La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 39491 depositata il 24 settembre 2013 intervenendo in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ha statuito che il datore di lavoro non risponde di lesioni colpose del dipendente infortunatosi durante lo svolgimento delle proprie mansioni a seguito di manomissioni sul luogo di svolgimento della prestazione.
Gli Ermellini hanno annullato, senza rinvio, la pronuncia, dei giudici di merito, con cui veniva condannato un imprenditore che aveva preso l’appalto della nettezza urbana dell’area mercatale comunale perché consentiva che un proprio dipendente lavorasse in prossimità di un cancello in ferro privo del perno di fermo di fine corsa e, quindi, non in una situazione di sicurezza; sicché il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, determinava la fuoriuscita dell’anta dal binario che lo travolgeva riportando gravi lesioni con compromissione della colonna vertebrale.
I giudici della Corte Suprema nel ricostruire la vicenda ha evidenziato che il cancello in origine non presentava alcun vizio costruttivo, tanto è vero che il suo installatore è stato prosciolto. Pertanto la sua anomalia è stata frutto di una manomissione che, dalle sentenze di merito, non risulta poter essere datata. Da ciò deriva che l’asserita rilevabilità ictu oculi dell’anomalia, non trova alcun riscontro nelle argomentazioni svolte nelle sentenze di merito, a fronte della impossibilità di stabilire l’epoca in cui la manomissione si è verificata.
I giudici del Palazzaccio precisano “Inoltre, il rischio connesso al mal funzionamento del cancello, non può essere definito quale ‘rischio specifico’ della attività del (…) tenuto conto che sono ‘rischi specifici’ solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi”.
“Pertanto tale rischio era proprio degli addetti alla manutenzione ed alla custodia del mercato, ma non certo dell’appaltatore dei servizi di nettezza urbana. Consegue da ciò che il (…) non poteva ritenersi onerato di un quotidiano controllo della funzionalità della barriera, controllo che peraltro, in un’impresa di medie dimensioni, grava sul preposto operante ‘sul campo’ e non sull’imprenditore al cui carico non possono esser posti oneri di prevenzione di rischi non specifici della sua attività, occulti e solo occasionalmente manifestatisi”.
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