La Corte di Cassazione sez. Penale con la sentenza n. 39082 del 23 settembre 2013 intervenendo in tema di reati fiscali ha statuito che non punibile per il reato di omessa IVA chi, al momento dello spirare del termine per il pagamento dell’imposta, non ricopriva più la carica di amministratore della società, poi fallita.
A tal proposito si rammenta che il regime sanzionatorio previsto dall’art. 10 – ter del D.Lgs. n. 74/2000 trova applicazione per tutti i reati di omesso versamento di IVA consumati entro il 27 dicembre del 2006, riguardanti l’IVA relativa all’anno 2005 (Cass. SS.UU. pen. sentenze n.ri 37424/13 e 37425/13).
Ai fini dell’integrazione del delitto in esame, è necessaria la presentazione della dichiarazione annuale, considerato che il “quantum” d’imposta dovuta, quindi da versare, è quella risultante esclusivamente da essa. Peraltro, poiché l’art. 6, comma 2, della L. n. 405/1990 stabilisce che l’acconto IVA va versato entro il giorno 27 del mese di dicembre, ai fini della consumazione del reato di cui all’articolo 10 ter non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento. Quindi, ad esempio, se nel corso del 2011 si è omesso di versare l’IVA risultante dalla dichiarazione per importi superiori a 50.000 euro il reato si è perfezionato quando il contribuente non ha effettuato il versamento entro il 27 dicembre 2012.