprensivi € 55,70. Il ricorrente evidenziava che l’accertamento si riferiva ad un contratto da lui stipulato con il gestore H3G s.p.a, dichiarato risolto ad ogni effetto di legge a seguito di un contenzioso giudiziale definito dal giudice di pace di Trani con sentenza n. 193/2010 emessa il 7-4-2010.
Chiedeva l’annullamento dell’atto perché infondato in fatto ed in diritto nonché la condanna al pagamento delle spese.
Con note depositate l’8-11-2011 si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale-, ribadendo la legittimità della pretesa. All’udienza del 12-6-2013 la commissione decideva come da dispositivo. Il ricorso è fondato.
Secondo le argomentazioni in diritto esposte dall’Agenzia nelle contradeduzioni, peraltro condivise in linea teorica dalla commissione, la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta allo Stato italiano da parte dei beneficiari di determinati provvedimenti amministrativi, quali, autorizzazioni, concessioni, licenze emesse dallo Stato, ai sensi del DPR n. 641/72, unica normativa di riferimento per la disciplina delle tasse sulle concessioni amministrative, tutt’ora in vigore nonostante alcune modifiche intervenute nel tempo. Secondo la normativa in vigore, il soggetto passivo è unicamente l’intestatario dell’apparecchio radiomobile perché non è prevista da parte del gestore del servizio alcuna funzione di sostituto d’imposta. Nel merito, però, il ricorrente dimostra di aver risolto il contratto con il gestore a far tempo dalla data della stipula, avvenuta il 16-10-2007. Infatti, contrariamente a quanto assunto dall’Agenzia per la quale l’esito della sentenza del Giudice di Pace di Trani è stata solo riportata in calce al ricorso “senza alcun documento a sostegno”, il ricorrente ha allegato l’intera sentenza con la quale il predetto Giudice di Pace ha dichiarato risolto il contratto stipulato il 16-10-2007 tra A. G. e la società H3G per inadempimento contrattuale. Ai sensi dell’art. 1458 c.c.. la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti e, quindi, costituisce quella liberatoria menzionata dall’Agenzia nelle controdeduzioni. In considerazione della particolarità della questione, appare giusto compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.